Patente a crediti nei cantieri dopo il D.L. 159/2025

con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (entrata in vigore: 31/10/2025), sono state apportate modifiche operative e rafforzamenti importanti

SICUREZZA CANTIERE

La patente a crediti per cantieri temporanei o mobili è lo strumento che condiziona l’accesso ai cantieri al possesso di una “dote” minima di crediti. È stata introdotta nel D.Lgs. 81/2008 (art. 27) e, con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (entrata in vigore: 31/10/2025), sono state apportate modifiche operative e rafforzamenti importanti .

Il D.L. 159/2025 interviene per rendere più rapido il meccanismo sanzionatorio (decurtazione “on-notification” su specifiche fattispecie) e alzare la soglia di deterrenza (minimo sanzione a 12.000 €), con l’obiettivo di:

  • disincentivare condotte elusive nell’area del lavoro irregolare e della sicurezza;

  • premiare chi investe in prevenzione;

  • accrescere la qualità del mercato dei lavori, specie pubblici.


Ambito e soggetti obbligati

  • Da quando: obbligo dal 1° ottobre 2024.

  • Chi deve averla: imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, c.1, lett. a) D.Lgs. 81/2008).
    Esclusi: chi effettua mere forniture o prestazioni intellettuali.

  • Operatori esteri: basta un documento equivalente rilasciato dall’autorità del Paese d’origine (e, se extra-UE, riconosciuto secondo la legge italiana).


Rilascio e requisiti

  • Autorità competente: Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), formato digitale.

  • Requisiti dichiarati in autocertificazione (DPR 445/2000):

    1. Iscrizione alla CCIAA;

    2. Formazione ex D.Lgs. 81/2008 (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro);

    3. DURC valido;

    4. DVR nei casi previsti;

    5. Regolarità fiscale (art. 17-bis, c. 5-6, D.Lgs. 241/1997) ove dovuta;

    6. Designazione RSPP ove dovuta.

  • Nelle more del rilascio: si può operare, salvo diversa comunicazione INL.

  • Revoca: se i requisiti autocertificati non sono veritieri. Dopo 12 mesi si può chiedere una nuova patente.


Punteggio, perdita crediti e recupero

  • Dotazione iniziale: 30 crediti.

  • Soglia operativa: ≥ 15 crediti per poter lavorare in cantiere.

  • Decurtazioni: legate a provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione definitive) per violazioni indicate nell’allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008.

    • Se nello stesso accertamento ci sono più violazioni dell’allegato I-bis, il totale dei crediti tolti non può superare il doppio della decurtazione prevista per la violazione più grave.

  • Novità del D.L. 159/2025 – comma 7-bis: per le violazioni del numero 21 dell’allegato I-bis la decurtazione scatta subito alla notifica del verbale dell’organo di vigilanza (non si attende la definitività). A supporto, l’INL utilizza anche i dati del Portale Nazionale del Sommerso (PNS).

  • Recupero/crediti aggiuntivi: rimandato a decreto del Ministro del Lavoro, sentito l’INL (criteri e modalità).


Sospensione cautelare e ricorsi

  • Novità rafforzata: se in cantiere avviene un infortunio mortale o con inabilità permanente (assoluta o parziale), l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi.

    • Le Procure trasmettono tempestivamente all’INL le informazioni utili; l’INL considera gli elementi oggettivi e soggettivi riportati nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti.

    • Ricorso: ammesso ai sensi dell’art. 14, c. 14 D.Lgs. 81/2008.


Sanzioni e impedimenti operativi

  • Sotto soglia (< 15 crediti) o senza patente/documento equivalente:

    • Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 12.000 € (nuovo minimo innalzato dal D.L. 159/2025).

    • Esclusione dai lavori pubblici (D.Lgs. 36/2023) per 6 mesi.

    • Niente diffida attenuante (art. 301-bis non si applica).

    • Gli introiti delle sanzioni vanno al bilancio dell’INL per i sistemi informatici della patente.

  • Lavori in corso: se la patente scende sotto 15 crediti, è consentito concludere l’appalto/subappalto solo se i lavori eseguiti superano il 30% del contratto (restano possibili i provvedimenti di sospensione ex art. 14).


Tracciabilità e interoperabilità

  • Le informazioni sulla patente sono annotate in una sezione dedicata del Portale Nazionale del Sommerso (PNS) e integrate con il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (art. 8 D.Lgs. 81/2008).

  • Monitoraggio: entro 12 mesi dall’avvio (1/10/2024) l’INL avvia un monitoraggio sul funzionamento del sistema e invia i dati al Ministero del Lavoro per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali.


Estensioni e deroghe

  • Possibile estensione ad altri ambiti (oltre i cantieri) con decreto del Ministro del Lavoro previa consultazione delle parti sociali.

  • Esenzione: non sono tenute alla patente le imprese con attestazione SOA in classifica ≥ III (art. 100, c.4, D.Lgs. 36/2023).

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PIANO OPERATIVO SICUREZZA

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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