Pronto soccorso in ambito ferroviario
integrazione con i Sistemi di Gestione della Sicurezza, tecnologie per l’arresto tempestivo dei convogli e allineamento agli standard europei

Il decreto aggiorna il quadro applicativo del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (pronto soccorso aziendale) nel settore ferroviario, intervenendo sul D.M. 24 gennaio 2011, n. 19. Il focus è l’integrazione strutturale tra procedure di emergenza e Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura, allineando il sistema italiano alle norme UE e agli standard di interoperabilità.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 (entrata in vigore: 25 ottobre 2025), il D.M. 4 agosto 2025, n. 152 modifica il D.M. 24 gennaio 2011, n. 19 e aggiorna le modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, come previsto dall’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Il fulcro del provvedimento è l’integrazione delle procedure di pronto soccorso con i Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura, secondo i moderni standard europei di sicurezza e interoperabilità.
Le novità principali in sintesi
Allineamento ai SGS: le procedure di pronto soccorso devono essere predisposte in conformità ai SGS aziendali (richiamo al D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50).
Estensione “lungo la rete”: gli obblighi organizzativi non sono più circoscritti a singoli “punti” ma coprono l’intera rete ferroviaria, con attenzione a stazioni, gallerie, tratti isolati, cantieri e scali.
Tecnologie per l’arresto tempestivo (obbligatorie): le procedure devono prevedere l’uso di dispositivi/strumenti che garantiscano il tempestivo arresto del convoglio secondo gli standard operativi europei.
Richiesta automatica di attivazione del soccorso (facoltativa): le procedure possono includere dispositivi/strumenti che attivano automaticamente la richiesta di pronto soccorso, nel rispetto della normativa europea applicabile.
Centralità della valutazione dei rischi: le procedure devono essere elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni europee in materia di sicurezza e interoperabilità del trasporto ferroviario.
Invarianza finanziaria: l’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il nuovo art. 4, comma 1 del D.M. 19/2011: cosa comporta operativamente
Obblighi del datore di lavoro: restano ferme le dotazioni e l’organizzazione del pronto soccorso aziendale di cui al D.M. 388/2003.
Coordinamento multilivello: gestori dell’infrastruttura e imprese ferroviarie si coordinano tra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso per un piano di intervento efficace lungo la rete.
Piano di intervento specifico: deve garantire un soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, con ruoli e interfacce chiaramente definite.
Tecnologie:
Arresto tempestivo della marcia del convoglio: requisito obbligatorio e conforme agli standard operativi UE.
Richiesta automatica di attivazione del pronto soccorso: opzione facoltativa, da realizzare con dispositivi conformi alla normativa UE applicabile.
Il testo del nuovo art. 4, comma 1, del D.M. 24 gennaio 2011, n. 19
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all’articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono , in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda lungo la rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato incluso il trasporto degli infortunati. «Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi».
Implicazioni per imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura
1) Governance e SGS
Aggiornare manuale SGS, procedure di emergenza e interfacce organizzative (bordo–terra–sala operativa–118–Polfer–VVF).
Integrare indicatori di prestazione (tempi di arresto, allerta, arrivo soccorsi, evacuazione, trasporto).
2) Valutazione dei rischi
Riconsiderare scenari critici (gallerie, tratte isolate, cantieri) in ottica di tempi di rilevazione e attivazione del soccorso.
Motivare le scelte tecnologiche nel DVR/SGS e nel piano di intervento.
3) Tecnologie e interoperabilità
Selezionare e qualificare i dispositivi per l’arresto tempestivo del convoglio, garantendo compatibilità con sistemi di bordo/terra e procedure operative standardizzate.
Valutare, se adottata, la richiesta automatica: architettura, trigger evento, flussi informativi, sicurezza dei dati.
4) Coordinamento esterno
Aggiornare protocolli con 118 e servizi pubblici di soccorso: canali dedicati, codifiche evento, triage su linea, gestione del trasporto infortuni.
5) Formazione e addestramento
Aggiornare la formazione degli addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003) con moduli su SGS e nuove dotazioni/strumenti.
Programmare esercitazioni periodiche multi-attore con reportistica e miglioramento continuo.
6) Documentazione e audit
Tenere traccia di manutenzioni, prove funzionali, verbali di esercitazione e KPI; predisporre evidenze per verifiche interne/esterne su conformità e interoperabilità.
Rapporti con la disciplina previgente
Il D.M. 152/2025 non sostituisce il D.M. 388/2003 né il D.M. 19/2011: li modifica e integra per il settore ferroviario, consolidando il legame tra valutazione dei rischi, SGS, standard UE di interoperabilità e tecnologie a supporto del pronto soccorso. La conformità passa quindi dal corretto coordinamento normativo (D.Lgs. 81/2008 → D.M. 388/2003 → D.M. 19/2011 come modificato) e dalla implementazione documentata nei processi aziendali.
Tempistiche
Pubblicazione: G.U. Serie Generale n. 236 del 10 ottobre 2025.
Entrata in vigore: 25 ottobre 2025. Da questa data decorrono gli adeguamenti organizzativi, tecnologici e formativi.

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