Ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio

provvedimento, in vigore dal 18 al 31 maggio

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA  LEGGE  23  DICEMBRE  1978,  N.  833  IN  MATERIA  DI  IGIENE  E  SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
 
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
 
a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
 
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e  l’interessato  sarà  informato  della  necessità  di  contattare  il  proprio medico curante.
 
c) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.
 
I protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del D.P.C.M. 26 aprile
2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza.
 
 
 
Art. 2 (disposizioni finali)
 
 
 
a) Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  producono  i  loro  effetti  dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza.
 
b) Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
 
c) Il  mancato  rispetto  delle  misure  di  cui  alla  presente  Ordinanza  è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
 
d) La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione  Lombardia   (BURL)   e   nel   portale   internet   della   Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Fonte: Regione Lombardia

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