comunicazioni amianto

Amianto: a chi inviare notifiche e piani di lavoro

LAVORI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Per gli adempimenti sull’amianto la comunicazione va inviata alla sola ASL competente per territorio. Questa scelta evita duplicazioni e resta valida in attesa della definizione finale delle competenze tra ASL e INL.

Fino a nuove istruzioni condivise, la regola è semplice: ASL unico destinatario per notifiche e piani di lavoro in materia di amianto. Ciò semplifica gli adempimenti, chiarisce i flussi e mantiene efficace il coordinamento istituzionale.

Perché questo chiarimento

Negli ultimi anni le competenze sulla salute e sicurezza si sono estese anche all’INL. Per garantire uniformità e coordinamento tra istituzioni è stato avviato un lavoro congiunto Stato–Regioni. Nell’attesa che siano fissati criteri definitivi di “ripartizione” per atti che richiedono pareri o autorizzazioni, continuano ad agire le ASL per questi specifici adempimenti.

Cosa fare in pratica (imprese e consulenti)

  • Notifica dei lavori con amianto: inviare un’unica comunicazione alla ASL competente prima dell’avvio delle attività.

  • Piano di lavoro: trasmettere il piano alla ASL con il preavviso previsto; nei casi di urgenza, indicare anche data e orario di avvio.

  • Nessun doppio invio: non è richiesto l’invio parallelo all’INL per questi due adempimenti.

  • Tracciabilità: conservare ricevute, protocolli e ogni richiesta/riscontro della ASL.

Buone pratiche organizzative

  • Aggiornare checklist interne e procedure indicando ASL come destinatario unico per notifica e piano.

  • Tenere un fascicolo amianto con: notifica/piano, ricevute PEC, cronologia contatti, richieste di integrazione, versioni aggiornate dei documenti.

  • Predisporre template per l’urgenza con campo orario e motivazioni.

Devo inviare copia anche all’INL?

No: per gli adempimenti su notifica e piano amianto l’invio alla sola ASL è sufficiente.

Chi rilascia i pareri/autorizzazioni in questa fase?
Le ASL continuano a rilasciarli, in attesa della definizione condivisa delle competenze.

Cosa rischio se invio a entrambi?
Nessun vantaggio: si generano duplicazioni e possibili disallineamenti. Meglio seguire la linea operativa indicata e gestire tutto con la ASL competente.

TESTO DELLA NOTA INL

Oggetto: Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”. Precisazioni.

In considerazione delle diverse segnalazioni pervenute a questa Direzione centrale concernenti l’inosservanza delle indicazioni previste dall’Accordo in oggetto, con particolare riferimento alle comunicazioni previste dagli artt. 250 e 256 del d.lgs. n. 81/2008 (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto), si precisa quanto segue.

Come è noto, la legge n. 215/2021 ha esteso la competenza dell’INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 per “organo di vigilanza” deve intendersi sia ASL che INL.

In attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in seno al Comitato ex art. 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stato costituito un tavolo tecnico, INL - Coordinamento Regioni, che ha proposto un documento approvato in Conferenza Stato Regioni, al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte.

In particolar modo, l’Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il summenzionato tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di “ripartizione” relativamente alle “competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge 215/2021” e che, “nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione”.

Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, ad oggi si adempie all’obbligo previsto dagli artt. 250 e 256 del d.lgs. n. 81/2008 con l’invio alla sola ASL delle relative comunicazioni.

SCARICA LA NOTA INL


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