TABELLA REATI-PRESUPPOSTO 231/01 AGGIORNATA

Aggiornamento

E' possibile scaricare la Tabella Reati con le fattispecie di reato presupposto della Responsabilità ex D.Lgs. 231/01 introdotte fino a Dicembre 2019 incluso l'art. 25-quinquiedecies, realizzata e resa disponibile da Asso231.

In data 24 dicembre u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D.Lgs. 231/01.

La Legge è entrata in vigore il 25 dicembre u.s.

L'articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari" prevede la responsabilità dell'ente per i seguenti delitti:

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote); 
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote); 
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote); 
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000  (sanzione pecuniaria fino a 500 quote); 
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote); 
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote). 

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopraindicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 

E' inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 231/01: 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fonte: Asso231

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