MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
Tabella corsi di formazione/moduli, modalità di verifica e criteri:
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
La verifica dell’apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi al termine del corso. Secondo European Qualifications Framework (EQF) i risultati dell’apprendimento sono la “descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento” e nel sistema europeo e nazionale di riferimento sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia come segue:
• conoscenze risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
• abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
• competenze comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia.
Lo scopo delle verifiche di apprendimento è quello di misurare il cambiamento indotto nei partecipanti dall'intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute.
Nella verifica dell’apprendimento possono essere valutate, in relazione agli obiettivi formativi e
ai risultati attesi specifici di ogni percorso formativo:
- le conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche;
- la capacità di analisi e di decisione;
- la capacità dell’uso di strumenti e attrezzature di lavoro;
- la capacità di applicare conoscenze, abilità e comportamenti per il successivo trasferimento in ambito lavorativo.
6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel corso e secondo quanto previsto nella progettazione di dettaglio (micro) delle singole unità didattiche.
A livello generale è opportuno che le prove vengano predisposte rispettando i seguenti criteri:
• Coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi individuati nel corso ed in ciascuna unità didattica con evidenza delle conoscenze, abilità e competenze valutate;
• Mappatura completa dell’intera gamma dei contenuti e degli obiettivi oggetto del corso;
• Limitata ambiguità e interpretazioni personali;
• Fornitura di criteri chiari di correzione delle prove, in particolare fornendo le griglie di correzione per le simulazioni, le esercitazioni ed eventuali project work;
• Il “peso” delle verifiche intermedie e quella finale.
Le verifiche possono essere effettuate in tempi diversi (in ingresso, in itinere e finali) e con tecniche e strumenti diversi (test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche) e valutate sulla base dei criteri definiti nella fase di progettazione. Le tecniche e gli strumenti valutativi degli apprendimenti dipendono dal tipo di competenza da verificare, dall’architettura del progetto formativo e dagli obiettivi formativi.
La verifica in ingresso è finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le competenze pregresse dei partecipanti ad un percorso formativo. Viene utilizzata quando dall’analisi dei fabbisogni non emerge chiaramente un omogeneo livello di competenze in ingresso dei partecipanti. L’utilità di effettuare prove di verifica in ingresso è quella di poter confrontare i risultati con le prove di verifica finali e misurare il gap tra le conoscenze/ abilità/ competenze pregresse possedute e quelle acquisite al termine del corso. Le verifiche in ingresso servono anche a conoscere le motivazioni personali o organizzative.
Le verifiche in itinere hanno l’obiettivo di monitorare il livello di apprendimento durante lo svolgimento del corso allo scopo di riadattare gli interventi durante la fase di erogazione della formazione e di permettere al discente di riscontrare i propri progressi nell’apprendimento in maniera continua. In tal senso, garantendo i tempi previsti per ciascuna unità didattica, i momenti di verifica intermedia, la loro discussione e approfondimento possono risultare utili per ridefinire concetti, nozioni, procedure poco chiare e permettere al discente di riscontrare l’utilità di quanto appreso ai fini dell’esercizio delle proprie competenze.
La verifica finale costituisce un importante momento della valutazione dell’efficacia didattica del
corso.
Attraverso le verifiche intermedie, ove previste, e finali si misureranno e verranno valutate:
• conoscenze nozionistiche relative al sapere (di fatti, di procedure, di concetti, di principi generali legati al funzionamento di situazioni, di cose e fatti, ecc.) che potranno essere misurate con test/ domande aperte;
• conoscenza di procedure organizzative e comportamentali anche di tipo tecnico/professionali che richiedono capacità di ragionamento e di analisi, in questo caso la verifica sarà costituita da domande aperte su casi reali, esercitazioni applicative, analisi di casi;
• capacità relative al saper fare, in questo caso la verifica sarà costituita da prove e simulazioni pratiche e operative;
• comprensione e applicazione di metodologie comportamentali legate ad aspetti trasversali, in particolare per le figure che rivestono ruoli decisionali, di vigilanza e che attengono al saper comunicare, saper lavorare in gruppo, usare strumenti concettuali per organizzare le conoscenze acquisite. In questo caso la verifica si realizzerà attraverso simulazioni di situazioni, colloquio individuale.
Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie, ove previste, e quella finale. In sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.
Tali verifiche sono gestite dal responsabile del progetto formativo.
Si consiglia di somministrare prove che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma che evidenzino la natura pratica e applicativa dei concetti e delle nozioni da acquisire.
In caso di utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo tale da rendere possibile la trasposizione dei concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work, tecnica molto efficace in termini di applicabilità e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in gruppo di lavoro. Il project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l’elaborato finale potrà essere presentato in plenaria.

Test: minimo 30 domande per corsi base, minimo 10 per aggiornamenti, con almeno tre risposte alternative (positivo 70% corrette).
Colloquio individuale: verifica delle competenze acquisite (base o aggiornamento).
Simulazione: verifica delle competenze tecnico-professionali nel contesto lavorativo.
Prova pratica: verifica della capacità di utilizzo sicuro di attrezzature e operatività in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento.
Disclaimer
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.