CORSO PER COORDINATORI ALLA SICUREZZA CANTIERI NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
Il presente corso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008.

6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(Allegato XIV D.Lgs. 81/2008)
Il presente corso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 comma 3 del D.Lgs. 81/08, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008.
Obiettivi
Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:
Illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento al settore delle costruzioni, e gli strumenti per garantire un adeguato aggiornamento in funzione della continua evoluzione normativa;
Far conoscere il ruolo dei soggetti del sistema di prevenzione, i loro compiti e le responsabilità;
Illustrare le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari organi preposti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Far conoscere i principali rischi trattati dal D.Lgs. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
Illustrare gli elementi metodologici per la valutazione dei rischi;
Acquisire competenze per l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze;
Verificare l’idoneità e la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS);
Acquisire le competenze per svolgere il proprio ruolo di coordinatore per la sicurezza;
Illustrare le responsabilità connesse al ruolo rivestito.
Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo
Durata minima: 120 ore

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.