Nota INL n. 609/2026 (22 gennaio 2026)
PATENTE A CREDITI E DECURTAZIONI PER LAVORO “NERO”
La Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 609 del 22/01/2026 (Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro) interviene per fornire le prime indicazioni applicative sulle modifiche introdotte dalla Legge n. 198/2025 di conversione del D.L. n. 159/2025, con riferimento alla “patente a crediti” prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.
Elemento qualificante della Nota è che le indicazioni sono rese “acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, espresso con nota prot. n. 603 del 22 gennaio 2026, a conferma dell’impostazione interpretativa assunta dall’INL.
Il tema è circoscritto a un punto specifico e ad alta rilevanza deterrente: la gestione delle decurtazioni dei crediti della patente in caso di lavoro irregolare (“lavoro nero”), con un focus sulla tempistica di decurtazione e sul calcolo dei punti da sottrarre.
La novità centrale: nuovo comma 7-bis all’art. 27 D.Lgs. 81/2008
La prima innovazione illustrata riguarda l’introduzione di un nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, in base al quale:
per le violazioni di cui all’Allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene “a seguito della notificazione del verbale di accertamento” emanato dai competenti organi di vigilanza.
Questo passaggio sposta in avanti l’efficacia “sanzionatoria” (ai fini patente) rispetto al percorso amministrativo ordinario: la decurtazione non è più agganciata, per queste fattispecie, all’esito finale dell’iter (come l’ordinanza-ingiunzione), ma scatta già con la notifica del verbale.
3) Modifica dell’Allegato I-bis: accorpamento e nuova regola di calcolo per il lavoro “nero”
La Nota evidenzia poi l’intervento sull’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
Accorpamento delle violazioni 21–23
Le violazioni in materia di lavoro sommerso precedentemente collocate ai punti 21, 22 e 23 vengono accorpate in un’unica previsione (nuovo punto 21).
Decurtazione: 5 crediti per ciascun lavoratore
La nuova previsione (punto 21) stabilisce una decurtazione di:
5 punti per ciascun lavoratore per il quale venga applicata la maxisanzione per lavoro “nero”,
indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
Questa è una modifica sostanziale: l’unità di misura del disvalore non è più legata alle giornate, ma diventa il singolo lavoratore irregolare, con un effetto potenzialmente molto più impattante in contesti con pluralità di lavoratori.
Punto 24: ulteriore decurtazione di 1 credito in presenza dell’aggravante (comma 3-quater)
La Nota chiarisce che il punto 24 dell’Allegato I-bis resta “sostanzialmente immutato” e prevede:
ulteriore decurtazione di 1 punto per ciascun lavoratore, quando sia contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-quater dell’art. 3 del D.L. 12/2002 (come modificato), riferita a particolari condizioni di impiego, tra cui:
lavoratori stranieri nelle ipotesi richiamate dall’art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998,
minori in età non lavorativa,
beneficiari di strumenti di sostegno indicati dalla norma (nel testo richiamato dalla Nota).
Operativamente, quindi, in presenza di aggravante, il “pacchetto” per singolo lavoratore può diventare:
5 punti (punto 21) + 1 punto (punto 24) = 6 punti per ciascun lavoratore interessato, se ne ricorrono le condizioni.
Decorrenza temporale: operatività solo per illeciti dal 1° gennaio 2026
Un passaggio cruciale riguarda la decorrenza.
La Nota precisa che l’art. 3, comma 5, del D.L. 159/2025 (come convertito) stabilisce che le nuove decurtazioni operate in base alle modifiche sopra descritte sono operative esclusivamente per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
Conseguenza: per illeciti precedenti al 1° gennaio 2026 continuano ad applicarsi le decurtazioni della disciplina previgente, riferite alla precedente formulazione del n. 21 e ai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis.
La Nota richiama anche l’intervallo 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2025, per il quale (in materia di illeciti amministrativi collegati) la decurtazione seguiva il meccanismo dell’ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva.
Effetto procedurale: decurtazione con notifica del verbale e “accertamento definitivo” ai soli fini patente
Per le violazioni di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026, la Nota afferma che:
la decurtazione avviene a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione,
ed è indipendente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
Il punto tecnico più rilevante è la qualificazione dei verbali, ai soli fini della decurtazione, come “accertamenti definitivi”, con conseguente non necessità di attendere l’ordinanza-ingiunzione.
Riassegnazione crediti in caso di esiti successivi favorevoli
La Nota chiarisce però un correttivo essenziale: se sopravvengono circostanze che incidono sull’efficacia del verbale (ad esempio archiviazione o impugnazione con annullamento dell’O.I. da parte dell’Autorità giudiziaria), ciò comporta la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
Questo crea un meccanismo “dinamico”: decurtazione immediata per deterrenza e tempestività, ma reversibilità qualora l’accertamento venga successivamente neutralizzato.
7) Inapplicabilità del “tetto massimo” (doppio della violazione più grave) per il lavoro “nero” post 1° gennaio 2026
La Nota affronta poi un aspetto spesso determinante nelle contestazioni plurime: la regola dell’art. 27, comma 6, ultimo periodo, che limita la decurtazione complessiva quando nello stesso accertamento siano contestate più violazioni dell’Allegato I-bis (non oltre il doppio della decurtazione prevista per la violazione più grave).
Per le violazioni “nero” dal 1° gennaio 2026, la Nota afferma che tale regola non trova applicazione.
La motivazione è “testuale” e di ratio:
il punto 21 stabilisce espressamente 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; quindi, per definizione, la decurtazione scala con il numero di lavoratori;
la scelta risponde a un’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente, con un regime più rigoroso coerente con la finalità di tutela contro condotte datoriali abusive.
Esempio pratico (coerente con la Nota)
Se vengono trovati 3 lavoratori “in nero”:
decurtazione = 5 × 3 = 15 crediti (più eventuale aggravante punto 24: +1 × 3 = +3, quindi 18 complessivi se contestata).
8) Distinzione con le violazioni penali: resta la regola della sentenza passata in giudicato
La Nota precisa che per le violazioni di natura penale contenute nell’Allegato I-bis, il meccanismo non cambia:
la decurtazione continua ad avvenire in ragione dei provvedimenti di cui all’art. 27, comma 7, ossia sentenze penali passate in giudicato.
Ne deriva una netta linea di demarcazione:
illeciti amministrativi “nero” (punti 21 e 24): decurtazione già alla notifica del verbale (dal 1° gennaio 2026);
illeciti penali: decurtazione al consolidamento dell’esito giudiziario.
Istruzioni operative per i verbali e gli atti: cosa deve essere scritto (testi “standard”)
Un tratto estremamente pratico della Nota è l’indicazione dei periodi da inserire negli atti ispettivi, così da uniformare la comunicazione circa le conseguenze sulla patente.
Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo (lavoro “nero”)
Quando emerge lavoro “in nero”, nel verbale (parte motivazione a compilazione libera) va inserito un periodo che informi della decurtazione (5 crediti per lavoratore; +1 se aggravante).
Verbale di prescrizione (violazioni Allegato I-bis)
Nel verbale di prescrizione occorre aggiungere, nelle avvertenze finali, l’informazione che in caso di inottemperanza (con conseguente comunicazione al PM ai sensi del D.Lgs. 758/1994) un eventuale provvedimento definitivo dell’A.G. potrà comportare la decurtazione dei crediti.
Ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva (fattispecie previgenti / periodo antecedente)
Anche nell’ordinanza-ingiunzione, quando applicabile, va inserita una formula standard che elenchi le decurtazioni previste (secondo la disciplina antecedente per le fattispecie richiamate).
Raccomandazione per verbali “misti” (illeciti prima e dopo 01/01/2026)
La Nota avverte che in un medesimo verbale emesso dopo il 1° gennaio 2026 possono coesistere contestazioni relative a periodi antecedenti; pertanto, nella redazione del rapporto ex art. 17 L. 689/1981, occorre evidenziare le contestazioni per le quali la decurtazione consegue a O.I. divenuta definitiva.
Aspetti organizzativi: “referenti PAC” e ruolo del dirigente supervisore
La Nota disciplina anche “chi fa cosa” sul portale patente a crediti.
Le decurtazioni sono inserite sul portale dai “referenti PAC” in forza di verbali, ordinanze-ingiunzione o sentenze definitive (anche di altri organi di vigilanza), in attesa di ulteriori implementazioni informatiche.
Il dirigente può individuare ulteriori referenti, preferibilmente fino a massimo 5 unità, attraverso un’attività resa disponibile in “Organigramma”.
Al dirigente è attribuito un ruolo di “supervisore”, che consente di visualizzare le decurtazioni registrate e annullare quelle inserite dal personale della propria struttura; tale ruolo può essere delegato secondo le modalità dell’applicazione Organigramma.
Questo assetto mira a garantire tracciabilità, controllo e un presidio gerarchico sugli inserimenti.
1Impatti pratici per imprese e committenti: cosa cambia davvero
Pur essendo una Nota “interna” rivolta agli organi, le ricadute per il sistema sono immediate.
Tempestività della conseguenza: dal 1° gennaio 2026 per lavoro “nero” (punti 21 e 24) la patente può perdere crediti già con la notifica del verbale, senza attendere la chiusura dell’iter sanzionatorio.
Scalabilità per numero di lavoratori: 5 punti per ciascun lavoratore (e +1 se aggravante) rende il sistema particolarmente incisivo in cantieri/contesti con più posizioni irregolari.
Nessun “cap” del doppio: per il lavoro “nero” la decurtazione non è compressa dal limite del doppio della violazione più grave, proprio perché la norma collega la decurtazione al numero di lavoratori.
Possibile recupero crediti: in caso di esiti successivi favorevoli (archiviazione, annullamento), è prevista la riassegnazione dei crediti.
Gestione transitoria: resta essenziale distinguere il fatto (data dell’illecito) perché tra 2024–2025 e dal 2026 il “trigger” della decurtazione cambia.
Messaggio di sistema e ratio deterrente
La Nota è esplicita nel collocare la scelta normativa dentro un disegno di rafforzamento: la decurtazione “per ciascun lavoratore irregolare” è presentata come risposta all’esigenza di aumentare l’effetto deterrente, con un regime più rigoroso rispetto a quello ordinario della patente, coerente con la ratio di contrasto al lavoro irregolare.
In sintesi, il documento consolida un principio operativo: nei casi di lavoro “nero” la patente a crediti reagisce subito e in modo proporzionale al numero di lavoratori coinvolti, lasciando agli sviluppi successivi la funzione di eventuale “correzione” mediante riassegnazione crediti.
Testo della Nota iNL n. 609/2026 del 22 gennaio 2026
Oggetto: patente a crediti e decurtazioni per lavoro "nero".
Con la conversione, da parte della L. n. 198/2025, del D.L. n. 159/2025 sono state introdotte alcune importanti novità in relazione alla c.d. patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto alle quali, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 603 del 22 gennaio 2026, si forniscono le prime indicazioni.
L’art. 3, comma 4, lett. a) n. 1), del citato decreto-legge introduce anzitutto un nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale “per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”.
Al contempo, viene modificato l’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e vengono accorpate le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione - al punto 21 - che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
Resta sostanzialmente immutato, invece, il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-quater del medesimo art. 3, per “l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Tanto premesso, occorre precisare che l’art. 3, comma 5, del decreto-legge ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro "nero" commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
Allo stesso modo, per tali violazioni non troverà evidentemente applicazione la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale “se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive.
Pertanto, ove ad esempio sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24.
Per tutte le ulteriori violazioni di natura penale contenute nel medesimo allegato, le decurtazioni continueranno ad avvenire in ragione dei provvedimenti di cui all’art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, ossia delle sentenze penali passate in giudicato.
Come già evidenziato, per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella del D.L. n. 159/2025, con particolare riferimento alle ulteriori fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis.
Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo
Qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori "in nero" sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a “compilazione libera”, il seguente periodo:
“In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.
Verbale di prescrizione
Anche nel verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 occorre inserire l’informazione che, qualora risulti “l'inadempimento alla prescrizione” - e di conseguenza, l'organo di vigilanza sia tenuto a darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 758/1994 - l’eventuale conseguente provvedimento definitivo potrà comportare la decurtazione dei crediti della patente.
Di conseguenza, nel verbale di prescrizione, nelle avvertenze finali già precompilate, il personale ispettivo avrà cura di aggiungere il seguente periodo:
“In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Ordinanza ingiunzione divenuta definitiva
Anche in tal caso sarà necessario indicare nell’ordinanza ingiunzione un periodo del seguente tenore:
“In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3- quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.
Poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e pertanto ricadenti nella previgente disciplina, si raccomanda il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’articolo 17 della L. n. 689/1981, di mettere in evidenza le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una O.I. divenuta definitiva.
Referenti PAC
La decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati da questo Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico.
Resta ferma la possibilità da parte del dirigente, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative, di individuare ulteriori referenti preferibilmente sino ad un massimo di 5 unità.
A tal fine verrà resa disponibile una apposita attività in “Organigramma” alla quale sarà possibile associare il personale interessato.
Al dirigente è assegnato un ruolo di “supervisore”, che consente di visualizzare le decurtazioni registrate e di annullare quelle inserite dal personale della propria struttura. Tale ruolo potrà essere delegato secondo le usuali modalità previste dall’applicazione Organigramma.
Fonte:INL

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