Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali

Analisi sistematica della Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 - 
Requisiti, verifiche di idoneità.

calendario verifiche 2026 tecnico rifiuti

La deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ridisegna in modo organico la disciplina del responsabile tecnico, sostituendo e accorpando numerosi provvedimenti precedenti emanati dal 2017 in poi. Il testo si inserisce nel quadro del d.lgs. 152/2006, parte IV, e del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, con particolare riferimento agli articoli 12 e 13 che regolano compiti, requisiti e formazione del responsabile tecnico.


Elemento di forte novità è il coordinamento con l’art. 212, comma 16-bis, d.lgs. 152/2006 (introdotto dal d.l. 153/2024 convertito in l. 191/2024), che consente al legale rappresentante di assumere il ruolo di responsabile tecnico per la propria impresa, con dispensa dalle verifiche di idoneità, entro limiti e condizioni ben precisi.

La deliberazione entra in vigore il 2 gennaio 2026. Data importante per imprese e professionisti, perché da quel momento:

  • le nuove nomine di responsabile tecnico dovranno rispettare i requisiti dell’Allegato A;

  • le verifiche di idoneità si svolgeranno secondo la nuova disciplina (moduli, punteggi, modalità digitale/cartacea, dispensa legali rappresentanti, ecc.);

  • opererà il nuovo regime di dispensa ex art. 212, c. 16-bis.

La deliberazione n. 6/2025 rappresenta, di fatto, una nuova “testo unico operativo” sul responsabile tecnico dell’Albo Gestori Ambientali. I principali impatti sono:

  1. Per le imprese

    • maggiore chiarezza sui requisiti per classe e categoria, utile per pianificare percorsi di crescita (da classi inferiori a superiori);

    • possibilità per il legale rappresentante di assumere il ruolo di responsabile tecnico con dispensa dalle verifiche, ma solo se possiede titoli ed esperienza richiesti;

    • necessità di monitorare scadenze delle idoneità e verifiche di aggiornamento per non trovarsi privi di responsabile tecnico abilitato.

  2. Per i responsabili tecnici attuali e aspiranti

    • quadro chiaro di cosa studiare per le verifiche (Allegato C e argomenti di aggiornamento);

    • valorizzazione dell’esperienza tramite affiancamento formalizzato;

    • maggiore responsabilizzazione sulla gestione della propria idoneità (scadenze, aggiornamenti, ampliamento a nuovi moduli).

  3. Per le Sezioni regionali/provinciali dell’Albo

    • semplificazione normativa (abrogazione di molte deliberazioni stratificate);

    • standardizzazione delle procedure di esame (cartaceo/digitale), di dispensa e di pubblicazione dati;

    • rafforzamento del ruolo di controllo sulla veridicità delle esperienze dichiarate e sulle condizioni per la dispensa.

Requisiti del responsabile tecnico (articolo 1)

L’articolo 1 rimanda all’Allegato A per la definizione dei requisiti minimi del responsabile tecnico, differenziati per:

  • categorie di iscrizione (in particolare 1, 4, 5, 8, 9, 10);

  • classi (dalla F alla A, crescenti per dimensione/complessità dell’attività);

  • tipologia di rifiuti e attività (rifiuti urbani, speciali non pericolosi, pericolosi, intermediazione/commercio, bonifiche siti e amianto).

Il requisito non è più solo “puntuale”, ma è costruito su una combinazione di tre elementi:

  1. Verifica di idoneità (V): è la verifica prevista dall’art. 13 del D.M. 120/2014, modulata in iniziale e di aggiornamento.

  2. Titolo di studio (D o L):

    • D = diploma di scuola secondaria di secondo grado;

    • L = laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in classi specifiche, soprattutto per le categorie più tecniche (8, 9, 10).
      Sono esonerati dall’obbligo del diploma i responsabili tecnici già in carica al 16 ottobre 2017.

  3. Anni di esperienza (aa): esperienza maturata in attività coerenti con il settore per cui si chiede l’iscrizione (trasporto rifiuti, intermediazione, bonifiche, ecc.), con regole particolari per alcune categorie:

    • per le categorie di trasporto (1,4,5) l’esperienza è quella “nel settore del trasporto rifiuti”;

    • per la categoria 8 (intermediazione/commercio) l’esperienza può essere sia nello specifico settore dell’intermediazione, sia in altre attività di gestione rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);

    • per le categorie 9 e 10 (bonifica siti e bonifica amianto) l’esperienza è legata all’effettiva esecuzione di interventi di bonifica per importi complessivi minimi (almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per la 9) o “nello specifico settore di attività” per la 10.

Lo stesso articolo 1 precisa come può essere maturata l’esperienza, elencando quattro modalità alternative (o cumulabili):

  • come legale rappresentante di impresa operante nel settore interessato;

  • come responsabile tecnico o direttore tecnico nel settore stesso;

  • come dirigente o funzionario tecnico con responsabilità specifiche sul settore;

  • come dipendente in affiancamento al responsabile tecnico, con comunicazione preventiva alla Sezione regionale tramite il modello di Allegato B.

La previsione sull’affiancamento formalizza una prassi già consolidata: la figura del futuro responsabile tecnico può essere “formata sul campo” con un percorso tracciato e certificato, evitando salti di responsabilità non supportati da pratica adeguata.


Verifiche di idoneità (articolo 2)

L’articolo 2 definisce l’architettura delle verifiche di idoneità:

  1. Materie oggetto di verifica
    Sono dettagliate nell’Allegato C, che distingue:

    • modulo generale (valido per tutte le categorie: quadro normativo rifiuti, ambiente, sicurezza sul lavoro, ruolo dell’Albo, certificazioni ambientali);

    • moduli specialistici per le singole categorie (trasporto, intermediazione, bonifiche siti, bonifica amianto).

    I quiz sono approvati dal Comitato nazionale e pubblicati sul sito dell’Albo, con aggiornamenti periodici.

  2. Validità dell’idoneità iniziale

    • La verifica iniziale vale 5 anni e si compone del modulo generale + almeno un modulo specialistico.

    • Successivamente, il soggetto può sostenere ulteriori moduli specialistici (per ampliare il proprio campo di operatività), ciascuno con validità di 5 anni.

  3. Verifica di aggiornamento

    • È composta solo dai moduli specialistici (non si ripete il generale).

    • Può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio; l’efficacia decorre dalla scadenza, così da non “perdere” periodo di validità.

  4. Gestione della scadenza

    • Alla scadenza, il responsabile tecnico ha 12 mesi per superare la verifica di aggiornamento.

    • Durante tale periodo, non può esercitare l’attività finché non supera l’aggiornamento.

    • Se non supera la prova entro i 12 mesi, dovrà rifare la verifica iniziale.

  5. Dispensa per il legale rappresentante (art. 212, c. 16-bis)
    È l’aspetto più innovativo: il comma 6 dell’articolo 2 recepisce e specifica la dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante che:

    • sia legale rappresentante di un’impresa già iscritta all’Albo;

    • svolga una delle attività di cui all’art. 8 del D.M. 120/2014 (trasporto, intermediazione/commercio, bonifica siti, bonifica amianto);

    • abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività.

    La Sezione regionale/provinciale verifica il requisito tramite i dati del Registro Imprese.

    Importante: la deliberazione richiama espressamente l’interpello Conftrasporto del 5 marzo 2025 e la risposta ministeriale (nota MASE n. 78183/2025), chiarendo che la dispensa riguarda solo la verifica di idoneità, ma non i requisiti di titolo di studio e di esperienza previsti dall’art. 12, c. 4, D.M. 120/2014. In altri termini:

    il legale rappresentante è esentato dal “quiz”, ma deve comunque possedere diploma/laurea ed esperienza richiesti per la categoria/classe.

  6. Limiti alla dispensa

    • Il soggetto dispensato può essere responsabile tecnico solo per l’impresa che rappresenta.

    • Se cessa il ruolo di legale rappresentante, perde la dispensa; per proseguire come responsabile tecnico ha 24 mesi per sostenere la verifica di aggiornamento. Scaduti i 24 mesi, dovrà fare la verifica iniziale.

    • La domanda si presenta con modello Allegato D; il rilascio o il diniego avvengono tramite i modelli Allegati E e F.


Modalità di effettuazione delle verifiche (articolo 3)

L’articolo 3 disciplina gli aspetti procedurali per l’accesso alle verifiche:

  • Programmazione annuale: sedi e date devono essere pubblicate sul sito dell’Albo entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di svolgimento.

  • Iscrizione telematica: la domanda si presenta solo per via telematica, tra 60 e 40 giorni prima della data della prova.

  • Requisiti del candidato:

    • cittadinanza UE o extra-UE con condizione di reciprocità;

    • diploma di scuola secondaria di secondo grado (con esonero per chi era già responsabile tecnico al 16/10/2017);

    • eventuale riconoscimento di titolo estero tramite procedure di equivalenza/equipollenza;

    • versamento del contributo di 90 euro alla Camera di Commercio competente.

Il candidato sceglie data, sede e moduli tramite il portale e riceve conferma via mail, con la precisazione che l’Albo non risponde di eventuali mancate ricezioni.


Commissione d’esame (articolo 4)

La commissione è composta da almeno tre membri della Sezione regionale, uno con funzione di presidente; il Comitato nazionale può designare un proprio rappresentante, anche per raggiungere il numero legale.

Le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto prevalente del presidente in caso di parità.


Svolgimento delle verifiche e punteggi (articolo 5)

La verifica si svolge mediante prova scritta con:

  • 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo;

  • il sistema di punteggio è calibrato per premiare risposte corrette e scoraggiare risposte “a caso”:

    • risposta esatta: +1

    • risposta errata: –0,5

    • risposta omessa: 0

Il tempo a disposizione è di 60 minuti per ogni modulo.

Le modalità operative per la prova cartacea sono dettagliate nell’Allegato G (gestione buste sigillate, codici a barre, compilazione schede anagrafiche, regole di comportamento in aula, correzione).


Verifiche in modalità digitale (articolo 6)

In coerenza con la digitalizzazione della PA, la deliberazione ammette la possibilità di svolgere le prove anche in modalità digitale, mediante:

  • postazioni informatiche (PC, portatili o tablet) messe a disposizione dalle Sezioni;

  • sistema di gestione basato su codici OTP anonimi che associano ogni candidato ad un questionario generato casualmente.

L’Allegato H dettaglia le regole: accesso in sala, inserimento codice fiscale e OTP, divieto di utilizzo di dispositivi propri, possibilità di modificare le risposte fino al termine della prova, restituzione dei codici OTP, convalida informatica degli esiti a cura della commissione.


Candidati idonei (articolo 7)

L’idoneità è subordinata al raggiungimento di soglie di punteggio differenziate:

  • Verifica iniziale:

    • modulo generale: almeno 32 punti;

    • modulo specialistico: almeno 34 punti.

  • Verifica di aggiornamento:

    • modulo specialistico: almeno 28 punti.

Considerato il massimo di 40 punti, le soglie richiedono una percentuale di risposte esatte significativamente alta, tenuto conto del malus per gli errori: la deliberazione mira quindi a un livello di preparazione sostanziale.


Compiti, cessazione e pubblicazione dati (articoli 8–10)

Questi tre articoli non riscrivono la disciplina, ma rinviano a deliberazioni precedenti tuttora vigenti:

  • Articolo 8 – Compiti del responsabile tecnico
    Richiama la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, che individua in dettaglio le responsabilità operative (verifica conformità gestionale, corretta tenuta registri, segnalazione non conformità, rapporti con l’organo di vigilanza, ecc.).

  • Articolo 9 – Cessazione
    Rinvia alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020, che regola comunicazioni, decorrenza e conseguenze della cessazione dell’incarico, inclusi i termini entro cui l’impresa deve nominare un nuovo responsabile tecnico pena sospensione/revoca dell’iscrizione.

  • Articolo 10 – Pubblicazione dati
    Conferma la deliberazione n. 6 del 13 luglio 2021, che disciplina come i dati dei responsabili tecnici (nome, categorie, classi, idoneità, ecc.) vengono resi consultabili sul portale dell’Albo, con finalità di trasparenza e controllo esterno.


Norme transitorie e abrogazioni (articolo 11)

L’articolo 11 è fondamentale per capire il passaggio dal vecchio al nuovo regime:

  1. Domande già presentate
    Le istanze di nomina responsabile tecnico presentate alla data di entrata in vigore della deliberazione sono istruite secondo le regole previgenti, evitando effetti retroattivi.

  2. Abrogazioni espresse
    Sono abrogate numerose deliberazioni precedenti (2017–2025), che avevano via via integrato, modificato o chiarito la disciplina del responsabile tecnico. In particolare vengono meno:

    • n. 6 del 30 maggio 2017

    • n. 3 del 25 giugno 2019

    • n. 4 del 25 giugno 2019

    • n. 5 del 3 giugno 2021

    • n. 7 del 16 novembre 2022

    • n. 1 del 9 aprile 2024

    • n. 1 del 6 marzo 2025

    Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili contenute in altre deliberazioni.

  3. Terminologia
    Il precedente “modulo obbligatorio” viene ora definito “modulo generale”, con mera variazione terminologica ma stessa funzione di base comune a tutte le categorie.


Allegato A – Requisiti minimi per categoria e classe

L’Allegato A contiene le tabelle chiave:

  • Categorie 1, 4, 5 (raccolta e trasporto rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi):
    per ogni classe (F–A) è indicata la combinazione di V, D e anni di esperienza.
    Esempio: per rifiuti speciali pericolosi in classe A serve verifica + diploma + 6 anni di esperienza nel trasporto rifiuti.

  • Categoria 8 – Intermediazione e commercio rifiuti:
    combinazioni più “alte” per le classi maggiori, con riduzione degli anni di esperienza per chi possiede la laurea (L): il titolo accademico consente un “salto” di esperienza ma non elimina il requisito.

  • Categoria 9 – Bonifica siti:
    richiede combinazioni di V + D o V + L e anni di esperienza comprovati da attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica per importi almeno pari al 40% del limite inferiore della classe. Qui la dimensione economica degli interventi diventa elemento oggettivo di misurazione dell’esperienza.

  • Categoria 10 – Bonifica beni contenenti amianto (10A e 10B):
    distingue tra sottocategoria A e B e prevede, anche qui, differenze tra possesso di diploma e laurea, con crescite graduali di esperienza in anni al crescere della classe.

L’impianto complessivo realizza il doppio obiettivo dichiarato nelle premesse:

  • non ostacolare l’accesso alle classi più basse (requisiti più contenuti);

  • selezionare in modo più stringente le figure che operano nelle classi maggiori e nei settori più complessi (bonifiche, amianto, intermediazione di alto livello).


Allegato B – Schema di comunicazione per l’affiancamento

L’Allegato B fornisce il modello formale con cui:

  • legale rappresentante, responsabile tecnico e dipendente dichiarano l’avvio dell’attività di affiancamento;

  • si indicano periodo (dal… al…) e categorie/classi interessate;

  • si afferma l’impegno del responsabile tecnico a fornire formazione e informazione adeguata;

  • il dipendente si impegna a seguire le indicazioni ricevute;

  • il legale rappresentante promette di comunicare ogni variazione.

La dichiarazione è resa sotto la responsabilità del DPR 445/2000, con richiamo esplicito alle sanzioni penali per false dichiarazioni: ciò conferisce peso probatorio all’esperienza dichiarata ai fini dei requisiti.


Allegato C – Materie delle verifiche iniziali

L’Allegato C elenca in modo molto dettagliato gli argomenti:

  • Modulo generale:

    • normativa rifiuti (comunitaria e nazionale);

    • parte IV del d.lgs. 152/2006 (definizioni, classificazione, autorizzazioni, sanzioni);

    • discipline speciali (veicoli fuori uso, RAEE, imballaggi, terre e rocce, ecc.);

    • quadro generale della normativa ambientale (parti I, II, III, V, VI del d.lgs. 152/2006, AUA, reati ambientali);

    • ruolo e responsabilità del responsabile tecnico;

    • compiti e adempimenti dell’Albo;

    • sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);

    • certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ecc.).

  • Moduli specialistici 1–4–5 (trasporto):
    normativa autotrasporto, iscrizione Albo autotrasportatori, trasporto in conto proprio e per conto terzi, disponibilità veicoli, trasporto internazionale, ADR, circolazione veicoli, gestione rifiuti urbani, formulario, registri, tracciabilità, ecc.

  • Modulo specialistico 8:
    intermediazione e commercio, spedizioni transfrontaliere (Regolamento 1013/2006), trasporto intermodale, cenni di diritto commerciale.

  • Modulo specialistico 9:
    normativa e tecniche di bonifica suolo/falda, messa in sicurezza, stoccaggio rifiuti, sicurezza sul lavoro in cantiere, monitoraggi ambientali e sanitari.

  • Modulo specialistico 10:
    cessazione amianto, piani di lavoro, tecniche di bonifica e stoccaggio, igiene e sicurezza in cantiere, responsabilità della direzione, misure di prevenzione e protezione.

Questa struttura evidenzia che la verifica non è meramente “nozionistica”, ma spazia su competenze tecnico-gestionali, normative, di sicurezza e anche contrattuali.


Allegato D, E, F – Dispensa per i legali rappresentanti

  • Allegato D: modello di domanda di dispensa per il legale rappresentante che chiede di essere nominato responsabile tecnico, indicando impresa, iscrizione all’Albo e settore di attività.

  • Allegato E: schema di provvedimento di accoglimento della dispensa, con indicazione espressa che la cessazione del ruolo di legale rappresentante fa decadere la dispensa.

  • Allegato F: schema di provvedimento di diniego, con motivazioni e indicazione dei rimedi (ricorso al Comitato nazionale o al TAR).

Si formalizza così una procedura uniforme nazionale, riducendo margini di interpretazione disomogenea tra Sezioni.


Allegato G e Allegato H – Svolgimento delle verifiche (cartaceo e digitale)

Gli allegati G e H definiscono, con livello di dettaglio quasi “operativo di aula”, la gestione della prova:

  • gestione buste, codici a barre, tempi, controlli identità, regole di comportamento, divieto di appunti e dispositivi elettronici;

  • in digitale: uso di codici OTP anonimi, associazione al codice fiscale, possibilità di modificare le risposte fino al termine, restituzione dei codici, validazione informatica degli esiti.

L’obiettivo è garantire uniformità procedurale e trasparenza, prevenendo contenziosi e contestazioni sulla regolarità delle prove.

SCARICA LA DELIBERA 26/11/2025 (PDF)

SCARICA LA DELIBERA 26/11/2025 (WORD)

SCARICA ARTICOLO DI SINTESI CON TUTTE LE TABELLE (WORD)

VERIFICA ONLINE REQUISITI  MINIMI E MODULI DI VERIFICA RESPONSABILE TECNICO GESTORI AMBIENTALI

ESERCITATI ONLINE CON I NUOVI QUIZ 2026

CALENDARIO VERIFICHE RESPONSABILI TECNICI 2026
Giorno LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
1 BASILICATA
LIGURIA
VENETO
2 SARDEGNA
3 BOLZANO SICILIA
4
5 LAZIO
TRENTO
MARCHE
6 MOLISE
7 TOSCANA
8
9 SARDEGNA PUGLIA
10 LAZIO
EMILIA ROMAGNA
11
12 PIEMONTE
13 TOSCANA ABRUZZO
14 CALABRIA FRIULI V. GIULIA
15
16 LOMBARDIA
17 LAZIO MARCHE
LOMBARDIA
CALABRIA
18
19 LOMBARDIA
20 VALLE D'AOSTA
21 CAMPANIA
22
23
24 VENETO
EMILIA ROMAGNA
CAMPANIA
25 PIEMONTE
26 LIGURIA
27
28
29 UMBRIA
CAMPANIA
PUGLIA
30 SICILIA SICILIA
PUGLIA
TRENTO
31
Sessioni di verifica Festività Ebraiche Mese di agosto (sospensione verifiche)


Maggiori Info

Cookie tecnici

I Cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del sito e non raccolgono dati personali. Non possono essere disattivati ??perché forniscono servizi di base (in particolare legati alla sicurezza), consentono di ricordare le preferenze (come la lingua) e di ottimizzare l'esperienza di navigazione sul sito.

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it