Sicurezza Agricoltura e selvicoltura

Linee guida e pubblicazioni

Se la normativa di prevenzione rappresenta uno strumento utile per attuare iniziative e controlli da parte del servizio pubblico in determinate tipologie di aziende agricole e forestali, più difficile è raggiungere quella altissima percentuale di imprese familiari e di hobbisti che costituiscono l'ossatura produttiva in Toscana. Perciò, accanto ad azioni di vigilanza e controllo è necessario affiancare una costante attività di informazione e promozione della salute.

Se pur alcune pubblicazioni hanno qualche anno riportano comunque utilissime informazioni

In materia di salute e sicurezza dei lavoratori non si può improvvisare e l'informazione, la formazione e l'addestramento sono strumenti fondamentali di prevenzione anche nel comparto forestale.
L'analisi degli infortuni dimostra che nei cantieri forestali molti infortuni sono causati da errore umano, da una cattiva organizzazione del lavoro e da una scarsa conoscenza dei rischi.
Questo manuale vuole costituire un giusto punto di equilibrio tra gli interessi della produzione e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La pubblicazione vede la collaborazione di esperti provenienti dal mondo accademico, impegnati nella ricerca volta ad incrementare la resa lavorativa, ed esperti dei dipartimenti di prevenzione delle USL toscane, che analizzano sotto il profilo del rischio le modalità operative messe in atto nei cantieri forestali.

Linee guida e pubblicazioni

Linee guida per la prevenzione e sicurezza nei lavori forestali in Toscana ►►
 
Linee guida adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti di cui all'Allegato V del D. Lgs. 81/08 ►►
 
 
Indirizzi operativi regionali sicurezza e salute nei cantieri forestali ►►


 Filiera bosco legna energia. Elementi di sicurezza sul lavoro. Cippatrici

 
Filiera bosco legno energia, elementi di sicurezza sul lavoro. Gru a cavo 

Filiera bosco legno energia, elementi di sicurezza sul lavoro. Harvester 


SICUREZZA e SALUTE nei CANTIERI FORESTALI (video completo)

F.A.Q REGIONE TOSCANA


Di seguito sono riportate le risposte ai quesiti posti dagli operatori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Usl al Gruppo regionale "Tutela della salute dei lavoratori in agricoltura e selvicoltura "  circa l'interpretazione applicativa del D.Lgs. 81/2008.


Riferimento comunitario per ULA- art. 4 comma 4 D. Lgs. 81/2008
Per la applicazione del computo riportato nell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i a quale determinazione CEE si deve far riferimento? 
Il riferimento comunitario aggiornato è la raccomandazione 2003/361/CE recepito dal e Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.
Prot. n. AOOGRT/307528/Q.100.70 del 26.11.2009 - 
 
Sulla impresa familiare - art. 21 D.Lgs. 81/2008
In merito alle esenzioni dall'applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 81/2008, indicate all'art. 21 del decreto stesso per le imprese familiari ai sensi dell'art. 230-bis del CC, si chiede se un'impresa individuale in cui presta il proprio lavoro e partecipa agli utili anche il fratello del titolare dell'impresa stessa, secondo regolare atto scritto, possa essere ritenuta un impresa familiare esente secondo il citato art. 21 da alcuni obblighi, tra cui la nomina del RSPP, del RLS e delle figure di addetto alla lotta agli incendi e al pronto soccorso".
L'impresa familiare è un impresa individuale alla quale partecipano i parenti entro il terzo grado dell'imprenditore e gli affini entro il secondo grado; i familiari non sono né soci, né dipendenti ma collaboratori e come tali hanno diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili in proporzione al lavoro prestato.
Tale istituto è specificamente regolato dall'art. 230/bis del c.c. e presenta le seguenti caratteristiche:
- l'impresa viene gestita in forma individuale
- il familiare effettivamente presta la sua attività in modo continuativo e prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte all'esterno dell'impresa, esclusivamente nell'impresa e senza che sia configurabile alcun tipo di rapporto (es. lavoratore dipendente).
Nel caso specifico se l'impresa individuale presenta le caratteristiche di cui sopra è da ritenersi un'impresa familiare.
Prot. AOOGRT/307500/Q.100.70 del 26.11.2009 -


Attività di formazione dei lavoratori e collaborazione comitati paritetici art. 37 comma 12 D. lgs. 81/2008


Il d.lgs 106, nell'ambito dell'attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, all'art. 37, comma 12, stabilisce che tale formazione deve essere somministrata in collaborazione con i comitati paritetici ove presenti pertanto si chiedono indicazioni su come agire nel caso di assenza di questi; si chiede inoltre una specifica del significato da dare alla dizione "in collaborazione".
L'art. 37 comma 12 al quale si fa riferimento nel quesito cita che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione dei comitati paritetici e non esplicita soluzioni alternative in caso di assenza come invece viene fatto al comma 7 bis) dello stesso articolo che è inerente la formazione dei dirigenti e preposti; nel comma 7 bis) infatti si rimanda alle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori nel caso in cui i comitati paritetici non siano presenti.
In attesa di chiarimenti a livello nazionale per la corretta applicazione del comma 12, per il settore agricoltura dove effettivamente possano al momento verificarsi casi di assenza su alcuni territori dei comitati paritetici si ritiene che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba avvenire anche in assenza dei comitati paritetici.
Per quanto riguarda la definizione della collaborazione per la attività formativa dei lavoratori e dei loro rappresentati richiamata nell'art. 37 comma 12 gli ambiti della collaborazione si ricavano dall' art. 51 comma 3 bis) in cui si recita che gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione e dall'art. 2 comma ee) in cui si individuano come sede privilegiata per la programmazione di attività formative, pertanto qualora i comitati paritetici siano presenti la collaborazione riguarderà gli aspetti della programmazione, svolgimento, promozione ed è opportuno che vengano coinvolti tramite una dettagliata informativa.
Prot. AOOGRT/0307495/Q.100.70
 
Contratti di lavoro con aziende terze
Propongo all'attenzione i seguenti due casi in cui le aziende stipulano contratti di lavoro con altre aziende terze, in merito a specifici impegni di produzione o di lavoro, e la cui componente principale e comune è che le imprese alle quali è affidato il lavoro operano in ambienti e con attrezzature di proprietà della propria committente, per avere indicazioni sui necessari adempimenti da attuare.
Nello specifico: è possibile che
- fra aziende agricole siano sottoscritti contratti di affitto come, ad esempio, spazi della cantina, con attrezzature ad uso promiscuo (ciò da parte di entrambi i due soggetti): in questo caso abbiamo operatori di altre aziende che vinificano nei tini concessi ad uso proprio (in virtù del contratto di affitto), ma la lavorano con attrezzature impiegate anche da dipendenti dell'azienda committente
- fra aziende produttive in genere, dove invece che commissionare lavorazioni all'esterno, stipulano accordi per cui i dipendenti dell'azienda che ha in affidamento il lavoro specialistico, operano negli spazi e con le attrezzature della committente, ed anche in questo caso le attrezzature sono usate da entrambi i soggetti.
Una precisazione: nel settore agricolo il problema si pone anche nelle occasioni in cui il compartecipante prende in gestione una superficie per la raccolta delle olive, e l'azienda a lui fornisce: scale, teli, cassette ed a volte agevolatori.
Nel quesito vengono individuate due situazioni:
1- nella prima ci troviamo di fronte ad un'azienda che, attraverso un contratto di affitto, concede ad un'altra l'utilizzo di locali ed attrezzature
2- nella seconda abbiamo l'affidamento di lavori a terzi che svolgono tali attività per conto dell'azienda committente, utilizzando anche attrezzature dell'azienda committente
Nel primo caso l'azienda che concede in affitto locali, impianti ed attrezzature dovrà dichiarare, il buono stato ed il rispetto delle norme di sicurezza per quanto concesso in uso. I beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, devono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione (art.23 del D.lgs 81/2008).
Chi concede in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di normative di prodotto, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza (art.72 D.lgs 81/08, all. V).
Chi concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore dovrà inoltre ricevere, dalla ditta utilizzatrice, una dichiarazione con l'indicazione dei lavoratori incaricati del loro utilizzo e della formazione specifica per l'utilizzo in sicurezza di tale attrezzatura ricevuta da tali lavoratori (art.72 d.lgs 81/08).
Dovranno essere inoltre regolamentate le modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature, al fine di evitare problemi di sicurezza ed igiene del lavoro derivanti dalla presenza di due attività in un unico ambiente.
In questo primo caso non siamo nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. lgs 81/2008 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, e quindi viene meno l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'azienda con cui viene stipulato il contratto di affitto, e del documento di valutazione dei rischi da interferenze.
Il documento di valutazione del rischio delle due aziende dovrà evidenziare le misure adottate al fine di ridurre o eliminare i rischi che possono presentarsi in una tale situazione lavorativa.
Nel secondo caso si tratta di una attività in regime di appalto od opera. Quindi ne deriva la necessità di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'azienda a cui viene affidato il lavoro e l'obbligo di effettuare una valutazione delle possibili interferenze ed elaborare il documento previsto dall' art. 26 del D.lgs 81/2008 (DUVRI).
Anche in questo caso il datore di lavoro che concede in uso macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di normative di prodotto, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza (art.72 D.lgs 81/08, all. V).
Qualora si conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore si dovrà richiedere, alla ditta utilizzatrice, una dichiarazione dalla quali risultino i lavoratori incaricati del loro utilizzo e la formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro ricevuta da tali lavoratori (art.72 d.lgs 81/08).
I lavoratori delle aziende appaltatrici dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento (art.26 del D.lgs 81/2008).
L'argomento relativo alla presenza di lavoratori in regime di compartecipazione verrà affrontato successivamente in quanto la questione è attualmente oggetto di approfondimento da parte del gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico Regionale "Tutela della salute dei lavoratori in agricoltura e selvicoltura". 
Prot. AOOGRT/114728.Q.100.80.20 del 27.04.2010 -
 
Messa a disposizione di macchinari da parte della ditta committente
Un'azienda Committente affida ad un'azienda che offre dei servizi l'esecuzione di interventi per la realizzazione di un nuovo impianto di vigneto. L'azienda in appalto interverrà con i propri mezzi e con il proprio personale. Quale attuazione delle disposizioni in vigore provvedo a:
- richiedere una visura CCIAA dell'azienda che ha l'appalto, per la verifica della capacità professionale
- inoltrare all'azienda che ha l'appalto, una richiesta informazioni su i rischi che introdurrà nella mia azienda, che possono quindi essere interferenti, e con le relative misure di prevenzione
- redigere e di conseguenza consegnare in occasione di una riunione inizio lavori, il DUVRI con la documentazione e le informazioni previste.
Qualora l'azienda che ha l'appalto non disponesse di un mezzo movimento terra, che al contrario il Committente possiede, e considerando che per certi interventi di manutenzione e realizzazione fosse questa una macchina essenziale e determinante per l'esecuzione dei lavori, come posso regolare la posizione per concederlo in uso gratuito all'azienda che esegue le diverse lavorazioni? Come posso fare apparire la concessione e la relativa regolarità dell'azione all'interno del DUVRI?La messa a disposizione di macchinari da parte della ditta committente per necessità della ditta appaltatrice, si ritiene che sia da specificare nel contratto di appalto, non nel DUVRI.
L'Art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) del D.lgs 81/2008 vieta "il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro" non rispondenti alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Chi concede in uso attrezzature di lavoro deve attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza (D.lgs 81/2008 art.72 comma 1). Chi concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, deve acquisire e conservare una dichiarazione del datore di lavoro che riporti i nominativi dei lavoratori addetti al loro utilizzo, i quali devono risultare adeguatamente formati (D.lgs 81/2008 art. 72 comma 2).Prot.AOOGRT/22702/Q.100.80.20 del 27.01.2010
 
Stagionali e sorveglianza sanitaria
Stagionali assunti per brevi periodi. Ad oggi per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, sottoponiamo a visita preventiva solo gli operai assunti con mansioni che li espongono a rischi particolari (rumore, chimico, vibrazioni, etc.). Escludiamo dalle visite mediche gli addetti assunti a tempo determinato e stagionale, che non sono esposti a rischi specifici. Qualora la mia valutazione del rischio, redatta in collaborazione con il medico del lavoro, entrasse in maniera specifica in questa impostazione, posso mantenere la procedura descritta e considerarla corretta, oppure solo perché la mia attività è sottoposta a sorveglianza sanitaria allora tutti gli stagionali devono passare la visita preventiva?
La sorveglianza sanitaria attraverso le visite preventive viene attuata mediante protocolli sanitari che tengono conto delle mansioni svolte e dei rischi per la salute corrispondenti. Ne deriva quindi che non è l'attività svolta dall'azienda a determinare il protocollo sanitario, ma la mansione svolta dal singolo lavoratore, per la quale nel documento di valutazione dei rischi sono indicati i rischi per la salute corrispondenti.
La visita preventiva andrà effettuata, quindi, per i lavoratori che saranno adibiti a mansioni per le quali, nel documento di valutazione dei rischi, sia individuato un rischio per il quale è previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Prot. AOOGRT /22702/Q.100.80.20 - 

Fonte Regione Toscana aggiornamento 17/03/2017



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