Circolare INAIL n. 12 del 10 aprile 2026

Patente a crediti nei cantieri: cosa cambia con la Circolare INAIL n. 12 del 10 aprile 2026 e con il Decreto direttoriale INL n. 24/2026

Circolare INAIL n. 12 del 10 aprile 2026 e sul Decreto direttoriale INL 6 marzo 2026, n. 24

La disciplina della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili continua a completarsi con nuovi atti attuativi e chiarimenti operativi. In questo quadro si inserisce la Circolare INAIL n. 12 del 10 aprile 2026, che richiama e illustra il contenuto del Decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 marzo 2026, n. 24, dedicato alla costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente.

Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo pratico perché definisce, in modo strutturato, chi valuta le istanze di recupero dei crediti decurtati, quale sia la competenza territoriale, come debba essere presentata la domanda, quali misure possano essere richieste per recuperare i crediti e con quali tempi e modalità le Commissioni debbano operare.

In altri termini, il decreto rende concretamente operativo uno degli snodi più delicati dell’intero sistema della patente: il passaggio dal momento sanzionatorio a quello “riparativo”, cioè il percorso che consente a impresa o lavoratore autonomo di tornare a una dotazione di crediti sufficiente per poter continuare a operare legittimamente nei cantieri.

Con la Circolare INAIL n. 12 del 10 aprile 2026 e il relativo Decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, il sistema della patente a crediti compie un ulteriore passo avanti verso la piena operatività. Vengono infatti disciplinati in modo preciso la costituzione delle Commissioni territoriali, la competenza, la procedura di domanda, i criteri di valutazione, le misure riparative e il monitoraggio annuale.

Il quadro normativo di riferimento

La circolare INAIL riepiloga il quadro normativo su cui si innesta il decreto direttoriale. Il riferimento centrale resta l’articolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dedicato al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. A questo si affiancano il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 e le precedenti circolari INL già emanate sul tema, in particolare la circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 e la circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026.

La stessa circolare ricorda che la patente a crediti è entrata in vigore il 1° ottobre 2024 come sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con la finalità di rafforzare la prevenzione e selezionare operatori affidabili sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro. La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, suscettibile di decurtazione in caso di violazioni e di incremento in presenza di requisiti premiali; il mantenimento del punteggio minimo costituisce condizione necessaria per l’operatività nei cantieri.

La funzione del decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026

La circolare INAIL ha per oggetto proprio il decreto direttoriale INL n. 24/2026 e ne evidenzia la finalità essenziale: disciplinare la costituzione delle Commissioni territoriali competenti a valutare il recupero dei crediti della patente. Si tratta di Commissioni chiamate a intervenire nei casi previsti dall’articolo 27, comma 10, del D.Lgs. 81/2008, nei quali il recupero dei crediti fino a 15 è subordinato alla valutazione di un organo tecnico composto da rappresentanti di INL e INAIL, tenendo conto sia dell’adempimento dell’obbligo formativo sia della eventuale realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il punto è centrale: il recupero dei crediti non avviene in modo automatico, ma passa attraverso un procedimento valutativo che richiede un’istanza motivata, una istruttoria, una delibera della Commissione e una successiva verifica dell’effettivo adempimento delle misure prescritte.

La costituzione delle Commissioni territoriali

L’articolo 1 del decreto dispone che siano costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni territoriali previste dall’art. 7 del D.M. 18 settembre 2024, n. 132. La composizione è definita in modo puntuale e riflette una logica di integrazione tra funzioni ispettive e competenze tecnico-assicurative. In particolare, ciascuna Commissione è composta da:

  • il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o un dirigente delegato;
  • un funzionario INL esperto in salute e sicurezza sul lavoro;
  • il direttore regionale INAIL o un dirigente delegato;
  • un funzionario INAIL esperto in salute e sicurezza sul lavoro.

La circolare precisa, dal lato organizzativo interno INAIL, che le Direzioni regionali devono comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro i nominativi del direttore regionale e del dirigente delegato, nonché designare due funzionari, uno titolare e uno supplente, da individuare tra i professionisti della consulenza tecnica salute e sicurezza regionale o della consulenza tecnica per l’edilizia regionale. Questo chiarimento è molto importante perché traduce il dettato del decreto in indicazioni operative concrete per le strutture territoriali dell’Istituto.

La partecipazione di ASL e RLST

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). L’invito al RLST viene trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all’Organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale competente per settore, che provvede a comunicare il nominativo del rappresentante da invitare.

Questa previsione amplia il perimetro del confronto tecnico, pur lasciando il potere deliberativo ai componenti della Commissione. La presenza di ASL e RLST rafforza il profilo partecipativo e specialistico dell’istruttoria, soprattutto nei casi in cui le misure di recupero richiedano valutazioni concrete sulle violazioni accertate, sui fabbisogni formativi e sugli investimenti di prevenzione effettivamente pertinenti.

Segreteria, gratuità dell’incarico e linee guida

Il decreto assegna le funzioni di segreteria della Commissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Stabilisce inoltre che ai componenti e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti, fatta salva l’ordinaria disciplina delle missioni da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Sempre l’articolo 1 rinvia alle future Linee guida di INL e INAIL per ulteriori indicazioni applicative sulla individuazione dei partecipanti ai lavori della Commissione. Questo rinvio assume rilievo strategico, perché conferma che il sistema sarà progressivamente consolidato attraverso criteri uniformi condivisi a livello nazionale.

Ambito di competenza territoriale

L’articolo 2 del decreto stabilisce che la competenza della Commissione venga individuata in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti. Per le imprese straniere rileva la stabile organizzazione in Italia oppure, in mancanza, una delle sedi operative presenti sul territorio nazionale.

Una previsione particolarmente importante riguarda i casi delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Sicilia: per tali realtà territoriali, la competenza viene attribuita rispettivamente alle Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.

Questo criterio di competenza, ancorato alla sede o al domicilio del soggetto richiedente, mira a evitare incertezze e a concentrare il procedimento in un ambito territoriale predeterminato, favorendo uniformità amministrativa e certezza dei riferimenti procedurali.

Presentazione dell’istanza di recupero crediti

L’articolo 3 disciplina la richiesta di integrazione dei crediti. Impresa o lavoratore autonomo interessati devono trasmettere in via telematica alla segreteria della Commissione una istanza motivata di recupero crediti, allegando la documentazione utile. Il decreto menziona espressamente, tra i documenti allegabili, i provvedimenti sanzionatori e una relazione tecnica sulle misure adottate. È inoltre possibile allegare una proposta di Piano di recupero dei crediti e formulare richiesta di essere auditi.

Dal punto di vista operativo, questa impostazione suggerisce che l’istanza non debba essere meramente formale, ma debba contenere un vero e proprio dossier istruttorio, capace di dimostrare il nesso tra violazioni, misure correttive, formazione svolta o programmata e investimenti realizzati o da realizzare. Il richiedente, quindi, dovrà predisporre un’istanza tecnicamente robusta, documentata e coerente con le criticità che hanno determinato la decurtazione.

Convocazione e svolgimento delle riunioni

L’articolo 4 definisce le modalità di svolgimento delle riunioni. Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell’INL, anche in videoconferenza, secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale INL o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato. La convocazione avviene, di norma, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa.

Il decreto aggiunge che il calendario delle riunioni deve essere definito, ove possibile, tenendo conto dello specifico settore in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. La segreteria trasmette ai rappresentanti ASL e RLST la documentazione necessaria alla valutazione.

Si tratta di un passaggio rilevante, perché riconosce implicitamente la necessità di una lettura settoriale delle violazioni e delle misure riparative: il recupero dei crediti non può essere standardizzato in astratto, ma deve essere proporzionato e coerente con il contesto operativo e con il profilo di rischio concreto del soggetto richiedente.

Le misure per il recupero dei crediti

Il cuore sostanziale del decreto si trova nell’articolo 5, che disciplina il recupero dei crediti. La Commissione delibera gli adempimenti necessari affinché impresa o lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare a operare. Nel corso dell’istruttoria può essere attivato uno specifico confronto con il richiedente, nelle ipotesi individuate dalle future linee guida.

Le misure che la Commissione può richiedere sono essenzialmente tre:

  1. percorsi formativi specifici in materia di salute e sicurezza per i soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, oppure, se tali soggetti non sono più in forza, per il personale che svolge le stesse funzioni;
  2. percorsi formativi specifici per i lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri dove si sono verificate le violazioni, oppure, se non più presenti, per lavoratori addetti ad attività analoghe;
  3. realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, lettera a), del D.M. 18 settembre 2024, n. 132.

La circolare INAIL ribadisce gli stessi contenuti e sottolinea che gli adempimenti devono essere necessari e proporzionati al numero dei crediti da recuperare, sino a un massimo di 15. Specifica inoltre che le linee guida dovranno indicare contenuti minimi, durata e soggetti formatori, escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi, oltre a definire le tipologie di investimenti ammissibili e i criteri di proporzionalità rispetto ai crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.

Limiti quantitativi e recupero frazionato

Il decreto prevede che gli adempimenti siano proporzionali al numero di crediti da recuperare per riportare la patente almeno a 15 crediti. Stabilisce anche che la realizzazione degli adempimenti non possa comunque comportare un accredito superiore a 15 crediti. Inoltre, il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo dei crediti riassegnabili.

Questa impostazione è significativa sotto il profilo pratico, perché consente un meccanismo graduale e non necessariamente “tutto o niente”. Il recupero frazionato rappresenta una leva importante per favorire la regolarizzazione progressiva, soprattutto nei casi in cui gli investimenti o i percorsi formativi richiedano tempi tecnici non immediati.

Verifica finale e tempi della decisione

Una volta eseguiti gli adempimenti richiesti, impresa o lavoratore autonomo possono chiedere una nuova riunione della Commissione. In tal caso, il decreto stabilisce che la Commissione si riunisca, di norma, entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sull’effettiva realizzazione delle misure e procedere, in caso positivo, alla riassegnazione dei crediti.

Il procedimento, quindi, si articola in una prima fase di definizione delle prescrizioni riparative e in una seconda fase di verifica documentale e valutativa, all’esito della quale i crediti possono essere restituiti. Questo conferma la natura tecnico-amministrativa del sistema, che non si limita alla sanzione ma punta alla riqualificazione sostanziale dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Il monitoraggio annuale

L’articolo 6 del decreto attribuisce all’INL il compito di effettuare un monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali. In base agli esiti del monitoraggio e all’esperienza applicativa, l’Ispettorato potrà proporre l’aggiornamento delle disposizioni e la revisione delle linee guida.

La circolare INAIL richiama espressamente questo aspetto, mettendo in evidenza che il sistema è destinato a essere osservato e affinato nel tempo. Si tratta di una previsione coerente con il carattere innovativo della patente a crediti e con la necessità di verificare sul campo se i meccanismi riparativi siano davvero idonei a migliorare i livelli di prevenzione nei cantieri.

Profili pratici per imprese, lavoratori autonomi e consulenti HSE

Dal punto di vista operativo, la circolare e il decreto consegnano alcuni messaggi molto chiari.

Il primo è che il recupero dei crediti richiede una strategia documentale e tecnica ben costruita. Non basta chiedere il reintegro: occorre dimostrare di aver affrontato le cause della decurtazione con misure formative, organizzative e, ove necessario, anche strutturali o tecnologiche.

Il secondo è che il procedimento sarà inevitabilmente influenzato dalla qualità della relazione tecnica e della documentazione allegata. Un’istanza motivata, con cronologia degli eventi, analisi delle violazioni, evidenza degli interventi correttivi e proposta di piano di recupero, sarà molto più efficace rispetto a una domanda generica o descrittiva.

Il terzo è che la componente formativa assume un ruolo decisivo. Il decreto individua nella formazione dei responsabili e dei lavoratori uno degli strumenti principali di recupero. Ciò implica che le imprese dovranno prestare particolare attenzione alla coerenza dei corsi, alla tracciabilità della partecipazione, alla pertinenza rispetto alle violazioni contestate e alla documentazione finale utile in sede di verifica.

Il quarto è che anche gli investimenti in salute e sicurezza potranno diventare strumenti concreti di recupero crediti, purché ammissibili, proporzionati e coerenti con i criteri che saranno uniformati dalle linee guida. In prospettiva, questo potrà valorizzare interventi organizzativi, tecnologici o procedurali realmente incidenti sulla riduzione del rischio.

Valutazione complessiva

La Circolare INAIL n. 12/2026 ha il merito di rendere leggibile e sistematico il nuovo assetto definito dal decreto direttoriale INL n. 24/2026. Il quadro che emerge è quello di un sistema di recupero crediti non meramente burocratico, ma costruito su un equilibrio tra funzione sanzionatoria, funzione riparativa e controllo tecnico-istituzionale.

Le Commissioni territoriali diventano il luogo in cui si valuta se il soggetto che ha subito una decurtazione abbia realmente intrapreso un percorso credibile di rientro nella legalità prevenzionistica. In questo senso, il decreto rafforza il principio secondo cui la patente a crediti non deve essere letta solo come strumento punitivo, ma come meccanismo di qualificazione dinamica, fondato sulla capacità dell’impresa o del lavoratore autonomo di correggere gli assetti organizzativi e gestionali che hanno determinato la perdita di crediti.

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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

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