RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell’allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa.
Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell’allegato III, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.
Legenda crediti
CREDITI
TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.
PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.
FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.





Disclaimer
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.