modello OT23 2027

Modello OT23 2027: pubblicata la nuova domanda per la riduzione del tasso INAIL per prevenzione

L’INAIL ha pubblicato il modello OT23 per l’anno 2027, destinato alle imprese che nel corso del 2026 realizzano interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Attraverso il modello OT23, le aziende possono chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

La nuova edizione conferma la struttura generale dello strumento, ma rafforza diversi ambiti prevenzionali, con particolare attenzione:

  • alla prevenzione degli infortuni stradali;
  • alla formazione per la gestione delle emergenze;
  • alla protezione antincendio e alla tenuta ai fumi freddi;
  • alla promozione della salute dei lavoratori;
  • alla prevenzione delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro;
  • alla rilevazione e al trattamento dei mancati infortuni.

Il modello esemplificativo è destinato a finalità informative: la domanda dovrà essere trasmessa mediante l’apposito servizio telematico INAIL.

Che cos’è la riduzione del tasso medio per prevenzione

La riduzione del tasso medio di tariffa rappresenta un beneficio economico riconosciuto alle aziende che dimostrano di avere realizzato interventi concreti e documentabili capaci di migliorare il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli interventi devono essere:

  • ulteriori rispetto agli adempimenti obbligatori;
  • effettivamente realizzati nell’anno precedente a quello della domanda;
  • coerenti con le attività, i rischi e l’organizzazione aziendale;
  • supportati dalla specifica documentazione probante richiesta dal modello.

Per la domanda OT23 relativa all’anno 2027, gli interventi devono quindi essere stati attuati durante l’anno solare 2026. Per ogni misura selezionata l’impresa deve allegare la documentazione indicata nel modello, ferma restando la possibilità per l’INAIL di richiedere integrazioni o chiarimenti qualora gli elementi trasmessi non risultino sufficienti.

La riduzione per prevenzione può inoltre sommarsi all’eventuale oscillazione favorevole del tasso medio connessa all’andamento infortunistico aziendale.

Quanto può risparmiare l’azienda

Nei primi due anni dalla data di inizio dell’attività della posizione assicurativa territoriale, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio, la percentuale dipende dal numero dei lavoratori-anno del triennio riferito alla PAT:

  • 28% fino a 10 lavoratori-anno;
  • 18% da 10,01 a 50;
  • 10% da 50,01 a 200;
  • 5% oltre 200 lavoratori-anno.

In caso di accoglimento, la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno di presentazione della domanda. Per l’OT23 2027, pertanto, il beneficio interesserà il premio di regolazione dell’anno 2027, nell’ambito dell’autoliquidazione 2027/2028.

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online INAIL dedicato alla “Riduzione per prevenzione”.

La guida generale indica come termine ordinario il 28 febbraio, oppure il 29 febbraio negli anni bisestili. Poiché nel 2027 il 28 febbraio cade di domenica, il termine operativo indicato per la presentazione della domanda è il 1° marzo 2027, salvo eventuali successive comunicazioni ufficiali dell’Istituto.

È opportuno non attendere gli ultimi giorni, poiché la domanda richiede non soltanto la selezione degli interventi, ma anche il caricamento della documentazione probante relativa a ciascuna voce.

Le sei sezioni del modello OT23 2027

Il nuovo modello mantiene l’articolazione in sei sezioni tematiche:

Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali non stradali

Comprende gli interventi relativi, tra gli altri, a:

  • ambienti confinati e sospetti di inquinamento;
  • cadute dall’alto;
  • sicurezza delle macchine;
  • rischio elettrico;
  • punture di insetti;
  • sicurezza degli ambienti di lavoro.

Tra le misure previste figurano l’acquisto di multi-rilevatori per ambienti confinati, i sistemi di salvataggio e recupero, l’impiego di robot per ridurre l’ingresso dell’uomo, l’installazione di ancoraggi permanenti, l’adozione di procedure lockout-tagout e l’analisi termografica degli impianti elettrici.

Sezione B – Prevenzione del rischio stradale

La prevenzione degli infortuni su strada assume un ruolo particolarmente rilevante nel modello 2027.

Sono valorizzati:

  • i servizi collettivi di trasporto casa-lavoro;
  • gli interventi sulle infrastrutture stradali in prossimità dei luoghi di lavoro;
  • l’installazione di dispositivi avanzati di sicurezza sui veicoli aziendali;
  • l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza dell’autotrasporto;
  • i corsi teorico-pratici di guida sicura.

L’intervento B-3, classificato di tipo A, riguarda l’installazione permanente, su tutti i veicoli aziendali interessati, di almeno tre dispositivi di sicurezza tra quelli individuati dal modello. Rientrano, per esempio, i sistemi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza, gli avvisi di stanchezza o distrazione, la frenata automatica di emergenza, il monitoraggio della pressione degli pneumatici e i sistemi di mantenimento della corsia.

L’intervento D-4 attribuisce inoltre valore prevenzionale elevato ai corsi teorico-pratici di guida sicura rivolti ai lavoratori che utilizzano veicoli aziendali. Il corso deve coinvolgere almeno il 30% del personale addetto all’autotrasporto o comunque all’impiego dei veicoli aziendali e deve comprendere contenuti tecnici quali frenata di emergenza, controllo della perdita di stabilità, guida in condizioni di ridotta aderenza e corretto utilizzo delle tecnologie di sicurezza.

Le due principali nuove misure

F-10: serramenti e sistemi per la tenuta ai fumi freddi

Una delle principali novità è l’intervento F-10, classificato di tipo A e pluriennale.

La misura riguarda l’acquisto e l’installazione di elementi strutturali, serramenti e sistemi di evacuazione dei fumi idonei a garantire la tenuta anche ai cosiddetti fumi freddi in caso di incendio.

L’intervento può essere riproposto per tre anni consecutivi, presentando ogni anno la relativa domanda.

La documentazione richiesta comprende:

  • descrizione dell’intervento realizzato;
  • fatture di acquisto e installazione;
  • certificazione della tenuta ai fumi freddi;
  • dichiarazione di corretta posa in opera;
  • conformità alla UNI EN 1634-3 per gli elementi strutturali interessati.

Questa misura rafforza la protezione delle vie di esodo e dei compartimenti, poiché i fumi possono propagarsi anche nelle fasi iniziali dell’incendio, prima che si sviluppino temperature elevate.

D-5: formazione di tutti i lavoratori per la gestione delle emergenze

Il nuovo intervento D-5, classificato di tipo B e pluriennale, premia le imprese che formano tutti i lavoratori come:

  • addetti alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio;
  • addetti al primo soccorso;
  • addetti alla rianimazione cardiopolmonare.

L’impresa può scegliere uno dei tre percorsi, purché la formazione riguardi la totalità dei lavoratori.

Per l’antincendio, i docenti devono possedere i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 2 settembre 2021; per il primo soccorso il docente deve essere un medico, mentre per la rianimazione cardiopolmonare è richiesta una qualificazione specifica.

La documentazione probante comprende il contratto con il soggetto formatore, l’elenco dei dipendenti, il registro della formazione e le qualifiche dei docenti.

Come funzionano gli interventi di tipo A e di tipo B

Le voci del modello sono suddivise in due categorie, definite in base alla relativa valenza prevenzionale.

Per ottenere la riduzione, l’impresa deve avere realizzato nel 2026:

  • almeno un intervento di tipo A; oppure
  • almeno due interventi di tipo B.

Gli interventi possono riguardare una o più PAT. Tuttavia, le misure organizzative della sezione E devono essere applicate a tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda.

Alcuni interventi sono contrassegnati dalla lettera P, che indica il carattere pluriennale. Queste misure possono essere riproposte per due o tre annualità, secondo quanto indicato nelle relative note, ma la domanda deve comunque essere presentata ogni anno.

Promozione della salute e longevità lavorativa

Il modello 2027 amplia il perimetro degli interventi dedicati alla promozione della salute globale dei lavoratori.

L’intervento C-5.1 riguarda accordi o protocolli con strutture sanitarie, enti o fondazioni qualificati per la prevenzione:

  • delle malattie cardiovascolari;
  • dei tumori;
  • dei disturbi respiratori del sonno;
  • delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive.

Per la prevenzione cardiovascolare, oncologica e dei disturbi del sonno, l’accordo deve prevedere almeno tre iniziative tra screening, prestazioni specialistiche, educazione sanitaria, consulenza dietologica, esami diagnostici e monitoraggio cardiorespiratorio.

Per il benessere cognitivo, devono essere previste sia attività di screening sia iniziative informative ed educative finalizzate al mantenimento delle funzioni cognitive e all’invecchiamento attivo.

La misura assume particolare rilevanza nell’ambito delle politiche aziendali rivolte alla longevità lavorativa, al benessere organizzativo e alla gestione integrata dei fattori professionali e individuali.

Molestie e violenze: riformulato l’intervento D-2

L’intervento D-2 è stato riformulato come un insieme strutturato di misure per il contrasto attivo delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro.

Non è sufficiente una dichiarazione generale di intenti. L’impresa deve predisporre un sistema effettivo che comprenda:

  • una procedura per la segnalazione e la gestione dei casi;
  • modalità di presa in carico tempestiva;
  • misure di tutela delle persone coinvolte;
  • almeno due ore di formazione in presenza per tutto il personale;
  • uno screening preliminare mediante questionari;
  • eventuali colloqui individuali;
  • una riunione annuale dedicata con il coinvolgimento dello psicologo.

La documentazione deve essere predisposta nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla protezione dei dati personali, riportando gli esiti delle valutazioni in forma anonima e aggregata.

Near miss: confermata l’importanza dei mancati infortuni

L’intervento E-10, di tipo A, riguarda l’adozione di un sistema aziendale per la rilevazione, l’analisi e il trattamento dei mancati infortuni.

Il modello definisce mancato infortunio un evento derivante dal lavoro che non ha provocato lesioni o malattie, ma che avrebbe potuto farlo. Sono escluse le semplici condizioni pericolose che non abbiano generato alcun evento.

Il sistema deve consentire di:

  • raccogliere e classificare gli eventi;
  • individuarne le cause dirette, indirette e radice;
  • adottare azioni correttive immediate;
  • programmare misure preventive di lungo periodo;
  • fornire riscontro al segnalante;
  • verificare l’effettiva attuazione delle azioni.

Il numero minimo di near miss da registrare varia in funzione delle dimensioni aziendali e del settore tariffario. Per le aziende fino a 25 lavoratori sono richiesti almeno quattro eventi; per le imprese di maggiori dimensioni si applicano specifici coefficienti settoriali.

Il modello è corredato da apposite schede per la segnalazione, l’analisi, l’individuazione delle cause, la programmazione delle azioni e il follow-up. L’allegato prevede campi dedicati alla descrizione dell’evento, alle possibili cause, alle criticità organizzative, ai danni potenziali, alle misure immediate e alle azioni correttive e preventive.

La documentazione probante è decisiva

La domanda OT23 non deve essere considerata una semplice autocertificazione formale.

Per ciascun intervento l’azienda deve dimostrare:

  • la concreta realizzazione nell’anno richiesto;
  • la corrispondenza tra il rischio aziendale e la misura adottata;
  • la completezza tecnica dell’intervento;
  • il coinvolgimento dei lavoratori, quando previsto;
  • la corretta formazione e qualificazione dei soggetti coinvolti;
  • l’esistenza di fatture, contratti, registri, verbali, procedure, attestati, fotografie, relazioni e certificazioni.

La sede INAIL può chiedere documenti ulteriori. Se l’impresa non dimostra la regolarità contributiva, il rispetto della normativa di sicurezza o la reale attuazione degli interventi dichiarati, la riduzione può essere negata oppure revocata, con recupero dei premi e applicazione delle sanzioni civili.

Requisiti generali per l’accesso al beneficio

Oltre alla realizzazione degli interventi migliorativi, il datore di lavoro deve risultare:

  • in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, verificati attraverso il DURC online;
  • in regola con le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • in possesso di documentazione coerente, completa e verificabile;
  • privo di irregolarità definitive ostative al riconoscimento del beneficio.

L’accoglimento o il rigetto della domanda viene comunicato dall’INAIL tramite PEC entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Come prepararsi operativamente

Le aziende interessate non dovrebbero attendere l’apertura del servizio telematico per iniziare le attività.

È consigliabile avviare subito un percorso organizzato:

  1. analizzare le 65 voci del modello e individuare quelle compatibili con i rischi e con l’organizzazione aziendale;
  2. verificare se l’intervento è di tipo A, B o pluriennale;
  3. accertare che la misura sia aggiuntiva rispetto agli obblighi di legge;
  4. pianificare la realizzazione entro il 31 dicembre 2026;
  5. raccogliere progressivamente la documentazione probante;
  6. controllare la validità temporale di certificati, contratti e attestazioni;
  7. predisporre relazioni tecniche coerenti con il DVR e con il ciclo produttivo;
  8. effettuare un audit documentale prima della presentazione della domanda.

Istruzione operativa del 18 settembre 2026

Riduzione del tasso medio per prevenzione. Chiarimenti sui prerequisiti per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione. Faq OT23 2027.

L’INAIL ha pubblicato il 21 settembre 2026 l’Istruzione operativa n. 8221 del 18 settembre 2026, dedicata ai controlli sull’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza quale prerequisito per ottenere la riduzione del tasso medio per prevenzione – OT23/2027. Contestualmente sono state aggiornate anche le FAQ OT23 2027.

SCARICA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI (Modello OT23/2027 – Versione 18/9/2026)


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