Interpello n. 2/2025

LUOGHI DI LAVORO E CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO IN AZIENDA AGRICOLO-FORESTALE

LUOGHI DI LAVORO E CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO IN AZIENDA AGRICOLO-FORESTALE

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicazione del Titolo — II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana. Seduta della Commissione del 20 novembre 2025.

La Regione Siciliana - Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Servizio 1 “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all'applicazione del Titolo - II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”.

In particolare, ha inoltrato il quesito del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana: «se nel Lavoro AIB (Antincendio boschivo) che è lavoro Agricolo-Forestale ed in particolare nei luoghi ove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto del Comma 2 Lettera d-bis) che afferma che le disposizioni del titolo II "non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola forestale" sono da CONSIDERARSI o NON DA CONSIDERANSI LUOGHI DI LAVORO e pertanto se per le VEDETTE E LE POSTAZIONI AIB E' APPLICABILE IL TITOLO II LUOGHI DI LAVORO E DI CONSEGUENZA L'ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/2008».

In merito il citato Comando ha precisato che «i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento della campagna antincendio boschivo sono "lavoratori agricoli appartenenti all'elenco speciale dei lavoratori forestali" (ex art. 45ter della L:R: 16/96 come modificata ed integrata dalla L.R. siciliana n. 14/2006) ai quali viene applicato il CCNL approvato con DA 19/GAB. del 21/06/2022 (GURS Parte I n. 32 del 14 luglio 2022) di recepimento della parte normativa per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto il 09/12/2021 ed il relativo CIRL approvato con DA del 06/11/2018 (GURS Parte I n. 55 del 21 dicembre 2018).

L'assunzione dei predetti lavoratori impiegati per l'antincendio boschivo avviene mediante comunicazione obbligatoria telematica dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste quale "azienda agricola" (OMISSIS) per il quale il Dirigente dell'Ispettorato è registrato quale rappresentante legale».

Al riguardo, premesso che:

l’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Definizioni”, dispone “1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”;

l’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Requisiti di salute e di sicurezza”, al comma 1, stabilisce che “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”;

l’articolo 64 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, dispone “Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”;

l’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Vigilanza” al comma 1-bis, dispone “Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”;

l’Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina i “Requisiti dei luoghi di lavoro”;

l’articolo 2135 del Codice civile, rubricato “Imprenditore agricolo” sancisce che «E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»;

la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459 - ha stabilito, in particolare, «(…) 3.16. Orbene, è opinione della Corte che i terreni indicati dall'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, siano quelli esterni all'area edificata dell'azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell'art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi.

3.17. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ.»

la Commissione rappresenta, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, ritiene che, in considerazione della ratio legis e del principio di diritto espresso dalla citata Corte di Cassazione, nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 codice civile.

Di cosa parla l’interpello

Con l’Interpello n. 2 del 20 novembre 2025, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro è stata chiamata a chiarire un punto molto concreto:

I luoghi in cui operano le squadre AIB (Antincendio Boschivo) della Regione Siciliana – in particolare vedette e postazioni localizzate nei boschi – devono essere considerati “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, con conseguente applicazione dei requisiti dell’Allegato IV?

L’Interpello n. 2/2025 chiarisce dunque che:

  • l’esclusione dei boschi e terreni agricoli dall’ambito dei “luoghi di lavoro” del Titolo II non è generica, ma va intesa in linea con l’art. 2135 c.c. e con l’interpretazione fornita dalla Cassazione;

  • non sono luoghi di lavoro (Titolo II) i terreni esterni all’area edificata dell’azienda, in cui si svolgono le attività agricole/forestali “pure”;

  • sono luoghi di lavoro (Titolo II) le aree di pertinenza della sede, dei magazzini, dei depositi e in generale le zone dedicate ad attività connesse o non strettamente agricole;

  • nei boschi, anche se esclusi dal Titolo II, rimangono pienamente in vigore gli obblighi generali di tutela previsti dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008.


Per le campagne AIB della Regione Siciliana (e, per analogia, per le altre realtà agricolo-forestali), questo interpello fornisce il criterio giuridico per distinguere quando si applicano i requisiti strutturali dell’Allegato IV e quando invece si opera in ambito agricolo-forestale “puro”, fermo restando l’obbligo di garantire comunque la massima protezione possibile dei lavoratori impegnati nella lotta agli incendi boschivi.

La richiesta arriva dalla Regione Siciliana – Assessorato della salute (Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Servizio 1), che trasmette alla Commissione il quesito del Corpo Forestale della Regione Siciliana relativo alla campagna antincendio boschivo (AIB).

La problematica nasce dal testo dell’art. 62 del D.Lgs. 81/2008, che esclude espressamente dal campo di applicazione del Titolo II i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.


Il quesito nel dettaglio

Il Corpo Forestale chiede se, nel lavoro AIB – considerato lavoro agricolo-forestale – i luoghi in cui vengono collocati i lavoratori (vedette, postazioni AIB, ecc.), pur trovandosi in boschi e terreni agricolo-forestali:

  • debbano essere considerati “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, oppure

  • rientrino nell’esclusione prevista dall’art. 62, comma 2, lettera d-bis) (“campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”).

La domanda è molto pratica: se quei luoghi fossero considerati “luoghi di lavoro” ai fini del Titolo II, il datore di lavoro dovrebbe garantirne la conformità ai requisiti tecnici dell’Allegato IV (accessi, vie di esodo, microclima, servizi igienici, illuminazione, ecc.), con evidenti implicazioni organizzative e strutturali anche per aree remote e difficilmente infrastrutturabili.


Contesto giuridico richiamato dalla Commissione

Nella risposta, la Commissione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando in particolare:

  1. Art. 62 D.Lgs. 81/2008 – Definizione di luogo di lavoro (Titolo II)

    • definisce come luoghi di lavoro, ai fini del Titolo II, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore;

    • esclude dall’applicazione del Titolo II:

      • mezzi di trasporto;

      • cantieri temporanei o mobili;

      • industrie estrattive;

      • pescherecci;

      • campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale (lett. d-bis).

  2. Art. 63 D.Lgs. 81/2008 – Requisiti di salute e sicurezza
    Stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV (impianti, spazi, accessi, ecc.).

  3. Art. 64 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro (Titolo II)
    Impone al datore di lavoro di:

    • garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti del Titolo II e dell’Allegato IV;

    • mantenere in efficienza e in sicurezza luoghi, impianti e dispositivi;

    • assicurare pulizia, condizioni igieniche adeguate, manutenzione dei dispositivi di sicurezza.

  4. Art. 13, comma 1-bis D.Lgs. 81/2008 – Vigilanza
    Per i luoghi di lavoro delle Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, la vigilanza è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici interni alle amministrazioni. Il richiamo serve a inquadrare il contesto dei soggetti pubblici coinvolti.

  5. Allegato IV D.Lgs. 81/2008 – Requisiti dei luoghi di lavoro
    È l’allegato tecnico che indica in dettaglio le caratteristiche che i luoghi di lavoro devono possedere (spazi, altezza, microclima, illuminazione, vie di circolazione, servizi igienico-assistenziali, ecc.).

  6. Art. 2135 Codice civile – Imprenditore agricolo
    Definisce l’imprenditore agricolo e distingue:

    • le attività principali: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali;

    • le attività connesse, come trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti e servizi resi con le risorse dell’azienda (es. valorizzazione del territorio rurale e forestale).

  7. Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459
    È il passaggio chiave: la Cassazione chiarisce quali terreni agricoli/forestali rientrano nell’esclusione dall’ambito dei “luoghi di lavoro” del Titolo II.


Il principio della Cassazione richiamato nella risposta

La Commissione cita espressamente la sentenza n. 49459/2022, che interpreta la lettera d-bis) dell’art. 62 D.Lgs. 81/2008. In sintesi, secondo la Cassazione:

  • L’esclusione del Titolo II riguarda i terreni esterni all’area edificata dell’azienda, sui quali viene svolta una delle attività tipiche agricole (coltivazione, selvicoltura, allevamento) indicate nei primi due commi dell’art. 2135 c.c.

  • Non sono invece esclusi, e quindi sono “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II:

    • le aree di immediata pertinenza della sede (principale o secondaria, magazzini, depositi, ecc.);

    • le aree adibite ad attività connesse (es. lavorazioni, movimentazione, carico/scarico, depositi), così come definite dal terzo comma dell’art. 2135 c.c.

La Cassazione formula un principio di diritto molto chiaro:

nei contesti agricoli, non sono luoghi di lavoro (ai fini del Titolo II) i soli terreni esterni all’area edificata, dove si svolgono attività agricole in senso stretto;
sono invece luoghi di lavoro tutte le aree di pertinenza dell’azienda in cui si svolgono attività non strettamente agricole o attività connesse.



Cosa può fare (e cosa non può fare) la Commissione Interpelli

La Commissione ricorda un punto procedurale importante:

  • ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, essa può rispondere solo su quesiti di ordine generale di interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • non può invece entrare nel merito di singole fattispecie concrete (cioè non può decidere “caso per caso” sul singolo sito, postazione o bosco specifico).

Quindi, pur partendo dal caso specifico dell’AIB in Sicilia, la risposta viene formulata in termini generali, fornendo un criterio interpretativo applicabile a tutte le aziende agricole/forestali, pubbliche o private.


La risposta della Commissione: quando un terreno AIB è “luogo di lavoro”

Alla luce della normativa e della Cassazione, la Commissione conclude che:

  • nei contesti di aziende agricole o forestali, non sono considerati luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II:

    • i terreni esterni all’area edificata dell’azienda, sui quali si svolge una delle attività agricole “pure” indicate nel secondo comma dell’art. 2135 c.c. (coltivazione, selvicoltura, allevamento).

  • sono invece luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II:

    • le aree di immediata pertinenza della sede, del magazzino, dei depositi, ecc.;

    • le aree destinate ad attività non strettamente agricole o ad attività connesse (es. manipolazione, trasformazione, deposito, carico/scarico, ecc.).

Applicando questo criterio al contesto AIB:

  • se la vedetta o la postazione AIB è collocata in un bosco o terreno che fa parte dell’azienda agricolo-forestale e rientra nell’area esterna in cui si svolge attività forestale in senso stretto, allora – secondo l’interpretazione della Commissione – non si applica il Titolo II e quindi non si parla di “luogo di lavoro” ai fini dei requisiti dell’Allegato IV;

  • se invece la postazione AIB fosse realizzata in un’area di pertinenza di un fabbricato, deposito, centro operativo o altra struttura riconducibile alle “aree edificate” e/o alle attività connesse, essa ricadrebbe nel campo dei “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II, con conseguente applicazione dei requisiti di cui all’Allegato IV.

La Commissione non dichiara esplicitamente “le vedette AIB non sono luoghi di lavoro”, ma fornisce il criterio generale: è luogo di lavoro (Titolo II) solo ciò che rientra nell’area edificata o nelle sue pertinenze e attività connesse; i boschi e i terreni agricoli “puri” restano esclusi.


Cosa resta comunque obbligatorio: il Titolo I

È fondamentale ricordare che l’esclusione dal Titolo II non significa assenza di obblighi di sicurezza.

  • L’art. 62 parla di definizione di “luogo di lavoro” unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II (requisiti strutturali, Allegato IV, ecc.).

  • Restano sempre applicabili le disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 81/2008:

    • valutazione di tutti i rischi;

    • misure di prevenzione e protezione;

    • informazione, formazione e addestramento;

    • uso dei DPI;

    • sorveglianza sanitaria ove prevista;

    • gestione delle emergenze, ecc.

Quindi, anche se il bosco AIB non è “luogo di lavoro” ai fini del Titolo II, il datore di lavoro (nel caso in esame, l’amministrazione regionale/ispettorato forestale in quanto “azienda agricola”) resta pienamente responsabile della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nella campagna antincendio boschivo.


Implicazioni pratiche per la campagna AIB

In termini operativi, dalla risposta all’interpello discendono alcune indicazioni pratiche:

  1. Boschi e terreni AIB

    • I boschi e terreni utilizzati per le attività antincendio, se parte di azienda agricolo-forestale e situati fuori dall’area edificata, non sono luoghi di lavoro ai fini del Titolo II.

    • Non si applicano quindi, in modo automatico e integrale, i requisiti strutturali dell’Allegato IV (altezza dei locali, servizi igienici fissi, ecc.).

  2. Postazioni in aree edificate o di pertinenza

    • Centri operativi, depositi, magazzini, basi logistiche, eventuali torrette/vedette integrate in strutture stabili annesse a edifici, ricadono nell’ambito dei luoghi di lavoro e devono rispettare il Titolo II e l’Allegato IV.

  3. Gestione della sicurezza in bosco
    Pur non essendo “luogo di lavoro” ai sensi del Titolo II, il bosco rimane un ambiente di lavoro ai fini del Titolo I → occorre quindi:

    • redigere e aggiornare la valutazione dei rischi per le attività AIB (incendi, fumo, calore, orografia, caduta alberi, rischio biologico, uso di attrezzature, mezzi fuoristrada, ecc.);

    • definire procedure operative per l’impiego delle squadre sul territorio;

    • assicurare DPI adeguati (indumenti ignifughi, elmetti, guanti, calzature, protezioni oculari e respiratorie ove necessarie);

    • organizzare in modo corretto addestramento e formazione specifica per gli operatori AIB;

    • prevedere la gestione dell’emergenza e del primo soccorso compatibile con l’ambiente impervio.


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