LAVORATORI SOTTO IL SOLE
LAVORATORI SOTTO IL SOLE, ISTRUZIONI PER L'USO
Come ogni anno con l'arrivo dell'estate, il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell'Ulss 6 Euganea, ci ricorda che l'impennata delle temperature medie e degli eventi climatici estremi, quali ad esempio le ondate di calore, devono indurci a focalizzare l'attenzione verso la prevenzione degli effetti che questi fenomeni possono determinare sulla salute dei lavoratori.
"Questi rischi, proprio perché evitabili, richiedono come prioritaria la tutela di quei soggetti che presentano elementi di suscettibilità o che svolgono mansioni che aumentano la loro esposizione al microclima sfavorevole".
Lo SPISAL, in collaborazione con le associazioni di categoria dell'Edilizia e dell'Agricoltura, ha attivato un tavolo all'interno del Comitato Provinciale di Coordinamento di Padova, per aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro e dei lavoratori verso questo pericolo, dando la maggior diffusione possibile alle misure di tutela da implementare nei comparti maggiormente a rischio, quelli nei quali la quasi totalità delle attività lavorative è svolta all'aperto.
Il materiale sarà distribuito a cura dello SPISAL e delle associazioni di categoria, sia in formato digitale che cartaceo, fornendo tutte le informazioni utili a realizzare una valutazione del rischio semplice ma accurata nel corso dell'intera stagione estiva, utilizzando strumenti di facile lettura e disponibili a tutti i datori di lavoro, che possano essere calati nel contesto lavorativo di ogni giorno.
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IL RISCHIO DI COLPO DA CALORE
Il titolo VIII del D. Lgs. 81/2008 definisce il microclima come un agente di rischi di tipo fisico; di conseguenza il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio oltre che a valutare ed identificare le misure necessarie a definire gli interventi protettivi e preventivi utili a minimizzare il rischio. Inoltre, l’art. 184 impone di informare e formare i lavoratori ed i loro rappresentanti in relazione ai risultati della valutazione dei rischi; tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso di lavoratori con condizioni di ipersuscettibilità al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, così come previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008.
L’obbligo della valutazione del rischio e della messa in atto delle misure di prevenzione e protezione risulta ancora più stringente in quelle lavorazioni che classicamente sono caratterizzate da questo rischio: l’edilizia e l’agricoltura
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