🔊 EMISSIONI ACUSTICHE DELLE MACCHINE DESTINATE A FUNZIONARE ALL’APERTO

D.Lgs. 181/2026: cosa cambia rispetto al D.Lgs. 262/2002, quali adempimenti vengono eliminati e quali obblighi rimangono per fabbricanti, imprese e utilizzatori

Aggiornamento normativo: 21 ottobre 2026
Entrata in vigore: 24 ottobre 2026

Il 24 ottobre 2026 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 25 settembre 2026, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026.

Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, introducendo modifiche alla normativa nazionale riguardante diversi settori, tra cui quello delle emissioni acustiche ambientali prodotte dalle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Il D.Lgs. 181/2026 introduce una modifica puntuale alla disciplina delle emissioni acustiche ambientali delle macchine destinate a funzionare all'aperto.

Dal 24 ottobre 2026 vengono eliminati due elementi del precedente quadro normativo:

1. L'obbligo di trasmettere alle autorità la dichiarazione CE di conformità, previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 262/2002.

2. La specifica sanzione amministrativa per l'omessa comunicazione, prevista dall'articolo 15, comma 9, del medesimo decreto.

L'intervento riduce gli oneri amministrativi per i soggetti interessati, senza modificare gli obblighi tecnici fondamentali riguardanti la conformità acustica delle macchine.

Continuano a essere richieste, secondo la disciplina applicabile, la dichiarazione CE, la marcatura, l'indicazione della potenza sonora garantita e le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

Per le imprese che utilizzano tali attrezzature, la novità non determina cambiamenti diretti nelle modalità di valutazione del rumore professionale.

La novità principale consiste nella soppressione di uno specifico obbligo amministrativo di comunicazione delle dichiarazioni CE di conformità, previsto dalla precedente disciplina.

Si tratta di un intervento di semplificazione che interessa principalmente fabbricanti e mandatari delle macchine, senza modificare i requisiti tecnici di conformità acustica né gli obblighi di tutela dei lavoratori esposti al rumore.

È importante evidenziare fin da subito che il nuovo decreto:

  • non elimina l'obbligo della dichiarazione CE di conformità;
  • non elimina la marcatura CE;
  • non elimina l'indicazione del livello di potenza sonora garantito;
  • non modifica i limiti di emissione acustica delle macchine;
  • non modifica i valori di esposizione professionale al rumore stabiliti dal D.Lgs. 81/2008.

La modifica riguarda esclusivamente la comunicazione amministrativa precedentemente prevista e la relativa disposizione sanzionatoria.


⚖️ Il quadro normativo di riferimento

La disciplina delle emissioni acustiche ambientali delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto trova il proprio riferimento principale nella direttiva 2000/14/CE, recepita nell'ordinamento italiano mediante il D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262.

La normativa disciplina diversi aspetti riguardanti le emissioni sonore delle attrezzature, tra cui:

  • i requisiti di emissione acustica ambientale;
  • i livelli di potenza sonora;
  • le procedure di valutazione della conformità;
  • la documentazione tecnica;
  • la dichiarazione CE di conformità;
  • la marcatura CE;
  • l'indicazione del livello di potenza sonora garantito;
  • i controlli e la sorveglianza del mercato.

L'obiettivo è assicurare che le macchine destinate all'impiego in ambienti esterni rispettino requisiti comuni di conformità acustica, contribuendo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento sonoro.

Il D.Lgs. 262/2002 distingue, inoltre, le attrezzature soggette a limiti di emissione sonora da quelle assoggettate principalmente all'obbligo di indicazione della potenza sonora garantita.

Questa distinzione continua a essere rilevante anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 181/2026.

📅 Cosa prevede il D.Lgs. 181/2026

La disposizione centrale per il settore delle emissioni acustiche è contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. 181/2026.

Il legislatore interviene direttamente sul D.Lgs. 262/2002 attraverso due modifiche:

Prima modifica: abrogazione dell'articolo 13.

Viene eliminata la disposizione che imponeva al fabbricante o al mandatario di trasmettere alle autorità competenti una copia della dichiarazione CE di conformità relativa alle macchine e attrezzature interessate.

Seconda modifica: abrogazione dell'articolo 15, comma 9.

Viene eliminata la specifica disposizione sanzionatoria prevista per il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 13.

L'articolo 2 non introduce altre modifiche al D.Lgs. 262/2002.

Pertanto, il decreto non costituisce una revisione generale della disciplina sulle emissioni acustiche delle macchine, ma un intervento circoscritto a due disposizioni strettamente collegate.


📋 La normativa precedente: cosa prevedeva l'articolo 13 del D.Lgs. 262/2002

Prima dell'abrogazione, l'articolo 13 disciplinava la rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica.

In particolare, il fabbricante o il mandatario doveva trasmettere una copia della dichiarazione CE di conformità:

  • al Ministero competente in materia ambientale;
  • alla Commissione europea.

La trasmissione riguardava ciascun tipo di macchina o attrezzatura rientrante nell'allegato I del D.Lgs. 262/2002, immesso in commercio o messo in servizio.

La disposizione prevedeva già un'eccezione: l'obbligo non ricorreva quando fosse stato precedentemente assolto in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Qual era la finalità della comunicazione?

Il sistema era stato introdotto per consentire la raccolta delle informazioni relative alle emissioni acustiche delle attrezzature immesse sul mercato europeo.

Attraverso le dichiarazioni trasmesse, le autorità potevano acquisire dati riguardanti le caratteristiche acustiche dei prodotti.

Tale meccanismo costituiva un adempimento amministrativo aggiuntivo rispetto agli obblighi di conformità tecnica e documentale.

Con la direttiva (UE) 2024/2839 il legislatore europeo ha deciso di sopprimere il corrispondente obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva 2000/14/CE.

Il D.Lgs. 181/2026 recepisce tale semplificazione nell'ordinamento nazionale.

🏭 Quali macchine e attrezzature sono interessate?

Il D.Lgs. 262/2002 interessa numerose macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Tra le categorie contemplate dalla disciplina, secondo le definizioni e le condizioni previste dall'allegato I, figurano:

🚧 Macchine per edilizia e cantieri

  • Escavatori.
  • Pale caricatrici.
  • Apripista.
  • Rulli compressori.
  • Piastre vibranti.
  • Vibrocostipatori.
  • Martelli demolitori.
  • Compressori.
  • Gru a torre.

🌳 Macchine per la manutenzione del verde

  • Tosaerba.
  • Decespugliatori.
  • Tagliasiepi.
  • Soffiatori e aspiratori per fogliame.
  • Trituratori e cippatrici.
  • Altre attrezzature per la manutenzione di giardini e aree verdi.

⚙️ Macchine e attrezzature per attività produttive e servizi

  • Gruppi elettrogeni.
  • Gruppi elettrogeni di saldatura.
  • Motocompressori.
  • Macchine per la pulizia e la manutenzione delle superfici.
  • Determinate attrezzature per il sollevamento e la movimentazione.

L'elencazione ha carattere esemplificativo: per stabilire l'effettiva applicabilità del decreto occorre verificare la corrispondenza della macchina con le definizioni dell'allegato I.

Non tutte le macchine impiegate all'aperto rientrano automaticamente nel campo di applicazione del D.Lgs. 262/2002.

Inoltre, per le categorie comprese nel decreto possono essere previsti regimi differenti.

Macchine soggette a limiti di emissione acustica

Per determinate categorie, la normativa stabilisce livelli massimi di potenza sonora, secondo le condizioni e i parametri previsti dalle disposizioni tecniche applicabili.

Il fabbricante deve dimostrare il rispetto di tali requisiti mediante le procedure di valutazione della conformità previste.

Macchine soggette all'indicazione della potenza sonora

Per altre categorie, la disciplina prevede l'obbligo di dichiarare e indicare il livello di potenza sonora garantito, senza introdurre necessariamente uno specifico limite massimo di emissione ai sensi della direttiva 2000/14/CE.

Il D.Lgs. 181/2026 non modifica questa distinzione.


📑 Quali obblighi rimangono per i fabbricanti?

Dal 24 ottobre 2026 i fabbricanti e i mandatari beneficiano dell'eliminazione dell'adempimento di trasmissione previsto dall'articolo 13.

Questo non comporta, tuttavia, una riduzione degli obblighi tecnici fondamentali.

✅ Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE continua a essere richiesta nei casi disciplinati dal D.Lgs. 262/2002.

Il fabbricante deve assicurare la corretta predisposizione della dichiarazione, il rispetto dei requisiti pertinenti e la disponibilità della documentazione richiesta.

Non deve più effettuare la specifica trasmissione amministrativa abrogata dal nuovo decreto.

✅ Marcatura CE

Le macchine comprese nel campo di applicazione devono continuare a rispettare gli obblighi di marcatura previsti dalla normativa.

L'abrogazione dell'articolo 13 non incide su questo requisito.

✅ Indicazione della potenza sonora garantita

Rimane obbligatoria l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo le modalità stabilite dalla disciplina applicabile.

Questa informazione permette di identificare il livello di emissione acustica dichiarato e garantito dal fabbricante.

✅ Valutazione della conformità

Le procedure previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 262/2002 continuano ad applicarsi.

A seconda della categoria, possono essere richieste specifiche procedure di controllo e valutazione, con eventuale intervento degli organismi notificati.

✅ Documentazione tecnica

Resta necessario predisporre e conservare la documentazione tecnica richiesta.

L'eliminazione dell'obbligo di trasmissione non autorizza l'eliminazione dei documenti che consentono di dimostrare la conformità del prodotto.

La semplificazione riguarda quindi la comunicazione della dichiarazione, non la sua formazione, disponibilità o validità.


💶 Come cambiano le sanzioni?

La seconda modifica riguarda il sistema sanzionatorio.

Il precedente articolo 15, comma 9, del D.Lgs. 262/2002 prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 50.000 euro per il fabbricante o mandatario che non rispettasse l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 1.

Dal 24 ottobre 2026 tale disposizione viene abrogata.

Di conseguenza, per le condotte successive all'entrata in vigore non sarà più applicabile quella specifica sanzione per l'omissione della comunicazione abrogata.

Attenzione: le altre sanzioni rimangono

Il legislatore non elimina il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 262/2002.

Continuano a essere previste sanzioni per altre violazioni, tra cui:

  • immissione in commercio o messa in servizio di macchine prive della dichiarazione CE richiesta;
  • assenza della marcatura CE o dell'indicazione della potenza sonora garantita;
  • mancato rispetto dei requisiti di emissione acustica;
  • inosservanza delle procedure di valutazione della conformità;
  • superamento del livello di potenza sonora garantito nelle condizioni previste dalla normativa.

Ad esempio, l'articolo 15, comma 1, continua a prevedere una sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro per l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine rientranti nel decreto non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità richiesta, fuori dai casi in cui la violazione costituisca reato.

Anche il comma 3 conserva la sanzione da 1.000 a 50.000 euro per le violazioni riguardanti la marcatura CE e l'indicazione della potenza sonora garantita.

L'abrogazione della sanzione relativa alla trasmissione non comporta quindi una depenalizzazione o una cancellazione generalizzata delle responsabilità dei fabbricanti.

Per eventuali violazioni commesse prima del 24 ottobre 2026 occorre invece valutare separatamente il regime temporale applicabile, secondo i principi che disciplinano le sanzioni amministrative.

🔍Emissione acustica ambientale ed esposizione professionale: due concetti differenti

È fondamentale distinguere le grandezze acustiche utilizzate nella valutazione della conformità delle macchine da quelle impiegate per la valutazione del rischio dei lavoratori.

🔊 Livello di potenza sonora – LWA

Il livello di potenza sonora rappresenta una caratteristica della sorgente.

Descrive la potenza acustica emessa dalla macchina e viene espresso in decibel con riferimento a una potenza sonora convenzionale di 1 picowatt.

Il livello di potenza sonora garantito comprende il valore dichiarato secondo le modalità previste dalla normativa tecnica applicabile e tiene conto delle pertinenti incertezze.

Questa grandezza viene utilizzata anche nell'ambito della disciplina sulle macchine destinate a funzionare all'aperto.

👂 Livello di pressione sonora – LpA

Il livello di pressione sonora descrive il campo acustico in una determinata posizione.

Dipende, tra gli altri fattori, dalla distanza dalla sorgente, dalle condizioni ambientali, dalle superfici riflettenti e dalle modalità di funzionamento della macchina.

⏱️ Livello di esposizione personale – LEX,8h

Il livello di esposizione giornaliera al rumore rappresenta l'esposizione del lavoratore, normalizzata a una giornata lavorativa di otto ore.

Dipende dai livelli di pressione sonora ai quali il lavoratore è esposto e dai relativi tempi di esposizione.

Non è corretto utilizzare direttamente il livello di potenza sonora garantito riportato sulla macchina come se rappresentasse il livello di esposizione giornaliera del lavoratore.

I due valori descrivono grandezze differenti e sono utilizzati per finalità diverse.

Esempio applicativo

Si consideri una macchina da cantiere sulla quale è indicato un livello di potenza sonora garantito pari a 105 dB(A).

Questo valore non significa che l'operatore sia necessariamente esposto a 105 dB(A).

Per determinare l'esposizione professionale occorre valutare il livello di pressione sonora nelle effettive condizioni operative e considerare il tempo di esposizione del lavoratore.

La valutazione deve inoltre considerare le altre sorgenti di rumore presenti nell'ambiente lavorativo.


🏗️ Quali conseguenze operative per le imprese edili?

Nel settore delle costruzioni vengono frequentemente utilizzate macchine e attrezzature rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 262/2002.

Tra queste possono figurare escavatori, compressori, martelli demolitori, gruppi elettrogeni, rulli e altre attrezzature.

La modifica normativa comporta conseguenze differenti in funzione del ruolo dell'impresa.

Impresa che acquista macchine

Per una normale impresa edile che acquista macchine già immesse in commercio, la modifica non determina nuovi adempimenti specifici.

L'impresa deve continuare a verificare la documentazione e le caratteristiche delle attrezzature, secondo le disposizioni applicabili.

L'abrogazione dell'articolo 13 non comporta che il datore di lavoro possa accettare macchine prive delle dichiarazioni o delle marcature richieste.

Impresa che utilizza macchine

Rimangono invariati gli obblighi relativi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro e alla valutazione del rumore professionale.

Restano inoltre applicabili gli eventuali obblighi ambientali previsti per le attività rumorose.

Impresa che fabbrica o immette in commercio macchine

Se l'impresa opera anche come fabbricante o mandatario, può beneficiare direttamente della soppressione dell'obbligo di comunicazione.

Occorre però verificare correttamente il ruolo assunto nell'ambito della commercializzazione o della messa in servizio del prodotto.

La semplificazione interessa principalmente i soggetti tenuti all'adempimento amministrativo abrogato, non tutti gli utilizzatori delle macchine.


🌳 Cosa cambia per manutenzione del verde, servizi ambientali e manutenzioni esterne?

Anche queste attività impiegano frequentemente macchine destinate a funzionare all'aperto.

Si pensi, ad esempio, a decespugliatori, tosaerba, soffiatori e attrezzature per la manutenzione di aree verdi.

Il D.Lgs. 181/2026 non modifica direttamente gli obblighi dei datori di lavoro relativi alla scelta, all'utilizzo e alla manutenzione delle attrezzature.

Le imprese devono continuare a considerare:

  • l'emissione sonora delle macchine;
  • l'esposizione degli operatori;
  • l'utilizzo contemporaneo di più attrezzature;
  • la durata delle lavorazioni;
  • la possibile esposizione di altri lavoratori;
  • la presenza di abitazioni o ricettori sensibili nelle vicinanze;
  • le eventuali prescrizioni ambientali applicabili alle attività rumorose.

La soppressione della comunicazione della dichiarazione CE non costituisce un'autorizzazione a utilizzare macchine rumorose senza rispettare la normativa sulla sicurezza del lavoro o quella sull'inquinamento acustico ambientale.


🏘️ Il decreto modifica i limiti di rumore ambientale?

No.

Il D.Lgs. 181/2026 non interviene direttamente sulla disciplina generale dell'inquinamento acustico ambientale.

Rimangono pertanto distinti gli obblighi relativi:

Alla conformità acustica delle macchine, disciplinati dal D.Lgs. 262/2002 e dalle disposizioni europee applicabili.

All'inquinamento acustico ambientale, disciplinato dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dalla relativa normativa di attuazione, compresi i pertinenti provvedimenti nazionali, regionali e comunali.

All'esposizione professionale dei lavoratori, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008.

Si tratta di tre ambiti normativi differenti, che possono coesistere nella gestione di un'attività produttiva o di un cantiere.

Esempio: cantiere edile in prossimità di abitazioni

Una macchina può risultare conforme ai requisiti di emissione acustica previsti dalla propria normativa di prodotto.

Ciò non significa automaticamente che il suo utilizzo in cantiere rispetti tutti i limiti o le condizioni applicabili al rumore ambientale.

Allo stesso modo, una macchina conforme può determinare un'esposizione professionale superiore ai valori di azione del D.Lgs. 81/2008.

È quindi necessario effettuare le valutazioni pertinenti in relazione alle effettive condizioni di utilizzo.


🛠️ Quali documenti aziendali occorre aggiornare?

Il nuovo decreto non impone indiscriminatamente una revisione di tutta la documentazione relativa alle macchine.

È tuttavia opportuno effettuare una verifica mirata delle procedure che richiamano gli adempimenti abrogati.

Per fabbricanti e mandatari

È consigliabile verificare:

  • le procedure interne di conformità;
  • gli scadenziari degli adempimenti;
  • le istruzioni operative per la commercializzazione;
  • gli eventuali modelli utilizzati per la comunicazione delle dichiarazioni CE;
  • le checklist di controllo documentale;
  • le procedure del sistema di gestione qualità;
  • i registri degli obblighi normativi applicabili.

Nei documenti che prevedono la trasmissione della dichiarazione CE ai sensi dell'articolo 13 occorre eliminare tale adempimento per le operazioni successive all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Per datori di lavoro e utilizzatori

Non è richiesto un aggiornamento automatico del DVR per il solo effetto del D.Lgs. 181/2026.

È comunque opportuno verificare che:

  • il DVR non richiami adempimenti ormai abrogati;
  • le procedure di acquisto delle macchine siano coerenti con gli obblighi vigenti;
  • la documentazione di conformità rimanga disponibile;
  • le valutazioni del rumore professionale siano aggiornate rispetto alle condizioni operative reali.

Per RSPP e consulenti della sicurezza

La modifica può essere recepita negli aggiornamenti legislativi periodici e nei registri di conformità normativa.

Non comporta, di per sé, una modifica delle metodologie di valutazione dell'esposizione professionale al rumore.


📌 Casi pratici: cosa cambia concretamente dal 24 ottobre 2026?

Caso 1 – Fabbricante di gruppi elettrogeni

Un fabbricante immette sul mercato un gruppo elettrogeno compreso nel campo di applicazione del D.Lgs. 262/2002.

Prima del 24 ottobre 2026: oltre agli obblighi tecnici e documentali, era prevista la trasmissione della dichiarazione CE secondo l'articolo 13, salvo il caso in cui tale obbligo fosse già stato assolto in un altro Stato membro.

Dal 24 ottobre 2026: la specifica comunicazione non è più richiesta.

Rimangono gli obblighi riguardanti la conformità tecnica, la dichiarazione CE, la marcatura e l'indicazione della potenza sonora garantita.

Caso 2 – Impresa edile che utilizza un escavatore

Un'impresa utilizza un escavatore in un cantiere temporaneo.

La nuova disposizione non modifica direttamente gli obblighi dell'impresa relativi alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore.

Continuano a essere necessari i controlli e le misure di prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Caso 3 – Azienda di manutenzione del verde

Un'azienda utilizza decespugliatori e soffiatori durante le attività lavorative.

Il datore di lavoro deve continuare a valutare l'esposizione dei propri operatori.

Rimangono inoltre applicabili le eventuali prescrizioni in materia di rumore ambientale.

Caso 4 – Fabbricante che non trasmette la dichiarazione CE

Dal 24 ottobre 2026 la mancata trasmissione della dichiarazione CE secondo il precedente articolo 13 non costituisce più violazione dell'obbligo abrogato.

Se però la macchina è priva della dichiarazione CE richiesta, il fabbricante può continuare a essere soggetto alle altre disposizioni sanzionatorie applicabili.

Questa distinzione è essenziale per evitare interpretazioni errate della nuova disciplina.


✅ Indicazioni operative per l'adeguamento

Per gestire correttamente l'entrata in vigore del provvedimento, è opportuno seguire un percorso di verifica proporzionato alle attività svolte.

1. Identificare il ruolo aziendale

Stabilire se l'organizzazione opera come fabbricante, mandatario, distributore o semplice utilizzatore delle attrezzature.

2. Verificare le macchine interessate

Accertare quali attrezzature rientrino effettivamente nel campo di applicazione del D.Lgs. 262/2002.

3. Individuare gli adempimenti abrogati

Eliminare dalle procedure aziendali l'obbligo di trasmissione previsto dal precedente articolo 13.

4. Mantenere i controlli di conformità

Continuare a verificare dichiarazioni CE, marcature, indicazioni della potenza sonora garantita e gli altri requisiti tecnici applicabili.

5. Aggiornare le procedure documentali

Adeguare eventuali checklist e registri normativi che riportano l'articolo 13 o la relativa sanzione.

6. Mantenere la valutazione del rischio rumore

Non modificare i criteri di valutazione del rischio professionale sulla base della sola entrata in vigore del D.Lgs. 181/2026.

7. Distinguere gli obblighi ambientali da quelli di sicurezza

Continuare a valutare separatamente la conformità della macchina, il rumore prodotto nell'ambiente esterno e l'esposizione professionale.


⚠️ Gli errori interpretativi da evitare

L'entrata in vigore della nuova normativa potrebbe generare interpretazioni non corrette.

In particolare, è necessario evitare di considerare l'abrogazione dell'articolo 13 come un'eliminazione degli obblighi relativi alla dichiarazione CE.

La dichiarazione continua a essere obbligatoria. È la sua specifica trasmissione alle autorità che viene meno.

Analogamente, non è corretto affermare che dal 24 ottobre 2026 vengano eliminati i limiti di emissione sonora delle macchine.

Il decreto non modifica le disposizioni tecniche relative ai livelli di potenza sonora applicabili alle categorie interessate.

Un ulteriore errore consisterebbe nel considerare la modifica come un aggiornamento della normativa sul rumore professionale.

Il D.Lgs. 81/2008 mantiene infatti i propri valori di azione, i valori limite e gli obblighi di prevenzione.

Infine, la soppressione di una specifica sanzione amministrativa non comporta l'eliminazione delle altre responsabilità previste dalla legislazione di prodotto.

📚 Riferimenti normativi e fonti ufficiali

📘 Decreto Legislativo 25 settembre 2026, n. 181

Attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2026.

Entrata in vigore: 24 ottobre 2026.

Consulta il testo ufficiale del D.Lgs. 181/2026 – Gazzetta Ufficiale

Articolo tecnico di aggiornamento normativo – 21 ottobre 2026.

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