NOTA INL SU Formazione sicurezza sul lavoro
Formazione sicurezza lavoratori 2026: nota INL 2377, abolizione dei 60 giorni e deroga di 30 giorni per turismo e ristorazione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, interviene su un tema particolarmente rilevante per datori di lavoro, RSPP, consulenti della sicurezza, soggetti formatori e personale ispettivo: quando deve essere effettuata la formazione obbligatoria dei lavoratori e quali termini devono essere rispettati in occasione dell'assunzione.
Il documento chiarisce gli effetti dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il superamento del precedente riferimento ai 60 giorni, le condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare e la specifica disciplina applicabile alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Particolare attenzione viene dedicata alla deroga dei 30 giorni prevista per determinati settori economici, precisando che tale possibilità non equivale a un'autorizzazione a rinviare l'avvio del percorso formativo.
1. Formazione dei lavoratori: superato il precedente termine di 60 giorni
L'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 contemplava una disposizione che consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione.
Secondo quanto evidenziato dall'INL, tale previsione era stata talvolta interpretata erroneamente come una facoltà di posticipare l'inizio della formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio n. 59/CSR, ha eliminato questa disposizione.
La conseguenza è rilevante: non esiste più un termine generale di 60 giorni utilizzabile come riferimento automatico per il completamento della formazione dei neoassunti.
Il datore di lavoro deve quindi organizzare tempestivamente il percorso formativo, nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 37 e delle disposizioni applicabili.
È importante distinguere l'eliminazione del termine transitorio dalla disciplina delle specifiche situazioni nelle quali la legislazione consente espressamente il completamento della formazione entro un termine definito.
2. Formazione e sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero
Un secondo importante chiarimento riguarda i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale adottati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 per impiego di lavoratori irregolari.
Per ottenere la revoca della sospensione, il datore di lavoro è tenuto a regolarizzare la posizione contrattuale dei lavoratori e i relativi obblighi di salute e sicurezza, comprendenti formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.
La circolare INL n. 3/2021 aveva indicato, ai soli fini della revoca, la possibilità di considerare sufficiente una formazione programmata per concludersi entro 60 giorni.
Con la nuova nota del 27 ottobre 2026, l'Ispettorato aggiorna tale indicazione.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, è sufficiente che l'attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.
Per quanto riguarda invece il verbale di prescrizione previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 758/1994, il personale ispettivo dovrà assegnare un termine non superiore a quello tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi.
Non dovrà quindi essere utilizzato automaticamente il precedente termine di 60 giorni.
Questa distinzione assume particolare importanza operativa: la documentazione della programmazione formativa può essere sufficiente ai fini della revoca della sospensione, mentre la regolarizzazione della violazione richiede l'effettiva esecuzione degli adempimenti secondo la prescrizione impartita.
3. Settore turistico e ristorazione: la deroga dei 30 giorni
La nota dedica un approfondimento specifico alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L'articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 198/2025, ha introdotto una disciplina particolare per tali attività.
Per i lavoratori impiegati nei settori espressamente individuati dalla disposizione, la formazione e l'eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione in caso di somministrazione.
La deroga è giustificata dalla norma in considerazione delle caratteristiche dei settori interessati.
Tuttavia, l'INL chiarisce un elemento fondamentale: i 30 giorni costituiscono il termine massimo per completare la formazione, non un periodo durante il quale il datore di lavoro può rimanere inattivo.
Il percorso formativo deve essere avviato tempestivamente, già in occasione dell'assunzione o dell'inizio dell'utilizzazione.
La disciplina consente, nei soli ambiti individuati, che il lavoratore sia adibito all'attività anche prima della conclusione dell'intero percorso di formazione generale e specifica, fermo restando il rispetto degli altri obblighi di tutela.
La deroga non può essere estesa indiscriminatamente ad attività economiche differenti da quelle espressamente contemplate dalla normativa.
4. Come dimostrare l'avvio della formazione durante un'ispezione
Uno degli aspetti più utili della nota riguarda le verifiche ispettive effettuate nei primi 30 giorni dall'assunzione nei settori che beneficiano della deroga.
Qualora il lavoratore non abbia ancora completato il percorso formativo, il personale ispettivo dovrà verificare l'esistenza di documentazione idonea a dimostrare che il datore di lavoro abbia già intrapreso attività preparatorie all'adempimento degli obblighi.
L'INL individua alcuni esempi di documentazione utilizzabile:
- Comunicazioni con il soggetto formatore finalizzate alla prenotazione dei corsi, mediante PEC o altre modalità che garantiscano la data certa.
- Richieste di collaborazione agli organismi paritetici, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008.
- Comunicazioni tra il datore di lavoro e il docente formatore, quando l'impresa intenda organizzare direttamente il percorso.
- Documentazione delle interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza relativamente all'organizzazione dei corsi.
L'elenco non è esaustivo: possono essere considerate anche altre evidenze documentali idonee.
L'aspetto determinante è la possibilità di dimostrare concretamente l'avvio del percorso formativo.
In assenza sia degli attestati sia di documentazione idonea a dimostrare l'attivazione del percorso, l'INL indica al personale ispettivo di procedere alla contestazione della violazione dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, con relativo verbale di contravvenzione e prescrizione.
5. Contratti inferiori a 30 giorni: attenzione alla durata effettiva
La nota affronta anche il caso dei rapporti di lavoro di durata inferiore a 30 giorni, particolarmente frequenti nelle attività stagionali e turistiche.
In tali circostanze, la formazione deve concludersi secondo tempistiche coerenti con la durata del rapporto di lavoro.
La previsione dei 30 giorni non deve quindi essere interpretata come possibilità di completare sistematicamente la formazione dopo la cessazione di un rapporto più breve.
Questo chiarimento richiede particolare attenzione nella programmazione degli inserimenti stagionali, delle assunzioni a termine e dei rapporti di breve durata.
Per le imprese interessate diventa opportuno prevedere percorsi formativi organizzati in anticipo, compatibili con il calendario delle assunzioni e con l'effettiva durata dell'attività lavorativa.
6. Prescrizioni e revoca della sospensione nei settori interessati dalla deroga
Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione interessati dalla disposizione speciale, la nota chiarisce anche gli effetti sulle procedure di vigilanza.
In presenza di una violazione, la prescrizione dovrà prevedere il completamento del percorso formativo nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni dall'assunzione.
Ai fini della revoca della sospensione per lavoro irregolare, invece, potrà essere sufficiente dimostrare che la formazione sia stata programmata per concludersi nel più breve tempo possibile, rispettando il termine massimo previsto.
L'Ispettorato distingue pertanto due situazioni:
Revoca della sospensione: può essere sufficiente la documentazione relativa alla prenotazione di corsi organizzati nel rispetto dei termini applicabili.
Ottemperanza alla prescrizione: occorre dimostrare l'effettivo completamento del percorso formativo mediante l'esibizione degli attestati.
La distinzione evita di confondere gli adempimenti necessari per ottenere la revoca della sospensione con quelli richiesti per regolarizzare definitivamente la violazione contestata.
7. Informazione dei lavoratori: obbligo sempre applicabile
L'ultimo chiarimento della nota riguarda un aspetto essenziale della prevenzione.
La deroga prevista per determinati settori non elimina l'obbligo di informazione di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro deve quindi assicurare che il lavoratore riceva le informazioni necessarie prima di essere impiegato nell'attività lavorativa.
Occorre mantenere distinta l'informazione dalla formazione.
La prima riguarda la conoscenza dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure applicabili e degli elementi necessari per operare in sicurezza.
La seconda costituisce un processo educativo finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze per lo svolgimento sicuro delle attività lavorative.
La possibilità di completare la formazione entro 30 giorni non comporta quindi alcuna sospensione dell'obbligo preventivo di informazione.
Restano inoltre applicabili gli altri obblighi di prevenzione e protezione previsti dalla normativa, in relazione alle mansioni e ai rischi effettivamente presenti.
8. Indicazioni operative per datori di lavoro, RSPP e consulenti
Dal punto di vista organizzativo, le indicazioni dell'INL suggeriscono di rafforzare il coordinamento tra gestione del personale e gestione della formazione obbligatoria.
In particolare, risulta opportuno predisporre una procedura aziendale che colleghi ogni nuova assunzione alla verifica dei fabbisogni formativi, della mansione assegnata e dell'eventuale formazione già documentata.
Nei settori che beneficiano della deroga, assume particolare rilevanza la conservazione delle comunicazioni con i soggetti formatori, delle prenotazioni e delle evidenze relative all'organizzazione dei corsi.
È inoltre consigliabile documentare separatamente l'avvenuta informazione del lavoratore, l'eventuale addestramento, le attività formative effettivamente svolte e gli attestati conseguiti.
Per gli RSPP e i consulenti della sicurezza, la nota costituisce un riferimento per verificare la coerenza delle procedure aziendali di inserimento e formazione dei neoassunti.
Una gestione documentale corretta permette sia di programmare la prevenzione sia di dimostrare, durante eventuali controlli, le attività effettivamente intraprese.

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