Patente a crediti: dall’INL le indicazioni per recuperare fino a 15 crediti

nota n. 4634 del 24 giugno 2026, prime indicazioni operative destinate a uniformare l’attività delle Commissioni territoriali competenti a valutare il recupero dei crediti della patente prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Recupero Dei Crediti Della Patente

Con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha definito le prime indicazioni operative destinate a uniformare l’attività delle Commissioni territoriali competenti a valutare il recupero dei crediti della patente prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il recupero, fino a un massimo complessivo di 15 crediti, non è automatico: dipende dalla valutazione della Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL e può essere riconosciuto sulla base di specifici percorsi formativi, di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro oppure della combinazione di entrambe le misure.

Le indicazioni sono state condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e saranno sottoposte a monitoraggio continuo da parte delle strutture centrali dell’INL e dell’INAIL. In base agli esiti applicativi potranno quindi essere successivamente modificate o integrate.

Come viene composta la Commissione

Il D.M. n. 132/2024 stabilisce che alle sedute della Commissione siano invitati anche il rappresentante dell’ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST.

Per individuare il rappresentante dell’ASL, il direttore della DIL competente dovrà chiedere all’Azienda sanitaria locale il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La competenza dell’ASL viene determinata facendo riferimento alla sede legale dell’impresa.

Per quanto riguarda il RLST, in attesa dell’operatività della banca dati INAIL prevista dall’articolo 51, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione dovrà rivolgersi all’Organismo paritetico indicato dall’impresa nella domanda di recupero dei crediti. L’Organismo dovrà essere iscritto nel repertorio previsto dal medesimo articolo 51.

La partecipazione del RLST riguarderà, in particolare, le imprese che aderiscono all’Organismo paritetico indicato nell’istanza. Per agevolare i lavori, il calendario delle riunioni potrà essere organizzato tenendo conto, per quanto possibile, del settore nel quale opera l’impresa o il lavoratore autonomo interessato.

Recupero dei crediti: formazione e investimenti

La Commissione territoriale può riconoscere il recupero di un massimo di 15 crediti valutando:

  • la realizzazione di una formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza;
  • gli investimenti effettuati per migliorare concretamente le condizioni di sicurezza;
  • entrambe le misure, quando previste nel piano presentato dall’impresa o dal lavoratore autonomo.

La valutazione deve essere collegata alle violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti. In particolare, assumono rilievo la formazione dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni indicate nell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e quella dei lavoratori occupati nel cantiere o nei cantieri nei quali la violazione è stata accertata.

La formazione deve essere aggiuntiva

La formazione utilizzata per recuperare i crediti deve essere ulteriore rispetto a quella obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Non può quindi essere impiegata contemporaneamente:

  • per assolvere gli obblighi formativi ordinari;
  • come aggiornamento della formazione obbligatoria;
  • come percorso finalizzato al recupero dei crediti della patente.

Si tratta, in sostanza, di una formazione specificamente progettata per rimediare alle criticità che hanno determinato la perdita dei crediti.

Requisiti dei corsi per il recupero dei crediti

I percorsi formativi devono rispettare una serie di condizioni definite dall’INL.

Soggetti formatori

I corsi devono essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il datore di lavoro è espressamente escluso dalla possibilità di svolgere il ruolo di soggetto formatore, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato-Regioni previsto dalla legge n. 198/2025.

Modalità di svolgimento

La formazione può essere erogata:

  • in presenza;
  • in videoconferenza sincrona.

La Commissione può tuttavia escludere la videoconferenza quando la ritenga incompatibile con gli obiettivi del percorso formativo. Devono essere rispettate anche le indicazioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Sia per i corsi in presenza sia per quelli in videoconferenza sincrona è previsto un numero massimo di 30 partecipanti.

Contenuti

Il programma deve essere coerente con le violazioni che hanno provocato la decurtazione dei crediti.

I contenuti vengono indicati dalla Commissione, anche sulla base di una proposta formulata dall’impresa o dal lavoratore autonomo. Non è quindi sufficiente frequentare un corso generico sulla sicurezza: il percorso deve intervenire sulle specifiche carenze emerse in sede ispettiva.

Requisiti dei docenti

I docenti devono possedere i requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Il datore di lavoro non può svolgere la funzione di docente formatore nell’ambito dei corsi finalizzati al recupero dei crediti.

Contenuto dell’attestato

Per ciascun corso deve essere rilasciato un attestato unico contenente almeno:

  • la denominazione del soggetto formatore;
  • nome, cognome e codice fiscale del partecipante;
  • la tipologia e la durata del corso;
  • la dicitura «valido ai fini del recupero crediti»;
  • la modalità di erogazione del corso;
  • la firma del legale rappresentante del soggetto formatore o di un suo incaricato, preferibilmente in formato digitale;
  • la data e il luogo di rilascio.

L’indicazione espressa della validità ai fini del recupero dei crediti è quindi un elemento essenziale della documentazione.

Test finale e frequenza minima

Il riconoscimento dei crediti richiede il rispetto di due ulteriori condizioni.

Il corso deve concludersi con un test di apprendimento, superato con almeno il 70% delle risposte corrette.

Il partecipante deve inoltre frequentare almeno il 90% delle ore previste dal programma. Il mancato raggiungimento di tale soglia impedisce l’attribuzione dei crediti.

Come si calcola la durata della formazione

La durata minima del corso deve essere commisurata alla gravità e alla tipologia delle violazioni.

La nota individua la seguente formula:

30 meno i crediti rimasti sulla patente, moltiplicato per un coefficiente compreso tra 0,8 e 1,5.

Il moltiplicatore viene stabilito considerando:

  • la gravità delle violazioni;
  • l’eventuale presenza contemporanea di violazioni appartenenti a categorie differenti;
  • la complessità delle carenze che devono essere corrette.

Quanto più grave e articolata è la situazione, tanto più elevato potrà essere il coefficiente applicato e, conseguentemente, il numero di ore di formazione richieste.

Quanti crediti si recuperano con la formazione

Per ogni ora di formazione vengono riconosciuti 0,25 crediti. In termini pratici, occorrono quattro ore di formazione per maturare un credito.

Il risultato viene arrotondato per difetto al numero intero. Ad esempio, sette ore di formazione corrispondono a 1,75 crediti, ma consentono il recupero di un solo credito.

Il recupero può avvenire anche progressivamente. L’impresa o il lavoratore autonomo può presentare un piano formativo suddiviso in moduli e chiedere alla Commissione di riunirsi per il riconoscimento dei crediti maturati in relazione ai corsi e ai singoli moduli già conclusi.

Gli investimenti ammessi

Il secondo canale per il recupero dei crediti è rappresentato dagli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro.

Gli interventi devono essere sostenibili sotto il profilo finanziario e organizzativo e proporzionati alla struttura e alle dimensioni dell’impresa. Questa valutazione assume particolare importanza per i lavoratori autonomi.

La Commissione dovrà verificare:

  • l’entità delle risorse economiche impiegate;
  • la capacità dell’intervento di ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali;
  • la coerenza dell’investimento con le violazioni accertate;
  • il rispetto dello stato dell’arte tecnologico;
  • la concreta utilizzabilità della soluzione adottata;
  • la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell’intervento.

L’acquisto di un’attrezzatura o di una tecnologia non è quindi sufficiente quando non produce un effettivo miglioramento degli standard di sicurezza.

Esempi di investimenti riconoscibili

La nota individua alcune tipologie di investimenti che possono essere valutate positivamente.

Sistemi di rilevamento ambientale

Rientrano in questa categoria:

  • sensori per rilevare radiazioni, rumore e temperatura;
  • sensori per gas tossici o per la misurazione dell’ossigeno;
  • sistemi di monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione dei lavoratori.

DPI e abbigliamento da lavoro intelligenti

Possono essere considerati gli investimenti in dispositivi di protezione individuale o indumenti dotati di elettronica e sensori integrati, quali:

  • rilevatori di contaminazione;
  • sensori di prossimità;
  • sensori inerziali;
  • tessuti intelligenti.

L’impresa deve però dimostrare non soltanto di avere acquistato i dispositivi, ma anche che questi siano effettivamente utilizzati dai lavoratori.

L’utilizzo deve essere comprovato attraverso la documentazione relativa alla formazione e all’eventuale addestramento previsto dall’articolo 77 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tecnologie per la sorveglianza sanitaria

Tra gli investimenti ammessi figurano:

  • cartelle cliniche elettroniche;
  • sistemi per tracciare l’esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose.

Robotica e automazione

Possono essere valutati i sistemi tecnologici destinati a sostituire o assistere il lavoratore nelle operazioni maggiormente pericolose, come:

  • robot utilizzati nelle attività di saldatura;
  • sistemi automatizzati per la movimentazione di materiali tossici;
  • droni impiegati in contesti ad alto rischio per monitoraggi, ispezioni o campionamenti.

Tecnologie immersive per formazione e assistenza

Sono considerate anche le soluzioni basate su:

  • realtà virtuale;
  • realtà aumentata;
  • realtà mista.

Queste tecnologie possono essere utilizzate, ad esempio, per simulazioni di emergenza, attività formative e assistenza da remoto.

Sono validi anche gli investimenti finanziati con contributi pubblici

La presenza di un finanziamento pubblico non esclude il riconoscimento dei crediti.

Gli investimenti realizzati anche grazie a contributi pubblici possono quindi essere valutati dalla Commissione, purché rispettino i requisiti di effettività, coerenza, sostenibilità e concreta utilità per la prevenzione.

Anche il piano degli investimenti può essere attuato gradualmente. Il riconoscimento progressivo dei crediti potrà avvenire in base ai risultati raggiunti e agli stati di avanzamento documentati.

Crediti attribuibili in base all’importo investito

La nota individua tre fasce economiche di riferimento:

  • per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro può essere riconosciuto un credito;
  • per investimenti compresi tra 25.000,01 e 50.000 euro possono essere riconosciuti tre crediti;
  • per investimenti superiori a 50.000 euro possono essere riconosciuti sei crediti.

Questi valori devono essere letti nell’ambito della valutazione complessiva della Commissione e nel rispetto del limite generale di 15 crediti recuperabili.

L’importo sostenuto, da solo, non determina quindi un diritto automatico al recupero: l’investimento deve risultare concretamente idoneo a migliorare le condizioni di salute e sicurezza.

Come presentare la richiesta

L’impresa o il lavoratore autonomo deve utilizzare la modulistica allegata alle linee guida e descrivere dettagliatamente la proposta di recupero.

Nella domanda dovranno essere indicati:

  • i crediti oggetto della richiesta;
  • i percorsi formativi programmati o già realizzati;
  • gli investimenti previsti o effettuati;
  • i tempi di attuazione;
  • l’eventuale articolazione del progetto in moduli o stati di avanzamento;
  • la documentazione utile a dimostrare le attività svolte.

L’interessato può anche richiedere un confronto diretto con la Commissione.

L’istanza deve essere trasmessa telematicamente alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro presso il quale è costituita la Commissione. La trasmissione può avvenire direttamente oppure tramite un’associazione di rappresentanza.

Recupero subordinato alla valutazione della Commissione

La nota INL introduce un sistema strutturato che collega il recupero dei crediti a interventi verificabili e coerenti con le violazioni commesse.

La formazione deve essere aggiuntiva, specifica e accompagnata da verifica finale. Gli investimenti devono superare la logica del semplice acquisto e tradursi in un effettivo innalzamento degli standard di prevenzione.

Per le imprese e i lavoratori autonomi diventa quindi essenziale predisporre un progetto documentato che dimostri:

  • il collegamento tra le misure adottate e le violazioni accertate;
  • la qualità dei percorsi formativi;
  • l’effettivo utilizzo delle tecnologie acquistate;
  • i risultati raggiunti in termini di riduzione dei rischi;
  • la sostenibilità del piano;
  • il rispetto delle procedure e dei requisiti documentali.

La decisione finale resta affidata alla Commissione territoriale, chiamata a valutare ogni richiesta nel merito, senza automatismi e tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’impresa, delle violazioni commesse e dell’efficacia delle misure correttive adottate.

NOTA INL

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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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