Faq 2026 sul rischio da radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro

Valutazione dell’esposizione, misure di prevenzione e gestione operativa delle sorgenti ROA

FAQ 2026 SUL RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI NEI LUOGHI DI LAVORO

Le radiazioni ottiche artificiali, comunemente indicate con l’acronimo ROA, costituiscono un agente fisico presente in numerose attività industriali, sanitarie, estetiche, di laboratorio e di manutenzione. Il rischio non riguarda soltanto i laser: rientrano tra le sorgenti da considerare anche saldatura ad arco, lampade germicide ultraviolette, sistemi a luce pulsata, LED ad alta intensità, forni, metalli e vetro incandescenti, lampade per fototerapia, sorgenti infrarosse e apparecchiature per la lavorazione dei materiali.

La corretta gestione del rischio richiede un approccio che integri caratteristiche della sorgente, modalità reali di impiego, durata e geometria dell’esposizione, presenza di lavoratori particolarmente sensibili, condizioni di manutenzione e possibili effetti indiretti. Le FAQ pubblicate dal Portale Agenti Fisici costituiscono, in questo senso, un riferimento operativo per interpretare e applicare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Che cosa sono le radiazioni ottiche artificiali

La radiazione ottica comprende la porzione dello spettro elettromagnetico compresa, convenzionalmente, tra 100 nanometri e 1 millimetro. Tale intervallo include:

  • radiazione ultravioletta, UV;
  • radiazione visibile;
  • radiazione infrarossa, IR.

Le sorgenti si distinguono inoltre in coerenti e non coerenti. I laser rappresentano le sorgenti coerenti: producono generalmente una radiazione fortemente direzionale, concentrata in una o poche lunghezze d’onda e potenzialmente caratterizzata da elevatissime densità di potenza o di energia. Sono non coerenti, invece, le altre sorgenti ottiche, quali lampade, archi di saldatura, corpi incandescenti, LED, sistemi IPL e lampade germicide.

Nella pratica lavorativa, la classificazione fisica della sorgente è essenziale perché determina il metodo di valutazione. Una lampada UV, una superficie incandescente e un laser possono interessare la stessa regione spettrale, ma presentano geometrie di emissione, meccanismi di esposizione e criteri di protezione profondamente diversi.

Il quadro normativo

Il riferimento nazionale è costituito dal Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali. Il quadro italiano recepisce la direttiva europea 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori alle ROA.

L’articolo 216 stabilisce che il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli di radiazione ottica ai quali possono essere esposti i lavoratori. La norma non impone quindi una misurazione indiscriminata di ogni sorgente, ma richiede una valutazione tecnicamente fondata e proporzionata alla natura del rischio.

La valutazione deve considerare, tra gli altri elementi:

  • livello, spettro e durata dell’esposizione;
  • valori limite di esposizione;
  • effetti sui lavoratori particolarmente sensibili;
  • interazioni con sostanze fotosensibilizzanti;
  • abbagliamento, incendio, esplosione e altri effetti indiretti;
  • presenza contemporanea di più sorgenti;
  • disponibilità di attrezzature alternative meno pericolose;
  • classificazione dei laser;
  • informazioni fornite dal fabbricante.

L’esito deve essere riportato nel DVR, insieme alle misure di prevenzione e protezione adottate.

Effetti sulla salute e sulla sicurezza

Gli organi principalmente interessati dalle ROA sono occhi e cute. La natura e la gravità del danno dipendono dalla lunghezza d’onda, dall’intensità, dalla durata dell’esposizione, dalla dimensione apparente della sorgente, dalla parte del corpo esposta e dalle caratteristiche individuali del lavoratore.

L’interazione con i tessuti è prevalentemente di tipo fotochimico nella regione ultravioletta e di tipo termico nella regione infrarossa. La radiazione visibile può produrre danni fotochimici o termici alla retina, soprattutto in presenza di sorgenti intense o fortemente concentrate.

Tra gli effetti acuti possono rientrare:

  • eritemi e ustioni cutanee;
  • fotocheratite e fotocongiuntivite;
  • ustioni della cornea;
  • danno fotochimico o termico della retina;
  • cataratta o lesioni del cristallino;
  • reazioni fototossiche e fotoallergiche.

Le esposizioni croniche, soprattutto a determinate bande UV, possono concorrere a fotoinvecchiamento, alterazioni oculari e tumori cutanei. Nel caso dei laser, anche un’esposizione accidentale molto breve può provocare una lesione grave, poiché il fascio può trasferire una quantità rilevante di energia su una superficie estremamente ridotta.

La valutazione non deve limitarsi agli effetti biologici diretti. Occorre considerare anche:

  • abbagliamento e cecità temporanea;
  • reazioni improvvise dell’operatore;
  • perdita di controllo di macchine o veicoli;
  • cadute durante lavori in quota;
  • incendio o esplosione innescati dal fascio;
  • superfici calde e stress termico;
  • rischi elettrici;
  • fumi, aerosol e prodotti di decomposizione generati da lavorazioni laser;
  • interazione tra radiazione e sostanze fotosensibilizzanti.

Anche una sorgente che non determina il superamento di un valore limite può quindi generare un rischio infortunistico significativo se produce abbagliamento durante una lavorazione critica.

Lavoratori particolarmente sensibili

La conformità ai valori limite non esaurisce la valutazione per tutti i lavoratori. Alcune condizioni individuali possono aumentare la sensibilità a specifiche bande dello spettro ottico.

Le FAQ richiamano, tra le situazioni che richiedono particolare attenzione:

  • gravidanza, soprattutto in presenza di intense sorgenti infrarosse e ambienti termici severi;
  • età inferiore a 18 anni, in relazione alle limitazioni previste per determinate lavorazioni;
  • patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate;
  • lupus, porfirie e altre condizioni associate a fotosensibilità;
  • lesioni cutanee maligne o premaligne;
  • alterazioni dell’iride o della pupilla;
  • patologie o condizioni oculari che aumentano la vulnerabilità retinica;
  • presenza di cristallino artificiale;
  • assunzione di farmaci o utilizzo di sostanze fotosensibilizzanti;
  • epilessia fotosensibile in presenza di sorgenti intermittenti.

Tra i medicinali potenzialmente fotosensibilizzanti possono figurare alcune tetracicline, fluorochinoloni, antinfiammatori non steroidei, diuretici, psoraleni e antiaritmici. L’appartenenza a una categoria sensibile non può essere stabilita dal valutatore tecnico: è il medico competente, nel rispetto della riservatezza sanitaria, a formulare il giudizio individuale e a indicare eventuali limitazioni, prescrizioni o adattamenti.

Come impostare la valutazione del rischio ROA

Una valutazione efficace non comincia dallo strumento di misura, ma dal processo lavorativo. Le FAQ PAF propongono un percorso basato sul censimento delle sorgenti e sull’analisi delle condizioni reali di esposizione.

1. Censimento effettivo delle sorgenti

Il censimento deve essere effettuato mediante sopralluogo e confronto con responsabili di reparto, manutentori e utilizzatori. Non è sufficiente affidarsi all’inventario aziendale, che potrebbe non includere lampade installate localmente, apparecchiature modificate, sorgenti integrate nelle macchine o dispositivi utilizzati soltanto durante la manutenzione.

Per ogni sorgente devono essere raccolti almeno:

  • fabbricante, modello e matricola;
  • destinazione d’uso;
  • regione spettrale di emissione;
  • potenza, energia o dati radiometrici disponibili;
  • funzionamento continuo o pulsato;
  • classificazione fotobiologica o laser;
  • ripari, schermi e interblocchi presenti;
  • manuale d’uso e manutenzione.

Le informazioni del fabbricante sono una fonte essenziale, ma devono essere rapportate alle condizioni effettive di utilizzo.

2. Individuazione degli scenari espositivi

Per ciascuna sorgente devono essere analizzate tutte le fasi nelle quali il fascio o l’emissione possono diventare accessibili:

  • funzionamento ordinario;
  • carico e scarico dei materiali;
  • regolazione e allineamento;
  • pulizia;
  • sostituzione di lampade o componenti;
  • manutenzione preventiva e correttiva;
  • ricerca guasti;
  • apertura di involucri;
  • esclusione temporanea degli interblocchi;
  • funzionamento anomalo ragionevolmente prevedibile.

Particolare attenzione deve essere riservata ai lavoratori che non utilizzano direttamente la sorgente: manutentori, addetti alle pulizie, lavoratori di imprese esterne, visitatori e persone che transitano nelle vicinanze. Uno dei principi più rilevanti delle FAQ è infatti la prevenzione delle esposizioni indebite o inconsapevoli, cioè delle esposizioni subite da persone la cui mansione non dovrebbe comportare alcun contatto con la radiazione.

3. Verifica della possibilità di “giustificazione”

La valutazione può concludersi in forma semplificata quando la natura e l’entità del rischio rendono non necessario un approfondimento mediante calcoli o misurazioni. La cosiddetta giustificazione non equivale però a dichiarare genericamente che la sorgente è sicura.

Deve essere documentato che, nelle condizioni normali e ragionevolmente prevedibili:

  • l’esposizione è irrilevante rispetto ai VLE;
  • non sono accessibili emissioni pericolose;
  • non esistono operazioni manutentive critiche;
  • gli effetti indiretti sono controllati;
  • non sono presenti esposizioni simultanee significative;
  • sono considerate le esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili.

Sorgenti di illuminazione ordinaria, indicatori LED e determinate apparecchiature da ufficio possono spesso essere giustificate; resta comunque necessario verificare il rischio di abbagliamento quando la sorgente è osservata in condizioni di scarsa illuminazione o durante attività critiche.

4. Valutazione approfondita

Quando la giustificazione non è possibile, l’esposizione deve essere stimata utilizzando, secondo il caso:

  • dati del fabbricante;
  • classificazione della sorgente;
  • calcoli;
  • banche dati qualificate;
  • procedure guidate;
  • misurazioni strumentali.

L’articolo 216 impone di considerare anche la disponibilità di attrezzature alternative o soluzioni tecniche capaci di ridurre l’esposizione. La valutazione non deve quindi limitarsi a stabilire se il VLE sia rispettato, ma deve individuare le possibilità realistiche di minimizzazione del rischio.

Misure strumentali e confronto con i VLE

La misurazione è necessaria quando i dati disponibili non consentono una conclusione affidabile, quando la sorgente è modificata o realizzata internamente, quando le condizioni operative differiscono da quelle previste dal fabbricante o quando il risultato stimato è vicino al valore limite.

Per le sorgenti non coerenti occorre preliminarmente identificare la regione spettrale di emissione. A seconda del meccanismo di danno si devono determinare grandezze quali irradianza, radianza o esposizione radiante, eventualmente ponderate mediante lo spettro d’azione pertinente. La durata e la geometria della misura devono rappresentare la posizione effettiva del lavoratore e la condizione più gravosa ragionevolmente prevedibile.

Tra i riferimenti tecnici richiamati dalle FAQ figura la serie UNI EN 14255 per le misurazioni UV, visibili e infrarosse. In un’applicazione professionale deve sempre essere verificata l’edizione vigente delle norme tecniche e la loro pertinenza rispetto alla sorgente e alla procedura esaminata.

L’incertezza non è un elemento accessorio

La relazione di misura deve indicare l’incertezza associata al risultato. Tra i principali contributi rientrano:

  • taratura della catena strumentale;
  • ripetibilità;
  • risposta spettrale e angolare della sonda;
  • stima del tempo di esposizione;
  • dimensione apparente della sorgente;
  • posizionamento dello strumento;
  • variabilità dell’emissione.

Le misure devono essere effettuate in condizioni cautelative, considerando, ad esempio, la massima intensità della sorgente e la minima distanza operativa. Quando l’intervallo di incertezza comprende il VLE, non è tecnicamente corretto concludere automaticamente per la conformità: occorre applicare una regola decisionale prudenziale, migliorare la misura o ridurre l’esposizione.

La valutazione dei sistemi laser

Per i laser il punto di partenza è la classificazione effettuata secondo la norma CEI EN IEC 60825-1. La classificazione distingue otto classi di rischio: 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4. Il passaggio alle classi superiori corrisponde a un incremento della pericolosità e della complessità delle misure di controllo.

La classe dichiarata non deve essere interpretata senza considerare le condizioni di impiego. Un prodotto di classe 1 può contenere al proprio interno un laser di classe 3B o 4. Durante l’uso ordinario l’involucro può impedire l’accesso al fascio; durante manutenzione, apertura o esclusione degli interblocchi, invece, il lavoratore può trovarsi esposto alla classe interna effettiva.

Per la valutazione laser sono fondamentali due parametri:

EMP – Esposizione Massima Permessa. È il livello al quale, nelle condizioni definite dalla norma, occhi o cute possono essere esposti senza effetti dannosi prevedibili. Dipende dalla lunghezza d’onda, dalla durata dell’impulso o dell’esposizione e dal tessuto interessato.

DNRO – Distanza Nominale di Rischio Oculare. È la distanza alla quale l’irradianza o l’esposizione radiante del fascio diventa pari al VLE per l’occhio non protetto. Entro tale distanza il fascio deve essere considerato potenzialmente pericoloso.

Le misure in opera non sono normalmente necessarie per apparecchi commerciali correttamente classificati e documentati. Possono diventare necessarie per apparati sperimentali, sorgenti costruite o modificate internamente, contenziosi, verifiche su soggetti sensibili o situazioni nelle quali manchino dati affidabili. In tali casi le FAQ indicano il ricorso a un professionista con specifica competenza laser.

Per sistemi contenenti laser di classe 3B o 4 è opportuno avvalersi dell’Esperto Sicurezza Laser, denominato Addetto Sicurezza Laser in ambito sanitario, estetico o veterinario e Tecnico Sicurezza Laser negli altri settori. Tale esigenza dipende dal rischio della sorgente e non dalle dimensioni dell’organizzazione: anche una piccola impresa può affidare la funzione a un consulente esterno.

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione deve rispettare una gerarchia precisa. Il ricorso ai DPI è necessario quando permane un rischio residuo, ma non sostituisce le misure tecniche e collettive.

La prima opzione consiste nell’eliminazione della sorgente non necessaria o nella sua sostituzione con una soluzione a minore emissione. Seguono:

  • confinamento della sorgente;
  • schermature e barriere;
  • involucri resistenti e non riflettenti;
  • interblocchi;
  • arresto automatico all’apertura dei ripari;
  • comando a distanza;
  • riduzione della potenza o del tempo di emissione;
  • aumento della distanza;
  • orientamento sicuro del fascio;
  • eliminazione delle superfici riflettenti;
  • manutenzione programmata delle protezioni;
  • procedure di lockout e tagout;
  • limitazione e controllo degli accessi;
  • segnaletica e indicazione dei DPI obbligatori;
  • formazione e addestramento specifici.

Le aree nelle quali è possibile il superamento dei VLE devono essere identificate, segnalate e, quando tecnicamente possibile, rese ad accesso limitato.

Scelta dei DPI

Per le sorgenti non coerenti, i filtri oculari devono essere scelti in funzione della banda spettrale, dell’intensità, del processo e della necessità di riconoscere colori, dettagli e segnali. I DPI possono comprendere occhiali, maschere, visiere, schermi facciali, guanti e indumenti coprenti. Il filtro deve attenuare la radiazione nociva senza introdurre distorsioni, perdita eccessiva della visione o nuovi pericoli operativi.

Per i laser, la sola densità ottica non è sufficiente. Occorre considerare anche:

  • lunghezza d’onda;
  • modalità continua o impulsata;
  • potenza o energia;
  • durata degli impulsi;
  • resistenza del filtro al danneggiamento;
  • trasmissione luminosa;
  • riconoscimento dei colori;
  • campo visivo;
  • protezione laterale;
  • compatibilità con occhiali correttivi.

La norma UNI EN 207 riguarda le protezioni oculari laser per l’utilizzatore, mentre la UNI EN 208 disciplina specifiche protezioni per alcune operazioni di regolazione e allineamento nel visibile. Gli occhiali non devono mai essere intesi come autorizzazione a osservare volontariamente il fascio.

Saldatura, lampade UVC e altre situazioni critiche

Saldatura ad arco

La saldatura ad arco è una delle attività da valutare sempre. L’emissione ultravioletta può superare i VLE in tempi molto brevi e può interessare non soltanto il saldatore, ma anche persone poste a distanza di alcuni metri. Le protezioni devono quindi comprendere maschera e indumenti del saldatore, tende o schermi perimetrali, corretta disposizione delle postazioni e controllo dell’accesso.

Le FAQ indicano che, nella maggior parte dei casi, non è necessario eseguire misurazioni specifiche: possono essere utilizzati dati tecnici e procedure validate, purché riferiti alla tipologia di saldatura e alle reali condizioni operative.

Lampade germicide UVC

Le lampade UVC sono utilizzate per l’inattivazione di microrganismi in aria, acqua, superfici, cappe e condotti. La radiazione germicida interessa in particolare cornea e cute e può determinare effetti acuti anche dopo esposizioni relativamente brevi.

La misura primaria di sicurezza è il confinamento. L’accensione deve essere impedita in presenza di persone, salvo apparecchiature espressamente progettate e valutate per particolari modalità di utilizzo. Sono normalmente necessari interblocchi, temporizzatori, sensori di presenza, segnalazioni luminose, procedure per l’accesso e sezionamento sicuro durante la manutenzione.

Corpi caldi e sorgenti infrarosse

Forni, vetro fuso, metalli incandescenti, bruciatori e superfici ad alta temperatura devono essere valutati sia come sorgenti di calore sia come sorgenti ROA. La protezione deve integrare schermatura della radiazione infrarossa, distanza, limitazione dei tempi, protezione oculare e indumenti contro il calore radiante. Per le lavoratrici gestanti e per altri soggetti sensibili devono essere considerate congiuntamente l’esposizione IR e le condizioni microclimatiche.

Informazione, formazione e sorveglianza sanitaria

L’informazione deve raggiungere tutti i lavoratori coinvolti direttamente o indirettamente. La formazione specifica è necessaria quando la valutazione non può concludersi con la giustificazione e, per i sistemi laser, quando vengono utilizzate sorgenti diverse dalla classe 1 o sistemi di classe 1 contenenti laser interni di classe superiore.

Il programma formativo deve riguardare:

  • tipo di radiazione presente;
  • effetti su occhi e cute;
  • significato dei VLE;
  • risultati della valutazione;
  • lavoratori particolarmente sensibili;
  • corretto utilizzo della sorgente;
  • divieto di manomettere ripari e interblocchi;
  • distanze di sicurezza;
  • accesso alle aree controllate;
  • uso, controllo e conservazione dei DPI;
  • modalità di segnalazione di sintomi, incidenti o anomalie;
  • procedure di emergenza.

La formazione deve essere correlata alle mansioni e verificata sul piano operativo: la semplice consegna di una procedura o del manuale non garantisce che il rischio sia effettivamente controllato.

Ai sensi dell’articolo 218, la sorveglianza sanitaria è effettuata periodicamente secondo il protocollo definito dal medico competente, tenendo conto della valutazione e con particolare riguardo ai soggetti sensibili. L’attività sanitaria non sostituisce la prevenzione tecnica, ma fornisce informazioni utili a verificare nel tempo l’efficacia delle misure adottate e a individuare precocemente eventuali alterazioni correlate all’esposizione.

Contenuti della relazione tecnica

La relazione tecnica deve essere utilizzabile dal datore di lavoro per integrare il DVR e programmare gli interventi. Non può ridursi a una raccolta di schede tecniche o a una dichiarazione di conformità.

Il documento dovrebbe riportare almeno:

  1. descrizione dell’azienda, dei reparti e dei processi;
  2. censimento e identificazione delle sorgenti;
  3. manuali e dati del fabbricante esaminati;
  4. classificazione delle sorgenti e dei laser;
  5. gruppi omogenei di lavoratori;
  6. modalità, durata e geometria delle esposizioni;
  7. attività di manutenzione e scenari anomali;
  8. lavoratori indirettamente esposti;
  9. metodi di calcolo, banche dati o misure utilizzate;
  10. strumentazione, taratura e incertezza;
  11. confronto con i VLE;
  12. distanze di sicurezza e aree controllate;
  13. valutazione degli effetti indiretti;
  14. misure tecniche, organizzative e procedurali;
  15. DPI individuati e relativi criteri di scelta;
  16. informazione, formazione e addestramento;
  17. indicazioni per il medico competente;
  18. responsabili degli interventi e piano temporale di attuazione;
  19. criteri di riesame della valutazione.

La relazione deve indicare chiaramente le condizioni nelle quali può verificarsi un superamento dei VLE o un aumento del rischio per soggetti sensibili. Deve inoltre distinguere le misure già attuate da quelle programmate.

Acquisto, manutenzione e gestione delle interferenze

La prevenzione del rischio ROA dovrebbe iniziare prima dell’acquisto. Il capitolato tecnico deve richiedere dati di emissione, classificazione, rischi residui, distanze di sicurezza, caratteristiche dei ripari, interblocchi, procedure di manutenzione e DPI eventualmente necessari.

Per un laser devono essere disponibili almeno la classe, le lunghezze d’onda, la potenza o l’energia, le caratteristiche del fascio, le avvertenze di sicurezza e i dati necessari alla valutazione. Secondo le FAQ PAF, un laser privo della classificazione prevista dalla pertinente norma di prodotto non può essere semplicemente trattato come sorgente a basso rischio: deve essere regolarizzato e valutato prima dell’impiego.

Negli appalti e nei cantieri, le emissioni ROA possono determinare interferenze significative. Una saldatura, un laser di tracciamento o una lampada UV possono esporre lavoratori appartenenti ad altre imprese. Il rischio deve pertanto essere gestito, secondo il contesto, nel DUVRI, nel PSC e nei POS, definendo aree interdette, orari, schermature, coordinamento delle lavorazioni e responsabilità di controllo.

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