PREZZARIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 2026

🏗️ Prezzario Friuli Venezia Giulia 2026: Tutte le Novità dell’Edizione Regionale dei Lavori Pubblici


Il presente Prezzario regionale dei lavori pubblici – edizione 2026 - è stato elaborato ed approvato ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 che all’art. 41 prevede che “Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali.”

L’edizione 2026 è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. 728 del 22 maggio 2026, ed ha validitĂ  dal 1 luglio 2026.


Con riferimento alle attivitĂ  di revisione ed aggiornamento del prezzario, i prezzi campione rilevati, per le componenti piĂš rappresentative, sono acquisiti sul mercato regionale, coinvolgendo direttamente produttori e fornitori prevalentemente operanti in Regione. Le variazioni intervenute nel periodo di riferimento sono desunte dai prezzi rilevati e/o dagli indici Istat.
I prezzi dei lavori e delle opere compiute sono il risultato dell’aggiornamento dei prezzi delle singole voci elementari che li compongono.


Individuazione degli oneri compresi ed esclusi e dei costi della sicurezza nei cantieri
La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire e/o a realizzare, contiene
l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi.
Con riferimento ai contenuti delle singole voci, i valori di prezzo indicati rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per spese generali e utili d’impresa.
I costi che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, sia quelli derivanti dalla protezione dai rischi interferenziali che quelli inerenti alle singole lavorazioni, sono autonomamente indicati in specifiche voci del prezzario - classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere.

Si rammenta che i costi relativi alla sicurezza si distinguono in:

a) costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attivitĂ  nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonchĂŠ quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere.

Questi costi, un elenco indicativo e non esauriente è riportato all’allegato XV.1 del D.Lgs. 81/08, sono generalmente valutati da parte del committente d’opera e riportati nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo, vedi art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e punto 4 dell’allegato XV.

Questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera in materia di sicurezza ed esplicitati nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto non sono soggetti a ribasso d’asta e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità, essendo stati stimati a monte dalla stazione appaltante;

b) costi della sicurezza così detti “di fase” ovvero attinenti alle singole lavorazioni, sono in genere derivanti dalla valutazione dei rischi condotta dal datore di lavoro e sono dovuti anche ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni; nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, ciascuna impresa è quindi tenuta a sostenere oneri di sicurezza, definiti costi “ex lege”, non riconducibili ai costi di sicurezza previsti al punto precedente ovvero al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., quali ad esempio i dispositivi di protezione individuale per rischi non interferenziali, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, etc.; tali oneri, che il datore di lavoro è tenuto a sostenere indipendentemente dal rapporto contrattuale, non sono ascrivibili a carico del committente, non vengono valutati nella stima dei costi della sicurezza compresa nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ma sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della stazione appaltante.

Nel Capitolo 99 vengono indicati solo allo scopo di una loro valorizzazione ed esplicitazione.

Ne deriva quindi che all’interno del capitolo 99 saranno ricompresi gli oneri della sicurezza che un datore di lavoro deve sostenere nell’esecuzione dei lavori nello specifico cantiere, siano questi legati alla specifica fase lavorativa e quindi di propria determinazione, siano invece remuneranti dal Committente per la gestione dei rischi interferenziali valutati per il cantiere medesimo.

In relazione al possibile rischio di rinvenimento di ordigni bellici, l’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione del rischio sia di competenza del coordinatore in fase di progettazione (CSP) - vedasi anche lettera b-bis del punto 2.2.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 - in relazione a detta verifica il relativo costo della bonifica sistematica ambientale terrestre e/o marina, eseguita da ditta specializzata, incaricata dal Committente d’opera (v. Legge 1 ottobre 2012 n. 177), è un costo per lo stesso, ma non un onere di sicurezza da esplicitare da parte del Coordinatore nei costi della sicurezza.

Criteri per la misurazione dei magisteri

Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche.

Per la predisposizione del presente prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei capitolati-tipo.

Analisi dei costi dei magisteri

L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata applicando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali (15%) e dall’utile d’impresa (10%).

Per la determinazione del costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura.

A tale valore è stato applicato il costo desunto dalle tabelle approvate con decreti del Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 13.05.2026 per i lavori edili e n. 103 del 24.11.2025 per i lavori impiantistici.

I riferimenti legislativi e normativi, nonchĂŠ le classificazioni tecniche richiamati nelle descrizioni delle voci, ai fini della definizione del prezzo finale, sono, e comunque debbono intendersi, riferiti alla loro ultima modifica e/o integrazione vigente alla data della pubblicazione del presente aggiornamento del prezzario.

Spese generali e utile d’impresa

I magisteri e le opere compiute descritti nelle classi del prezzario identificate dai codici iniziali da 1 a 74 sono determinati comprendendovi gli oneri per spese generali (15%) e utile d’impresa (10%).

Per la sola classe 99, impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere, è stato computato esclusivamente l’onere per spese generali (15%).

I costi elementari identificati dalle codifiche che iniziano con B, noli, C, manodopera – costi orari, Y, materiali a piè d’opera, non comprendono gli oneri per spese generali e l’utile d’impresa, i quali andranno sommati agli stessi nella determinazione analitica del prezzo della lavorazione.

È stata inoltre introdotta la classe D relativa ai costi orari della manodopera, comprensiva di spese generali e utile d’impresa.

Costo e percentuale d’incidenza della manodopera

Il prezzario riporta l’indicazione della percentuale d’incidenza relativa ai singoli magisteri, calcolata rapportando il costo della pura manodopera, escluso Spese generali e Utili d’impresa, al costo complessivo dell’opera compiuta.

La manodopera è desunta dalle tabelle ministeriali relative alle categorie di lavoratori e figure professionali, del settore edile ed impiantistico, come indicate alle lettere C e D della tavola 1, classi e sottoclassi - costi della manodopera.



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