Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo del 17 Aprile 2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro – Approvato il 17 aprile 2025

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Accordo (Rep. atti n. 59/CSR) ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, finalizzato alla definizione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, impone l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro, richiedendo l’adozione di criteri uniformi per la definizione della formazione obbligatoria. Il nuovo Accordo risponde a questa esigenza, procedendo all’accorpamento, rivisitazione e aggiornamento degli accordi attuativi esistenti.

Principali novità introdotte dall’Accordo

Tra le misure più rilevanti contenute nell’Accordo, si segnalano:

  1. Accorpamento e revisione di tutti gli Accordi precedenti in materia di formazione sicurezza.

  2. Aggiornamento dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 98, comma 3.

  3. Definizione della durata, contenuti minimi e modalità formative per tutti i soggetti formati, inclusi:

    • Lavoratori;

    • Datori di lavoro;

    • Lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ai sensi del DPR 177/2011).

  4. Introduzione obbligatoria della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi, nonché modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.

  5. Previsione del monitoraggio e dei controlli sia sull’erogazione sia sulla fruizione della formazione.

Riconoscimento delle autonomie regionali

Il nuovo Accordo non limita la possibilità, per le Regioni e le Province Autonome, di adottare o mantenere misure più favorevoli in materia di salute e sicurezza. Inoltre, viene sancito che l'attuazione dell'accordo non potrà mai comportare una riduzione dei livelli di tutela già garantiti localmente.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato‑Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.


DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere puramente informativo e non costituiscono fonte normativa ufficiale.

Per ogni uso ufficiale o vincolante è necessario fare riferimento esclusivamente al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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