INTERPELLI 2025 SICUREZZA SUL LAVORO

INTERPELLI SICUREZZA 2025 MINISTERO LAVORO

Interpello n. 1/2025

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni “percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università ”. Seduta della Commissione del 18 settembre 2025 .

L’Università degli Studi di Udine ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai: “percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n. 8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)”.
In particolare, viene chiesto di chiarire se “il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.

Al riguardo, premesso che:

  • L’articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sancisce che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

  • L’accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, nelle “Disposizioni finali” ha previsto l’abrogazione dell’accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR) e dell’accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

  • Il citato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1 “Corso per lavoratori” prevede che: “La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
    Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve (omissis) avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
    Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione” e che la durata minima fa riferimento “alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007)”.

  • La suddetta tabella codici ATECO 2007 classifica il settore Istruzione (sezione P, codice 85) come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore.

  • Il menzionato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - prevede nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1.1 “Condizioni particolari” che “I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione (omissis).
    Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.

  • Il citato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - prevede nella Parte IV, rubricata “Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi”, Punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” che “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro, laddove necessario normalmente analizza e definisce (omissis)”.

  • L’allegato A dell’accordo 25 luglio 2012 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
    (Repertorio atti n. 153/CSR del 25 luglio 2012) prevedeva che: «L'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", il principio per il quale: "I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso".
    In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio".
    Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzi l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto")».

  • L’interpello n. 11 del 24 ottobre 2013 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel quale veniva esplicitato: «la formazione - che deve essere “sufficiente ed adeguata” - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda».

La Commissione ritiene che, in considerazione delle premesse sopra citate, il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.

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Interpello N. 2/2025

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicazione del Titolo — II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana. Seduta della Commissione del 20 novembre 2025.

La Regione Siciliana - Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Servizio 1 “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all'applicazione del Titolo - II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”.

In particolare, ha inoltrato il quesito del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana: «se nel Lavoro AIB (Antincendio boschivo) che è lavoro Agricolo-Forestale ed in particolare nei luoghi ove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto del Comma 2 Lettera d-bis) che afferma che le disposizioni del titolo II "non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola forestale" sono da CONSIDERARSI o NON DA CONSIDERANSI LUOGHI DI LAVORO e pertanto se per le VEDETTE E LE POSTAZIONI AIB E' APPLICABILE IL TITOLO II LUOGHI DI LAVORO E DI CONSEGUENZA L'ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/2008».

In merito il citato Comando ha precisato che «i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento della campagna antincendio boschivo sono "lavoratori agricoli appartenenti all'elenco speciale dei lavoratori forestali" (ex art. 45ter della L:R: 16/96 come modificata ed integrata dalla L.R. siciliana n. 14/2006) ai quali viene applicato il CCNL approvato con DA 19/GAB. del 21/06/2022 (GURS Parte I n. 32 del 14 luglio 2022) di recepimento della parte normativa per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto il 09/12/2021 ed il relativo CIRL approvato con DA del 06/11/2018 (GURS Parte I n. 55 del 21 dicembre 2018).

L'assunzione dei predetti lavoratori impiegati per l'antincendio boschivo avviene mediante comunicazione obbligatoria telematica dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste quale "azienda agricola" (OMISSIS) per il quale il Dirigente dell'Ispettorato è registrato quale rappresentante legale».

Al riguardo, premesso che:

l’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Definizioni”, dispone “1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”;

l’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Requisiti di salute e di sicurezza”, al comma 1, stabilisce che “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”;

l’articolo 64 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, dispone “Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”;

l’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Vigilanza” al comma 1-bis, dispone “Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”;

l’Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina i “Requisiti dei luoghi di lavoro”;

l’articolo 2135 del Codice civile, rubricato “Imprenditore agricolo” sancisce che «E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»;

la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459 - ha stabilito, in particolare, «(…) 3.16. Orbene, è opinione della Corte che i terreni indicati dall'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, siano quelli esterni all'area edificata dell'azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell'art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi.

3.17. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ.»

la Commissione rappresenta, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, ritiene che, in considerazione della ratio legis e del principio di diritto espresso dalla citata Corte di Cassazione, nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 codice civile.

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