cause ostative al godimento dei benefici per violazioni in materia di lavoro e sicurezza
Decreto 22 giugno 2026: cause ostative al godimento dei benefici per violazioni in materia di lavoro e sicurezza

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026 assume particolare rilievo operativo per consulenti del lavoro, RSPP, datori di lavoro, professionisti HSE, uffici del personale e soggetti che assistono le imprese nella gestione degli incentivi normativi e contributivi. Il provvedimento individua, mediante l’Allegato A, le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono determinare una condizione ostativa alla fruizione dei benefici.
La disciplina si innesta nel sistema delineato dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Tale quadro normativo subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi al possesso del DURC, all’assenza di violazioni ostative, al rispetto degli altri obblighi di legge e all’applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per il consulente del lavoro e per il RSPP, il decreto non deve essere letto come un provvedimento meramente sanzionatorio, ma come un atto di raccordo tra disciplina prevenzionistica, compliance lavoristica e accesso agli incentivi. La norma rafforza infatti la logica secondo cui la fruizione di benefici pubblici non può essere disgiunta dalla regolarità sostanziale dell’impresa. Il possesso del DURC, pur continuando a rappresentare un presupposto centrale, non esaurisce più da solo il perimetro della verifica. Occorre considerare anche il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza, regolarità dei rapporti di lavoro, orario, riposi, corretta instaurazione dei rapporti, idoneità dei titoli abilitanti e assenza di provvedimenti definitivi per le violazioni indicate.
Il decreto, sotto il profilo tecnico, non introduce nuove fattispecie illecite. Esso opera invece una selezione di violazioni già previste dall’ordinamento e attribuisce a tali violazioni un ulteriore effetto giuridico: l’incidenza sulla regolarità utile ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. La violazione, pertanto, conserva la propria disciplina sanzionatoria originaria, ma diventa anche rilevante ai fini dell’accesso o del mantenimento di agevolazioni, esoneri, sgravi e incentivi.
La nozione di causa ostativa deve essere intesa come condizione impeditiva alla fruizione del beneficio. Essa non coincide necessariamente con la mera contestazione ispettiva o con il rilievo iniziale dell’organo di vigilanza. Il decreto richiede infatti che la violazione sia accertata con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo. Questo passaggio è fondamentale nella gestione professionale del rischio, poiché impone di distinguere tra contestazione, prescrizione, verbale unico, ordinanza-ingiunzione, procedimento penale, sentenza non definitiva e provvedimento ormai consolidato.
La definitività dell’accertamento rappresenta il presupposto tecnico per l’operatività della causa ostativa. In tale prospettiva, la semplice pendenza di un procedimento ispettivo o giudiziario non determina automaticamente l’effetto impeditivo. Tuttavia, per una corretta gestione consulenziale, la pendenza non può essere ignorata, poiché può evolvere in un provvedimento definitivo e incidere successivamente sulla fruizione dei benefici. È quindi opportuno che il consulente del lavoro, in coordinamento con l’RSPP e con l’eventuale ufficio legale, istituisca un sistema di monitoraggio delle contestazioni, delle prescrizioni impartite, degli adempimenti eseguiti, dei pagamenti effettuati, dei contenziosi instaurati e degli esiti definitivi.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda le ipotesi in cui la causa ostativa non opera. Il decreto prevede che l’effetto impeditivo non si produca quando il procedimento penale si estingue a seguito della prescrizione obbligatoria prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, oppure della prescrizione obbligatoria di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Lo stesso vale nei casi di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. Per il professionista, questo significa che la corretta gestione della fase prescrittiva e della regolarizzazione assume un rilievo determinante non solo ai fini dell’estinzione del reato, ma anche ai fini della conservazione della posizione utile alla fruizione dei benefici.
Il comma 1175-bis della legge n. 296/2006 completa il quadro, prevedendo che il diritto ai benefici resta fermo in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate, purché la regolarizzazione avvenga entro i termini indicati dagli organi di vigilanza. Per le violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici non può eccedere il doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. Questo principio introduce un criterio di proporzionalità e rende essenziale documentare in modo puntuale la tempestività e la completezza degli adempimenti regolarizzativi.
L’Allegato A al decreto individua le violazioni ostative e associa a ciascuna un periodo di non regolarità. La graduazione temporale è coerente con la gravità delle condotte e con il bene giuridico tutelato. Le violazioni più gravi determinano un periodo ostativo di ventiquattro mesi. Rientrano in questa fascia l’articolo 437 del codice penale, relativo alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, l’articolo 589, comma 2, del codice penale, riferito all’omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e l’articolo 603-bis del codice penale, relativo all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.
Questa prima area intercetta condotte di massima gravità, nelle quali la violazione non si limita a un inadempimento formale, ma incide direttamente su beni primari quali la vita, l’integrità fisica, la dignità del lavoratore e la prevenzione degli infortuni. Dal punto di vista dell’RSPP, la presenza di una contestazione riconducibile a tali fattispecie richiede un’analisi immediata del sistema di gestione della sicurezza, delle misure tecniche adottate, della catena delle responsabilità e dell’effettività dei presidi prevenzionistici. Dal punto di vista del consulente del lavoro, occorre invece valutare l’impatto potenziale sugli incentivi in corso e sulle agevolazioni richieste o programmate.
La fascia dei diciotto mesi riguarda l’articolo 590, comma 3, del codice penale, relativo alle lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Anche in questo caso il nesso tra evento lesivo e violazione prevenzionistica assume un peso determinante. Per gli operatori della sicurezza, la fattispecie impone una verifica non solo documentale, ma anche sostanziale, relativa alla reale attuazione delle misure di prevenzione e protezione, alla formazione erogata, alla vigilanza sui comportamenti, all’idoneità delle attrezzature e all’efficacia dell’organizzazione aziendale.
La fascia dei dodici mesi è particolarmente ampia e interessa numerose violazioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il decreto richiama disposizioni sanzionatorie del Testo Unico che, a loro volta, rimandano agli obblighi sostanziali in materia di salute e sicurezza. Per tale ragione, l’analisi professionale non può limitarsi al numero dell’articolo sanzionatorio, ma deve ricostruire l’obbligo violato, il soggetto destinatario, la natura della condotta omissiva o commissiva, l’eventuale prescrivibilità della contravvenzione e la possibilità di regolarizzazione nei termini assegnati.
Tra le violazioni del D.Lgs. 81/2008 che possono assumere rilievo ostativo per dodici mesi rientrano quelle sanzionate dall’articolo 55, relative agli obblighi generali del datore di lavoro e del dirigente. Si tratta, in particolare, di violazioni connesse alla valutazione dei rischi, alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, alla gestione delle emergenze, alla designazione degli addetti al primo soccorso e antincendio, alla cooperazione e coordinamento negli appalti, alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale e agli obblighi collegati al DUVRI.
Questa parte dell’Allegato A è di particolare interesse per RSPP e consulenti, poiché richiama il nucleo organizzativo del sistema prevenzionistico aziendale. L’omessa o inadeguata valutazione dei rischi, la mancata individuazione delle misure di prevenzione e protezione, la carenza formativa, l’inadeguata gestione delle emergenze o la mancata cooperazione negli appalti non devono essere considerate soltanto criticità interne al sistema sicurezza, ma anche fattori in grado di incidere sulla posizione economico-contributiva dell’impresa.
Sempre nella fascia dei dodici mesi rientrano le violazioni relative ai luoghi di lavoro, agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e ai locali sotterranei o semisotterranei, richiamate attraverso l’articolo 68 del D.Lgs. 81/2008. In questi casi l’attenzione professionale deve concentrarsi sulla corretta valutazione dei rischi ambientali, sulla salubrità dei luoghi, sulla presenza di atmosfere pericolose, sull’idoneità delle procedure di accesso, sulle misure di emergenza e soccorso e sulla qualificazione degli operatori.
L’articolo 87 del D.Lgs. 81/2008 introduce il rilievo ostativo delle violazioni in materia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e rischio elettrico. Questa area richiede verifiche puntuali sulla conformità delle attrezzature, sulla manutenzione, sui controlli periodici, sull’uso da parte di lavoratori formati o abilitati, sulla scelta e consegna dei DPI, sull’addestramento quando previsto e sulla valutazione del rischio elettrico. Per il RSPP, ciò implica la necessità di presidiare registri, verbali di controllo, libretti, attestazioni formative, procedure di lavoro e documentazione tecnica.
Il decreto richiama inoltre l’articolo 159 del D.Lgs. 81/2008, relativo alle violazioni nei cantieri temporanei o mobili. Le fattispecie interessate comprendono l’omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza, le violazioni degli obblighi dell’impresa affidataria, l’inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, le carenze nelle opere provvisionali, nei lavori in quota, negli scavi, nei ponteggi, nelle demolizioni, nelle protezioni contro le cadute dall’alto e nella gestione delle lavorazioni interferenti. Per i cantieri, l’impatto del decreto è particolarmente rilevante, poiché si somma alla disciplina della patente a crediti e alla crescente attenzione verso la qualificazione delle imprese esecutrici.
Le violazioni in materia di segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi e videoterminali, richiamate dagli articoli 165, 170 e 178 del D.Lgs. 81/2008, confermano che l’Allegato A non riguarda soltanto eventi infortunistici gravi o omissioni macroscopiche, ma anche settori della prevenzione spesso considerati secondari. L’assenza di segnaletica adeguata, la mancata informazione sul significato dei segnali, l’omessa valutazione della movimentazione manuale dei carichi, la carenza di misure organizzative o l’inadeguata gestione delle postazioni munite di videoterminale possono assumere rilievo ostativo se ricadono nelle fattispecie richiamate e risultano accertate con provvedimento definitivo.
Particolare attenzione merita l’articolo 219 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli agenti fisici. Le violazioni interessano la valutazione e gestione dei rischi derivanti da rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali. Per l’RSPP e per il consulente tecnico, ciò comporta la necessità di garantire valutazioni aggiornate, misurazioni o stime tecnicamente difendibili, corretta individuazione dei livelli di esposizione, adozione delle misure tecniche e organizzative, sorveglianza sanitaria ove prevista, informazione e formazione dei lavoratori e corretta gestione dei DPI, in particolare dei dispositivi di protezione dell’udito.
Gli articoli 262 e 282 del D.Lgs. 81/2008 richiamano invece le violazioni relative agli agenti chimici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, amianto e agenti biologici. Si tratta di ambiti ad alta complessità tecnica e documentale, nei quali la valutazione del rischio deve essere coerente con classificazione delle sostanze, schede di dati di sicurezza, modalità di esposizione, misurazioni ambientali, procedure di lavoro, registri degli esposti, sorveglianza sanitaria, piani di lavoro e misure di prevenzione specifiche. Per le imprese che operano in settori industriali, sanitari, laboratoriali, ambientali o di bonifica, la rilevanza ostativa di tali violazioni impone un controllo particolarmente rigoroso.
Sempre per il periodo di dodici mesi, l’Allegato A richiama le violazioni delle disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, relativo alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro nei lavori in sotterraneo. Anche se riferito a un ambito specialistico, il richiamo assume importanza per imprese impegnate in gallerie, pozzi, lavori sotterranei, scavi complessi e attività caratterizzate da rischi particolari quali atmosfere pericolose, ventilazione insufficiente, difficoltà di esodo, uso di esplosivi, trasporto interno e gestione delle emergenze.
Il periodo ostativo di otto mesi riguarda la violazione dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativa all’impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno. Per il consulente del lavoro, questa previsione impone un presidio rigoroso sulla documentazione relativa al permesso di soggiorno, alla sua scadenza, all’eventuale richiesta di rinnovo, alla validità del titolo e alla corretta instaurazione del rapporto. L’irregolarità del titolo di soggiorno non rileva soltanto sotto il profilo sanzionatorio, ma può incidere direttamente sulla posizione aziendale rispetto ai benefici.
Il periodo ostativo di sei mesi riguarda, da un lato, la disciplina della maxisanzione per lavoro sommerso prevista dall’articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e, dall’altro, la violazione dell’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 in materia di patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. La prima ipotesi riguarda l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La seconda riguarda l’operatività nei cantieri senza patente o documento equivalente, oppure con patente avente punteggio inferiore alla soglia minima prevista.
Per i consulenti del lavoro, la maxisanzione per lavoro sommerso rappresenta un’area di rischio direttamente collegata alla gestione delle comunicazioni obbligatorie, alla corretta qualificazione dei rapporti e alla tracciabilità dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Per gli RSPP e per i coordinatori della sicurezza, la disciplina della patente a crediti introduce invece un ulteriore livello di verifica nella qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere.
La fascia dei tre mesi riguarda le violazioni degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposo giornaliero e riposo settimanale, quando esse interessano almeno il venti per cento del totale della manodopera regolarmente impiegata. La previsione della soglia quantitativa conferma che il decreto attribuisce rilievo alla dimensione organizzativa della violazione. Non viene in evidenza soltanto il singolo episodio, ma una modalità gestionale dell’orario di lavoro idonea a incidere su una parte significativa della forza lavoro.
Sempre nella fascia dei tre mesi rientra la clausola residuale relativa a ogni altra violazione di carattere penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa previsione richiede particolare cautela interpretativa, poiché estende il sistema delle cause ostative anche a fattispecie non espressamente nominate nell’Allegato A, purché riconducibili al perimetro penale della materia lavoristica, sociale o prevenzionistica.
Dal punto di vista operativo, il decreto impone la costruzione di un sistema integrato di verifica. Il consulente del lavoro deve presidiare il DURC, la regolarità contributiva, le comunicazioni obbligatorie, la corretta applicazione contrattuale, la gestione degli orari, dei riposi, dei titoli di soggiorno e degli incentivi fruiti. L’RSPP deve invece presidiare il sistema prevenzionistico, la valutazione dei rischi, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, le attrezzature, i DPI, gli agenti fisici, chimici e biologici, i cantieri, gli appalti e la documentazione tecnica.
La gestione efficace delle cause ostative richiede un raccordo costante tra le due aree. In molte ipotesi, infatti, la violazione prevenzionistica produce conseguenze che escono dal perimetro strettamente HSE e incidono sulla posizione contributiva e agevolativa dell’impresa. Allo stesso modo, una violazione lavoristica, come il lavoro sommerso, l’impiego irregolare di lavoratori stranieri o la violazione dei riposi, può avere ricadute sulla valutazione complessiva della compliance aziendale.
Particolare rilievo assume la gestione degli appalti. Il committente, pur non essendo automaticamente responsabile di ogni violazione dell’appaltatore, deve considerare le cause ostative come elemento di qualificazione e monitoraggio della filiera. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale, la corretta gestione del DUVRI, la cooperazione e il coordinamento, l’acquisizione del DURC, la verifica della patente a crediti nei cantieri e l’inserimento di clausole contrattuali specifiche diventano strumenti essenziali di prevenzione del rischio.
Per le imprese che fruiscono di benefici normativi e contributivi, è opportuno predisporre un registro interno delle agevolazioni in godimento, collegando ciascun beneficio ai relativi requisiti di spettanza. Tale registro dovrebbe essere coordinato con un monitoraggio dei procedimenti ispettivi e sanzionatori, distinguendo le contestazioni non definitive dai provvedimenti definitivi e annotando eventuali prescrizioni, regolarizzazioni, oblazioni, pagamenti e archiviazioni. In assenza di una tracciabilità ordinata, il rischio è quello di non cogliere tempestivamente l’insorgenza di una causa ostativa o, al contrario, di rinunciare indebitamente a benefici che potrebbero essere conservati in presenza di regolarizzazione tempestiva.
Il decreto rafforza anche la necessità di una due diligence preventiva prima della richiesta o della fruizione di incentivi. Prima di applicare uno sgravio o un esonero, il professionista dovrebbe verificare non soltanto il DURC e il requisito occupazionale richiesto dalla specifica misura, ma anche l’assenza di provvedimenti definitivi rientranti nell’Allegato A, la corretta applicazione del contratto collettivo, la presenza di eventuali violazioni regolarizzate nei termini e l’eventuale esposizione a procedimenti pendenti suscettibili di incidere in futuro.
In tale contesto, l’attività dell’RSPP assume una funzione indiretta ma essenziale anche rispetto alla sostenibilità degli incentivi. Un sistema prevenzionistico incompleto, un DVR non aggiornato, una formazione non tracciata, una mancata valutazione di un rischio specifico o l’assenza di procedure documentate possono, in caso di accertamento definitivo, trasformarsi in fattori ostativi alla fruizione dei benefici. La sicurezza sul lavoro, quindi, non è più soltanto un ambito di prevenzione del danno e della responsabilità penale, ma diventa anche una componente della compliance economico-contributiva dell’impresa.
Un profilo tecnico da monitorare riguarda le future istruzioni amministrative. Saranno particolarmente rilevanti eventuali indicazioni del Ministero del lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL in merito alla decorrenza del periodo ostativo, alle modalità di verifica, al coordinamento con il DURC, agli effetti sui benefici già fruiti, alle modalità di recupero e al trattamento dei casi di regolarizzazione. Fino all’adozione di chiarimenti specifici, appare prudente adottare un approccio conservativo, fondato su documentazione completa, tracciabilità degli adempimenti e valutazione caso per caso.
Merita infine attenzione il riferimento, nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, alle ordinanze-ingiunzione definitive mediante richiamo all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 indicata come “n. 698”. Considerata la rilevanza pratica del riferimento normativo, è opportuno verificare eventuali rettifiche, errata corrige o chiarimenti ufficiali. Per i professionisti, tale aspetto non è secondario, poiché l’individuazione corretta dei provvedimenti definitivi è presupposto indispensabile per stabilire se la causa ostativa sia effettivamente operante.
Il Decreto 22 giugno 2026 sulle cause ostative non modifica direttamente gli articoli o i commi del D.Lgs. 81/2008. Il decreto si limita a individuare, nell’Allegato A, quali violazioni già previste dall’ordinamento costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi. Infatti l’art. 1 del decreto stabilisce che sono individuate nell’Allegato A le violazioni rilevanti, comprese quelle in materia di salute e sicurezza, e che tali violazioni rilevano quando accertate con provvedimenti definitivi.
Quindi, rispetto al D.Lgs. 81/2008, il Decreto 22 giugno 2026 non riscrive il Testo Unico, ma richiama alcune disposizioni sanzionatorie già presenti nel decreto 81. In particolare, l’Allegato A richiama, per il periodo ostativo di 12 mesi, le violazioni di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Richiama inoltre, per il periodo ostativo di 6 mesi, l’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008.
Di seguito una tabella estesa dell’Allegato A: oltre al riferimento normativo e al periodo ostativo, aggiungo la descrizione concreta della violazione. Per il D.Lgs. 81/2008 occorre considerare che l’Allegato A richiama spesso articoli sanzionatori, i quali rinviano a loro volta agli obblighi sostanziali violati. Le violazioni rilevano come cause ostative quando risultano accertate con provvedimenti definitivi, secondo il decreto.