“Report certificativo” di rischio basso per la sicurezza dei lavoratori
UNI/PdR 186-1:2025 e UNI/PdR 186-4:2025: come ottenere e mantenere il “Report certificativo” di rischio basso per la sicurezza dei lavoratori

La serie UNI/PdR 186 nasce per rendere applicabile, in modo verificabile e omogeneo, il sistema volontario previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 finalizzato all’identificazione e valutazione del livello di rischio basso per ambiti omogenei, attraverso il rilascio di un Report certificativo da parte di organismi accreditati. In questo impianto, la UNI/PdR 186-1:2025 definisce regole, parametri e processo validi per tutti gli ambiti, mentre la UNI/PdR 186-4:2025 dettaglia requisiti ed evidenze per l’ambito “sicurezza dei lavoratori” (salute e sicurezza sul lavoro).
Letta in modo integrato, la coppia UNI/PdR 186-1:2025 + UNI/PdR 186-4:2025 costruisce un modello completo e “auditabile” per qualificare un’organizzazione come a rischio basso in ambito sicurezza dei lavoratori: la Parte 1 assicura coerenza, rigore e tracciabilità del processo (dalla richiesta al mantenimento), mentre la Parte 4 traduce la sicurezza sul lavoro in requisiti verificabili e in una checklist probatoria dettagliata, soprattutto quando si percorre la strada della procedura equivalente.
L’unione delle due prassi consente quindi di costruire un percorso completo: (1) come si chiede, ottiene e mantiene il report (Parte 1) e (2) cosa bisogna possedere e dimostrare nello specifico ambito SSL (Parte 4).
Ruoli distinti e complementari:
UNI/PdR 186-1:2025 (metodo e processo)
La Parte 1 definisce:
i parametri di valutazione (qualitativi/quantitativi) e la logica generale di “rischio basso”;
le due vie per arrivare al Report: tramite certificazioni previste oppure tramite procedura equivalente (audit sostitutivo) dove ammessa;
i requisiti su organismi accreditati, contenuti minimi del report, regole di copertura (siti/attività) e mantenimento annuale con possibili revoche.
UNI/PdR 186-4:2025 (contenuti SSL e requisiti minimi)
La Parte 4 definisce:
il perimetro dell’ambito “sicurezza dei lavoratori” e la logica di classificazione per criticità del settore (ATECO) e dimensione;
le condizioni minime (certificazioni/modelli) per qualificarsi come “rischio basso” in ambito SSL;
la checklist documentale della procedura equivalente per chi non possiede i titoli previsti, nei casi in cui la Parte 4 la consenta.
Elemento essenziale: la Parte 4 va applicata sempre in congiunzione con la Parte 1.
Il presupposto di applicabilità: ambito e (possibili) esclusioni
Per lavorare correttamente, occorre verificare il campo di applicazione: la Parte 4 indica una esclusione esplicita per aziende ricadenti nel D.Lgs. 105/2015 (Seveso). In presenza di Seveso, la prassi non si applica.
I parametri che governano l’esito: dalla “cornice” (186-1) alla declinazione SSL (186-4)
La Parte 1 tratta i parametri in modo generale, poi la Parte 4 li “riempie” di contenuto per l’SSL.
a) Certificazioni e schemi riconosciuti (Parametro A)
La Parte 1 prevede che le certificazioni rilevanti siano definite nelle Parti di ambito; la Parte 4, per l’SSL, valorizza in particolare:
UNI EN ISO 45001; oppure
MOG-SSL conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (anche semplificato ove applicabile), asseverato da organismo paritetico (art. 51) secondo le condizioni indicate; oppure
in alternativa, nei casi ammessi, procedura equivalente basata su evidenze.
b) “Criticità” del settore (Parametro D) e dimensione (Parametro E)
La Parte 1 introduce l’uso della criticità settoriale e della dimensione (PMI/fasce), mentre la Parte 4 applica questa logica all’SSL classificando la criticità in tre livelli (bassa/media/alta) e stabilendo come combinarla con la dimensione per stabilire i requisiti minimi. In caso di multi-attività, la Parte 4 richiede di riferirsi alla categoria in cui ricade il maggior numero di occupati.
c) Esiti dei controlli negli ultimi tre anni (Parametro C)
La Parte 1 attribuisce a questo parametro una funzione “di sbarramento”: se la valutazione degli esiti dei controlli è negativa, non si procede; se positiva, si procede. La Parte 4 integra questo impianto richiedendo, nella procedura equivalente, evidenze (ad es. verbali o dichiarazioni) sui controlli subiti.
Le due “strade” per ottenere il Report in ambito sicurezza dei lavoratori
Strada 1 — Report basato su certificazioni/modelli previsti
È la via più lineare: l’organizzazione possiede i “titoli” richiesti per la combinazione dimensione/criticità in ambito SSL (es. ISO 45001 o MOG-SSL asseverato) e l’OdC verifica la coerenza e la copertura, emettendo il Report in caso di esito positivo.
Strada 2 — Procedura equivalente (solo dove ammessa)
È la via “probatoria”: se l’organizzazione non possiede le certificazioni previste, può (solo se rientra nelle combinazioni ammesse) accedere a un audit sostitutivo. Qui la Parte 1 stabilisce la regola del 100% dei requisiti della checklist e definisce modalità e severità dell’audit; la Parte 4 fornisce la checklist documentale SSL dettagliata.
La procedura equivalente SSL (186-4) dentro la procedura generale (186-1): cosa bisogna dimostrare
Quando si ricorre alla procedura equivalente, la Parte 1 prevede:
audit sostitutivo con fase documentale e sopralluogo remoto sincrono (con possibilità di visita in presenza se necessario);
requisito del 100% di conformità alla checklist prima dell’emissione;
obblighi di segnalazione in caso di criticità gravi e regole stringenti su veridicità e non conformità legislative.
La Parte 4, per l’SSL, elenca una checklist di evidenze che, in sintesi operativa, copre:
DVR e valutazioni specifiche, inclusi aspetti trasversali e stress lavoro-correlato;
Programmi di miglioramento (ultimi tre), con tracciabilità di responsabilità, risorse e scadenze;
Nomine e organizzazione SSL (RSPP, emergenze, preposti, MC se previsto, organigramma);
Partecipazione e consultazione RLS/RLST con evidenze;
Riunioni periodiche: nella procedura equivalente sono richieste con evidenza triennale anche quando non obbligatorie ex D.Lgs. 81/08;
Formazione/informazione/addestramento con programmazione e campionamenti documentali;
Attrezzature/impianti: conformità, verifiche, manutenzioni, registri;
DPI: valutazione, consegne, addestramento, gestione sostituzioni;
Gestione infortuni/near miss e tracciabilità registrazioni (anche tramite cruscotto INAIL, dove previsto);
Appalti e interferenze (DUVRI/coord. se applicabile) e, se pertinenti, elementi del Titolo IV cantieri;
Sorveglianza sanitaria se prevista, con scadenziari ed evidenze di gestione dei giudizi;
Emergenze: piani/procedure, prove, presidi e manutenzioni;
Evidenze oggettive (anche foto/video) delle aree di lavoro;
Verbali controlli organi di vigilanza ultimi tre anni o dichiarazione di assenza controlli.
In sostanza: la Parte 1 impone come verificare; la Parte 4 stabilisce cosa verificare in SSL e quali prove minime rendono difendibile la qualificazione “rischio basso”.
Regole di copertura: siti, attività e “nessuna esclusione” (aspetto spesso sottovalutato)
La Parte 1 chiarisce che, se il Report è fondato su certificazione di terza parte, esso vale solo per i siti coperti dalla certificazione e deve riguardare tutte le attività/processi/servizi presenti nel sito, senza esclusioni interne. Se una certificazione non copre tutti i siti, anche il Report è “parziale” rispetto al perimetro reale dell’organizzazione.
Questo aspetto diventa decisivo per gruppi, aziende multi-sito e realtà con attività produttive e uffici separati: la progettazione del perimetro, prima ancora della verifica, è parte integrante della strategia di ottenimento del Report.
Mantenimento annuale e gestione degli “eventi sostanziali”
Ottenere il Report non basta: la Parte 1 prevede audit annuali di mantenimento. Se le condizioni non sono più rispettate, il Report viene revocato e la revoca è comunicata ai soggetti previsti. Inoltre, l’organizzazione deve comunicare tempestivamente eventi che possono incidere sulla validità (ad esempio provvedimenti, revoche/sospensioni, eventi incidentali significativi, ecc.), con possibilità di approfondimenti e monitoraggi aggiuntivi.
In ambito SSL, ciò significa che la disciplina interna su: gestione infortuni/near miss, azioni correttive, aggiornamenti DVR, manutenzioni, scadenziari formativi e sorveglianza sanitaria non è solo “buona prassi”, ma diventa condizione concreta per la stabilità del report nel tempo.
Le presenti procedure, check list, modelli, allegati e strumenti operativi (di seguito “Documentazione”) sono forniti a scopo informativo e di supporto organizzativo per la gestione interna delle attività di salute e sicurezza sul lavoro e per la preparazione/organizzazione del fascicolo documentale connesso alle procedure di valutazione del livello di rischio basso in ambito “sicurezza dei lavoratori”
SCARICA LA CHECKLIST PROCEDURA EQUIVALENTE – UNI/PdR 186-4:2025 (WORD+EXCEL)