Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n. 119) l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, volto a definire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Rep. atti n. 59/CSR; prot. 25A03080).

 

Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro – Approvato il 17 aprile 2025

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Accordo (Rep. atti n. 59/CSR) ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, finalizzato alla definizione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, impone l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro, richiedendo l’adozione di criteri uniformi per la definizione della formazione obbligatoria. Il nuovo Accordo risponde a questa esigenza, procedendo all’accorpamento, rivisitazione e aggiornamento degli accordi attuativi esistenti.

Principali novità introdotte dall’Accordo

Tra le misure più rilevanti contenute nell’Accordo, si segnalano:

  1. Accorpamento e revisione di tutti gli Accordi precedenti in materia di formazione sicurezza.

  2. Aggiornamento dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 98, comma 3.

  3. Definizione della durata, contenuti minimi e modalità formative per tutti i soggetti formati, inclusi:

    • Lavoratori;

    • Datori di lavoro;

    • Lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ai sensi del DPR 177/2011).

  4. Introduzione obbligatoria della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi, nonché modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.

  5. Previsione del monitoraggio e dei controlli sia sull’erogazione sia sulla fruizione della formazione.

Riconoscimento delle autonomie regionali

Il nuovo Accordo non limita la possibilità, per le Regioni e le Province Autonome, di adottare o mantenere misure più favorevoli in materia di salute e sicurezza. Inoltre, viene sancito che l'attuazione dell'accordo non potrà mai comportare una riduzione dei livelli di tutela già garantiti localmente.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica che è stato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza

Il 24 maggio 2025.

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n. 119) l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, volto a definire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Rep. atti n. 59/CSR; prot. 25A03080).


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato‑Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.


A partire dal 24 maggio 2025 entra in vigore il nuovo Accordo sulla formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti. Tuttavia è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026, durante il quale resta possibile applicare le modalità stabilite dal precedente Accordo. In pratica:

  • Le aziende possono già organizzare la formazione secondo le indicazioni del nuovo Accordo fin da subito.

  • In alternativa, nel periodo transitorio (fino al 24/05/2026) è ammessa la prosecuzione delle modalità operative utilizzate finora.

  • Solo dopo il termine del periodo transitorio diventerà obbligatorio fornire evidenza del progetto formativo per l’erogazione dei corsi; fino ad allora non è richiesto compilare o trasmettere tale documentazione. Questo intervallo garantisce continuità e consente agli enti formativi e alle imprese di adeguarsi gradualmente alle novità.

Per alcune tipologie di corsi, invece, non è previsto alcun periodo di deroga:

  • I corsi relativi alle nuove attrezzature normate, agli aggiornamenti e ai corsi per spazi confinati devono essere organizzati fin dall’entrata in vigore del nuovo Accordo (24 maggio 2025) in base alle disposizioni aggiornate. Non è possibile erogarli secondo le regole precedenti neanche per i 12 mesi successivi, poiché non è prevista alcuna fase transitoria per queste specifiche formazioni.

Infine, per gli aggiornamenti legati ai corsi sulle attrezzature si introduce una modifica significativa:

  • Viene abrogata la Circolare del Ministero del Lavoro dell’11 marzo 2013 che consentiva, nei moduli pratici, la presenza in aula fino a 24 partecipanti.

  • Con il nuovo Accordo gli aggiornamenti devono sempre prevedere prove pratiche con un rapporto istruttore/discenti massimo di 1:6.

L’unica eccezione riguarda quei corsi già programmati dall’azienda prima del 24 maggio 2025: per questi, se pianificati in anticipo rispetto all’entrata in vigore del nuovo Accordo, è possibile completare l’organizzazione secondo le modalità precedenti.


DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere puramente informativo e non costituiscono fonte normativa ufficiale.

Per ogni uso ufficiale o vincolante è necessario fare riferimento esclusivamente al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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