Al.Pi.Ris.Ch. 2026
Una proposta tecnica non ufficiale che conserva l’impianto regionale e aggiorna la gestione delle classificazioni CLP, dei reprotossici e delle nuove classi di pericolo

Il metodo Al.Pi.Ris.Ch. – Algoritmo Piemontese Rischio Chimico, Revisione 02 del settembre 2016, continua a rappresentare un riferimento operativo importante per la valutazione semiquantitativa del rischio chimico per la salute.
Il modello regionale organizza in maniera strutturata la relazione tra pericolosità dell’agente, quantità impiegata, durata dell’esposizione, stato fisico, condizioni del processo, caratteristiche dell’impianto, protezioni tecniche ed eventuali dati di monitoraggio.
Il motivo per cui si rende necessario proporre un adattamento al 2026 non è quindi il venir meno della validità delle matrici o della logica generale del metodo. La necessità nasce dal fatto che, dopo il 2016, sono cambiati:
il sistema di classificazione delle sostanze e delle miscele;
le informazioni riportate nelle schede di dati di sicurezza;
le classi di pericolo riconosciute dal CLP;
il trattamento normativo delle sostanze tossiche per la riproduzione;
le regole di comunicazione e aggiornamento dei pericoli.
Alla data odierna, la pagina istituzionale della Regione Piemonte continua a rendere disponibile il modello Al.Pi.Ris.Ch. Rev. 02 del settembre 2016. La Regione precisa inoltre che eventuali software sviluppati da soggetti terzi non devono essere considerati sistemi ufficialmente riconosciuti o validati dall’amministrazione regionale. L’espressione “Al.Pi.Ris.Ch. 2026” deve pertanto essere intesa come denominazione editoriale di una proposta tecnica di adattamento, non come nuova revisione ufficiale del metodo piemontese.
Il metodo ufficiale Al.Pi.Ris.Ch. del 2016
Il documento regionale è rivolto alla valutazione del rischio chimico per la salute nell’ambito del Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/2008.
Non è destinato a valutare direttamente:
incendio ed esplosione;
incompatibilità chimiche;
incidenti e dispersioni accidentali;
rischi per l’ambiente;
gli obblighi specifici previsti per cancerogeni e mutageni.
La pagina regionale indica infatti che il modello riguarda gli agenti chimici, con esclusione delle sostanze cancerogene e mutagene dal campo ordinario di applicazione dell’algoritmo.
La metodologia distingue due vie principali.
La via inalatoria considera la gravità del possibile danno, la durata e il livello di esposizione. Quest’ultimo può essere stimato attraverso le condizioni di impiego oppure ricavato da misure ambientali o biologiche.
La via cutanea considera la quantità, la modalità di contatto, la superficie interessata e la durata.
Quando entrambe le vie sono presenti, il metodo consente di ottenere un indice cumulativo, destinato a rappresentare il contributo congiunto dell’esposizione inalatoria e cutanea.
Le quattro matrici numeriche, le classi della quantità, le classi della durata e le soglie finali costituiscono il nucleo del metodo ufficiale e rimangono utilizzabili anche nella proposta 2026.
Perché il metodo del 2016 non può essere applicato nel 2026 senza alcuna verifica
Il superamento delle frasi R
Nel 2016 il documento regionale riportava ancora, per ragioni legate alla fase transitoria, riferimenti sia alle indicazioni CLP sia alle precedenti frasi R.
Una metodologia destinata all’impiego corrente deve invece utilizzare come normale fonte di ingresso:
le indicazioni H;
le indicazioni EUH;
le notazioni cutanee;
i valori limite di esposizione professionale;
le informazioni aggiornate della SDS.
L’eliminazione delle frasi R non cambia le matrici o il funzionamento dell’algoritmo. Rende semplicemente il sistema coerente con la classificazione utilizzata nelle schede di dati di sicurezza attuali.
Le nuove classi CLP assenti nel 2016
Il Regolamento delegato (UE) 2023/707 ha introdotto nuove classi di pericolo riguardanti:
gli interferenti endocrini per la salute umana;
gli interferenti endocrini per l’ambiente;
le proprietà PBT e vPvB;
le proprietà PMT e vPvM.
Il regolamento ha associato a queste classi nuove indicazioni:
EUH380 ed EUH381, relative all’interferenza endocrina per la salute umana;
EUH430 ed EUH431, relative all’interferenza endocrina per l’ambiente;
EUH440 ed EUH441, relative alle proprietà PBT e vPvB;
EUH450 ed EUH451, relative alle proprietà PMT e vPvM.
Nel 2026 queste classificazioni non rappresentano più una questione teorica. Il regolamento prevede l’applicazione delle nuove classi alle sostanze dal 1° maggio 2025 e alle miscele dal 1° maggio 2026, mantenendo periodi transitori per i prodotti già immessi sul mercato. Per alcune sostanze il periodo transitorio arriva al 1° novembre 2026, mentre per determinate miscele arriva al 1° maggio 2028.
Ne consegue che nel 2026 possono coesistere:
SDS già aggiornate alle nuove classi;
SDS ancora legittimamente soggette al periodo transitorio;
prodotti riclassificati;
prodotti per i quali è necessario verificare la disponibilità di una SDS più recente.
Il metodo del 2016 non contiene criteri per collocare EUH380–EUH451 nella scala di gravità. Ignorare tali indicazioni o attribuire loro un valore senza documentarlo produrrebbe una valutazione non trasparente.
L’impatto del D.Lgs. 135/2024 sui reprotossici
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 ha recepito la direttiva (UE) 2022/431 e ha esteso la disciplina del Titolo IX, Capo II, del D.Lgs. 81/2008 alle sostanze tossiche per la riproduzione interessate dalla nuova definizione normativa.
Il Capo II è oggi denominato “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione”.
Questa modifica rende necessario distinguere nettamente:
il risultato numerico prodotto dall’algoritmo;
la qualificazione normativa dell’agente;
gli obblighi specifici applicabili al datore di lavoro.
Una sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B non può essere trattata semplicemente come un normale agente del Capo I al quale assegnare un punteggio e una classe conclusiva.
Il risultato numerico può rimanere utile per descrivere lo scenario espositivo, ma non deve essere impiegato per:
dichiarare automaticamente il rischio irrilevante;
escludere la sostituzione;
escludere il sistema chiuso;
escludere la minimizzazione dell’esposizione;
disapplicare gli obblighi specifici del Capo II.
Il principio della proposta Al.Pi.Ris.Ch. 2026
L’adattamento non dovrebbe modificare silenziosamente il metodo originale.
La proposta più corretta consiste nell’offrire due modalità chiaramente separate.
Modalità “Metodo ufficiale 2016”
Questa modalità conserva il modello regionale nei limiti dell’implementazione software.
Rimangono invariati:
le classi della quantità;
le classi della durata;
i criteri relativi allo stato fisico;
i correttivi per impianto e processo;
i correttivi delle protezioni tecniche;
le quattro matrici numeriche;
il percorso stimato e misurato;
le soglie delle classi finali;
il cut-off previsto dal documento regionale;
la regola sui sensibilizzanti delle vie respiratorie.
Il report deve indicare chiaramente che è stato utilizzato il metodo regionale Rev. 02 del 2016.
Modalità “Adattamento tecnico 2026”
Questa modalità conserva il nucleo ufficiale, ma aggiunge regole per:
gestire le nuove classificazioni CLP;
distinguere pericoli sanitari e ambientali;
riconoscere i reprotossici soggetti al Capo II;
separare gravità inalatoria e cutanea;
limitare prudenzialmente il cut-off;
registrare le modifiche manuali;
versionare SDS, valutazione e motore metodologico.
Il report deve specificare che si tratta di una proposta non ufficiale, adottata sotto la responsabilità del valutatore.
Che cosa rimane conforme al metodo del 2016
La struttura generale del rischio
Restano distinti:
rischio inalatorio;
rischio cutaneo;
rischio cumulativo.
La scala della quantità
La quantità giornaliera per addetto continua a essere collocata nelle cinque classi previste dal modello.
La durata dell’esposizione
Restano le quattro classi di durata previste dalla metodologia regionale.
Lo stato fisico
Rimangono i correttivi ufficiali:
gas: incremento massimo previsto per lo stato fisico;
liquido: volatilità bassa, media o alta;
solido: pellet, granulare o polvere fine;
più stati fisici non valutabili nel dettaglio: incremento prudenziale massimo.
Le condizioni dell’impianto e del processo
Rimangono i correttivi relativi a:
ciclo chiuso;
confinamento;
depressione;
carico e scarico;
processo aperto;
pressione;
energia meccanica;
apporto termico;
ventilazione generale;
aspirazione localizzata.
Le matrici
Le quattro matrici rimangono numericamente invariate.
La prima collega durata ed esposizione inalatoria.
Le successive collegano quantità, modalità di contatto, superficie esposta, durata ed esposizione cutanea.
La classificazione finale
Restano le classi:
irrilevante;
modesto;
medio;
alto;
molto alto.
La regola sui sensibilizzanti respiratori
La presenza di H334 impedisce di considerare il rischio irrilevante, indipendentemente dal valore numerico. Questa non è una modifica 2026, ma una regola già presente nel modello regionale.
Che cosa viene aggiunto o variato nel 2026
Eliminazione delle frasi R
La modalità aggiornata utilizza esclusivamente H ed EUH.
La modifica interessa gli input e non altera matrici, quantità, durata o classi finali.
Gravità inalatoria e cutanea separate
Il metodo regionale presenta criteri distinti per le due vie. La proposta 2026 traduce questa distinzione in due valori autonomi.
La gravità inalatoria viene applicata al rischio inalatorio.
La gravità cutanea viene applicata al rischio cutaneo.
Questo evita, ad esempio, che una classificazione specificamente cutanea produca automaticamente la stessa gravità per inalazione o viceversa.
Ogni modifica manuale deve riportare:
valore automatico;
valore applicato;
motivazione;
fonte;
autore;
data.
Gestione dei cancerogeni, mutageni e reprotossici 1A/1B
In presenza di classificazioni riconducibili alle categorie più elevate, la modalità 2026:
esclude il cut-off;
blocca la conclusione di irrilevanza;
attiva il richiamo al Titolo IX, Capo II;
mantiene l’indice numerico come informazione complementare;
richiede la verifica della sostituzione;
richiede la verifica del sistema chiuso;
richiede la minimizzazione dell’esposizione;
richiede la documentazione degli obblighi specifici.
La proposta non trasforma quindi una prescrizione normativa in un semplice aumento numerico: separa chiaramente l’indice dalla conseguenza giuridica.
Gestione delle categorie sospette
Le indicazioni H341, H351 e H361 rappresentano categorie sospette.
La proposta:
conserva la gravità prevista dal metodo 2016;
genera un avviso di elevata criticità;
non assimila automaticamente la categoria 2 alle categorie 1A e 1B;
può escludere prudenzialmente il cut-off, dichiarando che si tratta di una scelta non ufficiale.
Gestione separata di H362
H362 riguarda gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento.
La proposta:
mantiene il livello di gravità previsto dal metodo 2016;
genera un flag specifico;
richiama la valutazione delle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento;
non assimila automaticamente H362 a una sostanza reprotossica 1A o 1B.
Come vengono trattati gli interferenti endocrini per la salute
EUH380
La proposta assegna prudenzialmente una gravità sanitaria massima, limitatamente alle vie di esposizione concretamente plausibili.
Inoltre:
esclude il cut-off;
impedisce la conclusione automatica di irrilevanza;
genera un avviso di sostituzione e controllo rafforzato;
evidenzia che il criterio è non ufficiale.
Il ragionamento si basa sull’elevata rilevanza sanitaria della categoria 1 e sull’analogia prudenziale con le classi più severe già presenti nella scala Al.Pi.Ris.Ch.
Questa attribuzione non significa che EUH380 sia giuridicamente equivalente a H360. Significa che, ai soli fini dell’adattamento semiquantitativo, viene proposta la collocazione nella fascia massima.
EUH381
La proposta assegna una gravità sanitaria elevata.
Inoltre:
esclude prudenzialmente il cut-off;
impedisce l’irrilevanza automatica;
genera un avviso specifico;
registra la natura non ufficiale dell’attribuzione.
Il ragionamento si basa sull’analogia con altre classificazioni sanitarie sospette già collocate nella fascia elevata del metodo originario.
Come vengono trattate le classi esclusivamente ambientali
EUH430 ed EUH431
Queste indicazioni riguardano l’interferenza endocrina per l’ambiente.
Nella proposta 2026:
non aumentano automaticamente la gravità sanitaria;
attivano un flag ambientale;
generano una sezione separata nel report;
richiedono una verifica REACH e ambientale;
impediscono di interpretare l’eventuale irrilevanza sanitaria come irrilevanza ambientale.
EUH440 ed EUH441
Queste indicazioni identificano proprietà PBT e vPvB.
La proposta:
non le converte automaticamente in gravità inalatoria o cutanea;
segnala persistenza e bioaccumulo;
richiama sostituzione, gestione dei rifiuti, scarichi e sversamenti;
mantiene separata la valutazione ambientale.
EUH450 ed EUH451
Queste indicazioni riguardano proprietà PMT e vPvM.
La proposta:
non modifica automaticamente il punteggio sanitario;
segnala mobilità e contaminazione persistente delle risorse idriche;
richiede attenzione alla gestione ambientale;
evita una sovrapposizione impropria tra rischio per il lavoratore e pericolo ambientale.
Il Regolamento 2023/707 distingue espressamente le classi per la salute dalle classi ambientali; la proposta 2026 mantiene la stessa separazione concettuale.
Il cut-off nella proposta 2026
La modalità ufficiale applica il cut-off secondo il documento regionale.
La modalità adattata introduce esclusioni aggiuntive.
Il cut-off viene escluso automaticamente in presenza di:
H334;
cancerogeni, mutageni e reprotossici 1A/1B;
EUH380;
EUH381;
dati misurati incompatibili con una condizione di irrilevanza.
Per H341, H351, H361 e H362 può essere applicata un’esclusione prudenziale, che deve essere indicata come non ufficiale.
Le sole classi ambientali non devono invece aumentare automaticamente il rischio sanitario. Il report deve precisare che un eventuale cut-off riguarda esclusivamente la salute dei lavoratori.
L’aggiornamento della volatilità
La proposta 2026 non cambia i tre livelli previsti dal metodo.
Conserva:
volatilità bassa;
volatilità media;
volatilità alta.
La novità consiste nella digitalizzazione della Figura 2.
La web app può:
acquisire la temperatura di ebollizione;
acquisire la temperatura di esercizio;
posizionare il punto sul grafico;
proporre il livello di volatilità;
riportare il correttivo applicato;
consentire una modifica manuale motivata.
Per una miscela con intervallo di ebollizione devono essere documentati:
il valore iniziale;
il valore prudenziale utilizzato;
l’eventuale valore rappresentativo scelto dal valutatore;
la motivazione della scelta.
Il rischio stimato e il rischio misurato
Il percorso stimato continua a essere utilizzato quando non sono disponibili misure rappresentative.
Il percorso misurato viene utilizzato quando sono presenti:
monitoraggi ambientali;
valori di breve durata o di picco;
monitoraggi biologici;
valori limite adeguati e aggiornati.
Nella proposta 2026 il report deve conservare:
numero delle misure;
tipo di limite;
valore utilizzato;
fonte;
criterio statistico;
data del campionamento;
rappresentatività dello scenario.
Versionamento e tracciabilità
Una metodologia aggiornata non dovrebbe limitarsi al calcolo.
Ogni valutazione dovrebbe registrare:
data della valutazione;
data e revisione della SDS;
indicazioni H ed EUH utilizzate;
modalità 2016 o 2026;
versione del motore;
riferimenti normativi applicati;
modifiche manuali;
autore delle modifiche;
motivazione;
data prevista per il riesame.
La revisione del CLP introdotta dal Regolamento (UE) 2024/2865 e la successiva modifica delle date applicative operata dal Regolamento (UE) 2025/2439 rafforzano l’esigenza di gestire le regole per versioni e per data di efficacia, evitando di presentare come già obbligatorie disposizioni soggette a decorrenze differite.
Casistiche particolari considerate
Sensibilizzante respiratorio con indice basso
Il valore numerico viene calcolato, ma il giudizio resta almeno non irrilevante.
Reprotossico 1A/1B con esposizione minima
Il valore matematico può essere contenuto, ma non elimina gli obblighi del Capo II.
Categoria 2
Il sistema genera un alert senza dichiarare automaticamente l’applicazione del regime previsto per 1A/1B.
Interferente endocrino per la salute
Viene applicata la gravità prudenziale proposta e viene dichiarata la natura non ufficiale della scelta.
Sostanza esclusivamente PBT o PMT
Non viene attribuito automaticamente un punteggio sanitario. Viene generato un alert ambientale.
SDS non aggiornata alle nuove classi
Il sistema segnala la necessità di verificare il periodo transitorio e la disponibilità di una revisione più recente.
Più stati fisici
Viene applicato il criterio ufficiale di non valutabilità nel dettaglio.
Più agenti contemporanei
La valutazione non deve limitarsi a singole schede isolate. Deve considerare la possibile combinazione degli agenti, l’omogeneità degli effetti e lo scenario complessivo.
Come utilizzare correttamente la proposta 2026
Per utilizzare l’adattamento è necessario inserire nel DVR o nella relazione:
il riferimento al modello ufficiale del 2016;
la modalità utilizzata;
le parti rimaste conformi;
le modifiche non ufficiali;
la motivazione delle modifiche;
il trattamento delle nuove EUH;
la distinzione tra pericoli sanitari e ambientali;
il trattamento di CMR e reprotossici;
le regole applicate al cut-off;
la versione della SDS;
le eventuali modifiche manuali.
La scelta metodologica deve essere valutata, secondo competenze e ruoli, da:
datore di lavoro;
RSPP;
medico competente;
RLS o RLST;
eventuale igienista industriale o consulente specialista.
Condividere il ragionamento non significa accettare genericamente il software. Significa esaminare le regole aggiunte e ritenerle adeguate allo specifico contesto.
Disclaimer
Al.Pi.Ris.Ch. 2026 non è una revisione ufficiale della Regione Piemonte.
Il riferimento ufficiale rimane il modello Al.Pi.Ris.Ch. Rev. 02 del settembre 2016.
La modalità adattata introduce criteri tecnici non ufficiali relativi a:
nuove classi CLP;
interferenti endocrini;
reprotossici;
separazione dei pericoli ambientali;
limitazioni prudenziali del cut-off;
versionamento e tracciabilità.
La web app o il foglio Excel:
non sostituiscono il giudizio professionale;
non sostituiscono le SDS;
non sostituiscono i monitoraggi;
non sostituiscono i valori limite;
non sostituiscono la sorveglianza sanitaria;
non sostituiscono gli obblighi del Titolo IX, Capo II;
non costituiscono parere legale, sanitario o tossicologico.