Rischio presenza di amianto negli edifici
Rischio presenza amianto negli edifici: riconoscimento, valutazione e gestione operativa

Il rischio amianto negli edifici è un rischio storico, ma ancora pienamente attuale. La sua gestione non può essere lasciata all’improvvisazione, né può limitarsi alla semplice constatazione della presenza o assenza di una copertura in cemento-amianto.
Una gestione corretta richiede censimento, analisi, valutazione dello stato di conservazione, individuazione delle responsabilità, nomina del Responsabile Rischio Amianto quando necessaria, Programma di Controllo e Manutenzione, informazione agli occupanti, procedure per le manutenzioni, monitoraggi quando opportuni e bonifica nei casi necessari.
La presenza di amianto non comporta sempre un rischio immediato, ma diventa critica quando il materiale è friabile, degradato, accessibile, danneggiato o interferente con attività lavorative e manutentive. La prevenzione efficace consiste nel conoscere dove si trovano i materiali, impedire che vengano disturbati, controllarne periodicamente lo stato e programmare interventi tecnicamente adeguati.
La tutela della salute degli occupanti, dei lavoratori e della collettività passa da una gestione competente, documentata e trasparente. In materia di amianto, ciò che non viene censito, segnalato e gestito può trasformarsi in un rischio concreto durante il normale uso dell’edificio o, soprattutto, durante lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Il problema non riguarda solo le coperture in cemento-amianto, spesso identificate come il caso più evidente, ma anche canne fumarie, tubazioni, pannelli, coibentazioni, pavimenti vinilici, collanti, guarnizioni, controsoffitti, intonaci, rivestimenti antincendio, componenti di impianti termici ed elettrici.
La pubblicazione Inail 2026 Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative evidenzia che in Italia si stima ancora la presenza di circa 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto e circa 1,2 miliardi di m² di coperture in cemento-amianto.
Che cos’è l’amianto e perché è pericoloso
L’amianto, o asbesto, è il nome commerciale di un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa. Le fibre di amianto possiedono caratteristiche che, in passato, ne hanno favorito un impiego molto esteso: resistenza al calore, al fuoco, agli agenti chimici, all’abrasione, all’usura e buona capacità di isolamento termico e acustico.
Proprio queste proprietà hanno portato all’utilizzo dell’amianto in moltissimi prodotti edilizi e impiantistici. Il rischio sanitario deriva però dalla possibilità che le fibre vengano disperse nell’aria e inalate. Le fibre respirabili possono raggiungere le parti profonde dell’apparato respiratorio e permanere nei tessuti per lunghi periodi.
Il documento Inail richiama i parametri igienistico-ambientali delle fibre respirabili: lunghezza almeno pari a 5 µm, diametro inferiore o uguale a 3 µm e rapporto lunghezza/diametro almeno pari a 3.
L’esposizione a fibre di amianto può essere correlata a patologie gravi, anche con lunghi tempi di latenza, tra cui asbestosi, placche pleuriche, mesotelioma pleurico e peritoneale, tumori polmonari e altre patologie asbestos-correlate. Per questo motivo la presenza di amianto in un edificio deve essere affrontata con criteri tecnici, documentali e organizzativi rigorosi.
Dove può trovarsi l’amianto negli edifici
L’amianto può essere presente in numerosi materiali e componenti edilizi. Non sempre è visibile o riconoscibile con immediatezza, perché spesso è stato incorporato in altri prodotti con funzione di rinforzo, isolamento, protezione al fuoco o miglioramento prestazionale.
Negli edifici può trovarsi nelle coperture in lastre ondulate o piane di cemento-amianto, nei colmi, nelle converse, nei raccordi, nelle pensiline, nei pannelli di tamponamento, nei sottogronda, nei prefabbricati e in diversi elementi dell’involucro edilizio.
Può essere presente negli impianti termici sotto forma di coibentazioni di tubazioni, caldaie, serbatoi, corde, baderne, guarnizioni e materiali isolanti. Può essere riscontrato anche negli impianti elettrici, ad esempio in vecchi quadri, pannelli isolanti, guaine, carte e tele isolanti.
Un’altra presenza frequente riguarda le pavimentazioni viniliche, i collanti bituminosi, gli adesivi neri, i mastici, gli stucchi, i sigillanti e alcuni rivestimenti resilienti. Negli ambienti interni l’amianto può essere presente anche in controsoffitti, pannelli antincendio, intonaci, rasanti, rivestimenti applicati a spruzzo, protezioni passive al fuoco e materiali fonoassorbenti.
Sono inoltre da considerare canne fumarie, condotti di evacuazione fumi, tubazioni, canali di ventilazione, serbatoi, cassoni idrici e altri componenti tecnici realizzati in cemento-amianto.
Nel settore delle costruzioni l’amianto è stato spesso impiegato come componente di rinforzo o miglioramento prestazionale all’interno di altri materiali. Per questo motivo molti manufatti non sono immediatamente riconoscibili come contenenti amianto. In presenza di materiali sospetti, soprattutto in edifici compatibili per epoca e tecnica costruttiva, è prudente considerarli potenzialmente contenenti amianto fino a verifica analitica.
Amianto compatto e amianto friabile
Una distinzione fondamentale è quella tra materiali contenenti amianto in matrice compatta e materiali contenenti amianto in matrice friabile.
I materiali compatti sono quelli nei quali le fibre sono inglobate in una matrice solida, ad esempio cemento, resina, PVC, gomma o bitume. Se sono integri, non degradati e non disturbati, possono avere una bassa probabilità di rilascio di fibre. Tuttavia diventano pericolosi se vengono tagliati, abrasi, perforati, spazzolati, rotti, movimentati impropriamente o sottoposti a degrado.
I materiali friabili sono invece quelli che possono essere ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. Sono generalmente più critici perché possono rilasciare fibre anche in seguito a sollecitazioni limitate, vibrazioni, correnti d’aria, urti, infiltrazioni, manutenzioni o deterioramento della matrice.
La distinzione non deve essere intesa in modo rigido. Un materiale originariamente compatto, se fortemente degradato, può perdere coesione e diventare fonte significativa di rilascio di fibre. È il caso, ad esempio, di coperture in cemento-amianto molto deteriorate, con sfaldamenti, crepe, affioramento di fibre, colonizzazione biologica o perdita della componente cementizia.
Presenza di amianto non significa sempre rischio immediato
La semplice presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non determina automaticamente un pericolo immediato per gli occupanti. Il rischio dipende dalla possibilità che le fibre vengano rilasciate nell’aria e inalate.
Un materiale compatto, integro, non accessibile, non soggetto a vibrazioni, urti o manutenzioni può presentare un rischio contenuto. Al contrario, un materiale friabile, degradato, facilmente accessibile o interessato da interventi manutentivi può costituire una situazione critica.
La valutazione deve considerare la natura del materiale, lo stato di conservazione, la friabilità, l’accessibilità, la possibilità di danneggiamento accidentale, la frequenza delle manutenzioni, la presenza di occupanti, la ventilazione, i movimenti d’aria, le condizioni ambientali e la destinazione d’uso dei locali.
In particolare, occorre prestare attenzione a materiali soggetti a interventi frequenti, come tubazioni, caldaie, impianti tecnici, controsoffitti, pavimentazioni, locali di servizio e coperture. Anche interventi apparentemente semplici, come forature, piccoli smontaggi, pulizie aggressive o lavori su impianti, possono determinare il disturbo di materiali contenenti amianto.
Quadro normativo di riferimento
La gestione del rischio amianto negli edifici si fonda su un quadro normativo articolato.
La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha introdotto in Italia la cessazione dell’impiego dell’amianto. Il D.M. 6 settembre 1994 costituisce ancora oggi il riferimento tecnico principale per la valutazione, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto negli edifici.
Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III, disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione ad amianto. Il D.Lgs. 152/2006 interviene invece sul piano ambientale, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Il quadro più recente è stato rafforzato dalla Direttiva (UE) 2023/2668, che ha aggiornato la disciplina europea sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto. In Italia il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, che modifica il D.Lgs. 81/2008 e rafforza gli obblighi di individuazione preventiva dei materiali a potenziale contenuto di amianto prima di lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione.
A livello tecnico assumono rilievo anche la UNI 11870:2022, relativa ai criteri e metodi per l’individuazione e il censimento dei materiali contenenti amianto; la UNI 11903:2023, relativa ai requisiti dell’addetto al censimento; la UNI/PdR 152.1:2023, relativa alla valutazione dello stato di conservazione di coperture e tamponamenti in cemento-amianto; e la UNI/PdR 152.2:2023, relativa ai requisiti del Responsabile Rischio Amianto.
Obblighi e responsabilità
La gestione dell’amianto coinvolge più soggetti, ciascuno con compiti specifici.
Il proprietario dell’immobile o il responsabile dell’attività che vi si svolge ha l’obbligo di attivare le misure di controllo quando sia nota la presenza di materiali contenenti amianto. Deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare tali materiali, mantenere idonea documentazione sull’ubicazione dei MCA, garantire procedure di sicurezza, informare gli occupanti e, nei casi previsti, assicurare ispezioni periodiche.
Il datore di lavoro, quando l’edificio è anche luogo di lavoro, deve valutare il rischio per i lavoratori, integrare la valutazione nel DVR, coordinarsi con il Servizio di Prevenzione e Protezione e adottare le misure preventive e protettive necessarie.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione supporta il datore di lavoro nell’analisi dei rischi, nella gestione documentale e nell’integrazione delle misure di prevenzione.
Il Responsabile Rischio Amianto, comunemente indicato come RRA, ha un ruolo centrale nella gestione tecnica del rischio. Coordina il controllo dei materiali, supporta il censimento, collabora alla redazione del Programma di Controllo e Manutenzione, cura la tracciabilità documentale, supporta l’informazione agli occupanti, fornisce indicazioni per le manutenzioni e assiste il proprietario o il gestore nelle decisioni relative a monitoraggi e bonifiche.
L’addetto al censimento individua e caratterizza i materiali sospetti, valuta le condizioni dei manufatti, programma eventuali campionamenti e contribuisce alla relazione tecnica.
I laboratori qualificati effettuano le analisi sui campioni massivi o sulle fibre aerodisperse. Le imprese di bonifica eseguono interventi di rimozione, incapsulamento o confinamento solo se in possesso delle abilitazioni previste, in particolare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie pertinenti.
Il censimento amianto
Il censimento è il primo passo della gestione del rischio amianto. Serve a individuare, localizzare, caratterizzare e documentare i materiali contenenti amianto presenti in un edificio, in un impianto o in una struttura.
Il censimento inizia con la raccolta delle informazioni disponibili sull’edificio. Devono essere esaminati planimetrie, schemi costruttivi, dati sugli impianti, documenti di agibilità, precedenti censimenti, interventi di ristrutturazione, indagini ambientali, capitolati, certificazioni, fatture dei materiali e ogni documento utile a ricostruire l’epoca e le tecniche costruttive.
Segue il sopralluogo, preferibilmente con il supporto di persone che conoscano bene l’edificio, come addetti alla manutenzione, RSPP, tecnici interni o responsabili della struttura. Durante il sopralluogo si individuano materiali sospetti, aree tecniche, locali non accessibili, impianti, pavimentazioni, coperture, controsoffitti e componenti che potrebbero contenere amianto.
Quando non è possibile stabilire con certezza la natura del materiale attraverso la documentazione disponibile, si procede al campionamento. Il prelievo deve essere eseguito con cautele specifiche, evitando la dispersione di polvere e fibre, utilizzando DPI adeguati, inumidendo la zona di prelievo, sigillando il punto campionato e inviando il campione a un laboratorio qualificato.
Il censimento si conclude con una relazione tecnica. La relazione deve descrivere l’immobile, i metodi di indagine, le aree esaminate, le parti non accessibili, i materiali sospetti o confermati, i campioni prelevati, i risultati analitici, le fotografie, le planimetrie, le valutazioni sullo stato di conservazione e le raccomandazioni operative.
La relazione di censimento è un documento particolarmente delicato. Un errore può determinare esposizioni incontrollate degli occupanti, rischi durante manutenzioni o ristrutturazioni, errata valutazione dei rischi per i lavoratori, problematiche in fase di compravendita e contenziosi civili o penali.
Valutazione dello stato di conservazione
Una volta accertata la presenza di materiali contenenti amianto, occorre valutarne lo stato di conservazione. Questa fase è essenziale per decidere se mantenere il materiale sotto controllo, ripararlo, incapsularlo, confinarlo, programmarne la rimozione o intervenire con urgenza.
La valutazione considera i fattori di danno e i fattori di esposizione. I fattori di danno riguardano le condizioni fisiche del materiale: rotture, fessurazioni, abrasioni, sfaldamenti, danni da acqua, friabilità, affioramento di fibre, perdita di compattezza, presenza di polveri o frammenti. I fattori di esposizione riguardano invece il contesto: presenza di persone, accessibilità, ventilazione, movimentazione dell’aria, attività svolte, frequenza di manutenzioni, presenza di barriere e possibilità di contatto.
Le cause di degrado possono essere naturali, antropiche, chimiche o biologiche. Le cause naturali comprendono piogge acide, gelo e disgelo, vento, grandine, dilavamento e agenti atmosferici. Le cause antropiche comprendono urti, vibrazioni, interventi manutentivi, pulizie improprie, forature, tagli e danneggiamenti accidentali. Le cause chimiche comprendono ambienti aggressivi, vapori corrosivi e inquinamento atmosferico. Le cause biologiche comprendono muffe, muschi, licheni e organismi che degradano la matrice del manufatto.
La valutazione può essere supportata da algoritmi e indici di degrado. Per le coperture e i tamponamenti in cemento-amianto possono essere utilizzati modelli regionali o la UNI/PdR 152.1. Per materiali friabili e indoor può essere utilizzato, tra gli altri, il metodo Versar, che considera separatamente fattori di danno e fattori di esposizione. Gli algoritmi non sostituiscono però l’esperienza tecnica: devono essere applicati da persone competenti e sempre integrati con una valutazione visiva accurata e contestualizzata.
Monitoraggio ambientale
Il monitoraggio ambientale consiste nel prelievo e nell’analisi delle fibre aerodisperse. È utile per verificare la presenza di fibre in aria, valutare la salubrità degli ambienti, controllare l’efficacia di confinamenti o incapsulamenti, verificare situazioni di danneggiamento, monitorare cantieri di bonifica o accertare la restituibilità degli ambienti dopo la bonifica.
Il monitoraggio non sostituisce la valutazione visiva dello stato dei materiali. Una misura ambientale fotografa la concentrazione di fibre in un determinato momento, ma non indica necessariamente se un materiale potrà degradarsi o essere danneggiato successivamente. Per questo motivo deve essere utilizzato come supporto tecnico, non come unico criterio decisionale.
Le analisi possono essere eseguite con tecniche diverse, come microscopia ottica in contrasto di fase, microscopia elettronica a scansione, diffrattometria a raggi X o spettroscopia infrarossa, a seconda della finalità, del tipo di campione e del contesto.
Programma di Controllo e Manutenzione
Quando viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, deve essere attivato un Programma di Controllo e Manutenzione. Il programma ha lo scopo di ridurre l’esposizione degli occupanti, mantenere in buone condizioni i materiali, prevenire il rilascio e la dispersione di fibre, intervenire correttamente in caso di danneggiamento e verificare periodicamente lo stato di conservazione dei MCA.
Il Programma di Controllo e Manutenzione deve indicare i dati dell’immobile, il nominativo del RRA, i risultati del censimento, la localizzazione dei materiali, i rapporti di prova, le planimetrie, le fotografie, le schede di valutazione, le misure da adottare, le modalità di controllo periodico, le procedure per le manutenzioni, le procedure di emergenza, le modalità di informazione agli occupanti e il registro degli interventi.
Il programma deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni dei materiali, viene scoperto un nuovo MCA, viene eseguito un intervento di bonifica, si modificano le destinazioni d’uso dei locali o emergono nuove situazioni di rischio.
Il D.M. 6 settembre 1994 prevede, nel caso di materiali friabili, l’ispezione almeno annuale dell’edificio da parte di personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, con redazione di un rapporto dettagliato e documentazione fotografica. In ogni caso, anche per i materiali compatti, è buona pratica prevedere controlli periodici, perché il degrado può modificare nel tempo la pericolosità del manufatto.
Manutenzioni in presenza di amianto
Le manutenzioni sono una delle fasi più delicate nella gestione del rischio amianto. Molti episodi di rilascio di fibre non derivano dalla semplice presenza del materiale, ma dal suo disturbo accidentale o intenzionale.
Le attività manutentive possono essere suddivise in tre grandi categorie. La prima comprende gli interventi che non comportano contatto diretto con i materiali contenenti amianto. In questi casi occorre comunque informare gli operatori, indicare l’ubicazione dei MCA e vietare ogni azione che possa disturbarli.
La seconda comprende gli interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto. È il caso di manutenzioni eseguite nello stesso locale o in prossimità di tubazioni, pannelli, pavimenti, coibentazioni o altri manufatti. In questi casi servono autorizzazione preventiva, delimitazione dell’area, protezione delle superfici, controllo delle attrezzature, DPI disponibili e indicazioni operative specifiche.
La terza comprende gli interventi che disturbano intenzionalmente aree limitate di MCA. Tali attività richiedono procedure rigorose, metodi ad umido, aspirazione con filtri ad alta efficienza, DPI adeguati, gestione dei materiali contaminati e tracciabilità delle operazioni. Se l’intervento riguarda quantità rilevanti o materiali friabili, si configura come attività di bonifica e deve essere eseguito da impresa abilitata.
Nel caso di luoghi di lavoro, quando le attività sono affidate a imprese esterne, occorre gestire anche i rischi interferenziali. In presenza di amianto, la redazione del DUVRI assume particolare importanza, perché consente di coordinare committente, impresa, RRA, RSPP e soggetti coinvolti.
Informazione agli occupanti
L’informazione agli occupanti è una misura essenziale di prevenzione. Il proprietario o il responsabile dell’attività deve comunicare la presenza di materiali contenenti amianto, i rischi potenziali e i comportamenti da adottare.
L’informativa deve essere chiara, comprensibile e proporzionata al rischio. Deve evitare sia allarmismi sia sottovalutazioni. Deve indicare dove si trovano i materiali, qual è il loro stato di conservazione, quali controlli vengono effettuati, quali comportamenti sono vietati e chi deve essere contattato in caso di danneggiamento o sospetto disturbo.
Gli occupanti devono sapere che non devono rompere, forare, raschiare, carteggiare, pulire con mezzi abrasivi, spostare o manipolare materiali sospetti. Devono inoltre conoscere la procedura da seguire in caso di rottura accidentale: sospendere l’attività, evitare di rimuovere frammenti o polveri, isolare l’area se possibile e avvisare immediatamente il referente individuato.
L’informazione deve essere rivolta ai lavoratori, ai condòmini, agli utenti abituali, ai manutentori, alle imprese esterne e a tutti i soggetti che possono accedere agli ambienti interessati.
Bonifica dei materiali contenenti amianto
La bonifica può avvenire mediante rimozione, incapsulamento o confinamento.
La rimozione elimina fisicamente il materiale contenente amianto e rappresenta la soluzione definitiva, perché elimina la fonte del rischio. È però un intervento più oneroso, produce rifiuti pericolosi e richiede una gestione molto rigorosa per proteggere gli addetti e gli occupanti.
L’incapsulamento consiste nel trattamento del materiale con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre, ripristinano l’aderenza al supporto e creano una pellicola protettiva. È una soluzione che può ridurre il rischio di rilascio, soprattutto per materiali compatti in buono stato, ma non elimina definitivamente il materiale e richiede controlli periodici.
Il confinamento consiste nella realizzazione di una barriera fisica che separa il materiale contenente amianto dalle aree occupate. Anche questa soluzione non elimina il materiale e richiede manutenzione, controlli e aggiornamento del Programma di Controllo e Manutenzione.
La scelta dell’intervento dipende da natura e friabilità del materiale, stato di conservazione, accessibilità, rischio di danneggiamento, attività svolte nell’edificio, interferenze con manutenzioni o ristrutturazioni, fattibilità tecnica, costi, vincoli normativi e programmi futuri sull’immobile.
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, nel recepire la Direttiva (UE) 2023/2668, rafforza il principio della priorità della rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica, quando tecnicamente possibile.
Requisiti delle imprese di bonifica
Gli interventi di bonifica devono essere eseguiti da imprese abilitate. Le imprese devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie pertinenti.
La categoria 10A riguarda la bonifica di materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o resinoidi. La categoria 10B riguarda materiali d’attrito, materiali isolanti, pannelli, coppelle, carte, cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni e altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Gli operatori addetti alla bonifica devono essere formati e dotati di idonei DPI. L’impresa deve predisporre il piano di lavoro quando previsto, applicare misure di confinamento e decontaminazione, gestire correttamente i rifiuti e assicurare che le attività non determinino esposizioni indebite.
Dopo la rimozione, l’utilizzo degli ambienti bonificati può essere subordinato alla certificazione di restituibilità da parte dell’ASL competente. Tale certificazione attesta l’assenza di residui visibili e il rispetto dei valori previsti per le fibre aerodisperse.
Gestione dei rifiuti contenenti amianto
I materiali contenenti amianto rimossi diventano rifiuti contenenti amianto. Devono quindi essere gestiti come rifiuti pericolosi, con modalità coerenti con la normativa ambientale e di sicurezza.
I rifiuti devono essere raccolti, confezionati, sigillati, etichettati, depositati in area controllata e conferiti a impianti autorizzati mediante trasportatori abilitati. Anche DPI monouso, teli, filtri, panni, materiali di pulizia e altri materiali contaminati devono essere trattati come rifiuti contaminati da amianto.
Il confezionamento deve impedire la dispersione di fibre. Le lastre devono essere trattate, avvolte e sigillate. I materiali friabili devono essere inseriti in idonei contenitori o sacchi, evitando trascinamenti, rotture e dispersioni. Il deposito temporaneo deve avvenire in area dedicata, segnalata e non accessibile a persone non autorizzate.
La gestione impropria dei rifiuti contenenti amianto può determinare rischi sanitari, ambientali e responsabilità significative.
Cosa non fare in presenza di materiali sospetti
In presenza di materiali sospetti non bisogna eseguire interventi improvvisati. Non si devono rompere, tagliare, forare, raschiare, spazzolare o levigare materiali che potrebbero contenere amianto. Non si devono usare idropulitrici, compressori, scope a secco, aspiratori non idonei o utensili che generano polvere.
Non si devono rimuovere autonomamente lastre, frammenti, guarnizioni, coibentazioni o pavimenti sospetti. Non si devono abbandonare frammenti o conferirli nei rifiuti ordinari. Non si deve camminare su coperture in cemento-amianto, sia per il rischio di caduta dall’alto sia per il rischio di rottura del materiale.
Non è corretto affidarsi alla sola osservazione visiva per escludere la presenza di amianto. Molti materiali, come collanti, mastici, sigillanti, guarnizioni, intonaci o pavimenti vinilici, possono richiedere analisi di laboratorio.
Procedura corretta in caso di sospetto amianto
In caso di sospetta presenza di amianto, la prima azione è evitare qualsiasi disturbo del materiale. L’area deve essere mantenuta nelle condizioni in cui si trova, impedendo interventi non autorizzati.
Occorre quindi raccogliere le informazioni disponibili sull’edificio, verificare l’epoca di costruzione o ristrutturazione, individuare eventuali documenti tecnici e incaricare un tecnico competente per il sopralluogo.
Se il sospetto è fondato, il tecnico valuta la necessità di campionamento. Il campione deve essere prelevato con modalità controllate e inviato a laboratorio qualificato. In caso di conferma della presenza di amianto, si procede con censimento, valutazione dello stato di conservazione, nomina del RRA quando prevista, redazione o aggiornamento del Programma di Controllo e Manutenzione e definizione delle misure operative.
Se il materiale è danneggiato, friabile o accessibile, devono essere adottate misure immediate di contenimento, interdizione, segnalazione e valutazione della bonifica.
Amianto e lavori di ristrutturazione
Il tema dell’amianto è particolarmente rilevante nei lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e riqualificazione energetica. Le politiche di rigenerazione del patrimonio edilizio e gli interventi su coperture, facciate, impianti, pavimenti e isolamenti possono interferire con materiali contenenti amianto non censiti.
Prima di avviare lavori su edifici costruiti in epoche compatibili con l’uso dell’amianto, è necessario verificare preventivamente la presenza di MCA. Questo vale in modo particolare per scuole, strutture sanitarie, immobili pubblici, condomini, capannoni, edifici industriali, centrali termiche, locali tecnici e fabbricati rurali.
La mancata individuazione preventiva può determinare esposizione dei lavoratori, contaminazione degli ambienti, sospensione dei lavori, costi aggiuntivi, responsabilità del committente e necessità di interventi urgenti di messa in sicurezza.
Prodotto: Monografia
Edizioni: Inail - 2026
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