SANZIONI AGGIORNATE 2023 TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

articoli aggiornati con le nuove sanzioni 2023

Rivalutazione Delle Sanzioni Concernenti Violazioni In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro DD N. 111 Del 20.09.2023
Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

Sommario
ART. 55. SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE 
ART. 56. SANZIONI PER IL PREPOSTO
ART. 57. SANZIONI PER I PROGETTISTI, I FABBRICANTI, I FORNITORI E GLI INSTALLATORI 
ART. 58. SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE 
ART. 59. SANZIONI PER I LAVORATORI 
ART. 60. SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL’ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE, PER I LAVORATORI AUTONOMI, I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, GLI ARTIGIANI E I PICCOLI COMMERCIANTI
ART. 87. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 
ART. 157. SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI
ART. 158. SANZIONI PER I COORDINATORI 
ART. 159. SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO, I DIRIGENTI E I PREPOSTI 
ART. 160. SANZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI 
ART. 165. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 
ART. 170 - SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 
ART. 178 - SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 
ART. 219. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 
ART. 220. SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE 
ART. 262. SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE 
ART. 263. SANZIONI PER IL PREPOSTO 
ART. 264. SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE 
ART. 264-BIS. (SANZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI ASSUNZIONE IN LUOGHI ESPOSTI) 
ART. 282. SANZIONI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI 
ART. 283. SANZIONI A CARICO DEI PREPOSTI 
ART. 284. SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE 
ART. 285. SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI 
ART. 286. SANZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI ASSUNZIONE IN LUOGHI ESPOSTI 
ARTICOLO 286-SEPTIES. - SANZIONI 
ART. 297. SANZIONI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI 


ART. 55. SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. È punito con l'ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) , b -bis ), d) e z) , prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis;
e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.97,34 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.


ART. 56. SANZIONI PER IL PREPOSTO

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 569,54 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) e f-bis);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

ART. 57. SANZIONI PER I PROGETTISTI, I FABBRICANTI, I FORNITORI E GLI INSTALLATORI

1. I progettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 14.238,39 a 56.953,56 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
ART. 58. SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a euro 1.139,07 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2.847,69 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

ART. 59. SANZIONI PER I LAVORATORI



1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3


ART. 60. SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL’ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE, PER I LAVORATORI AUTONOMI, I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, GLI ARTIGIANI E I PICCOLI COMMERCIANTI

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

ART. 87. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e dell’articolo 73, comma 4 -bis;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell'articolo 80, commi 3 e 3-bis.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a 2.562,91 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 , 5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 , 5.10 , 5.11, 5.12 , 5.13 , 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi.
L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea.
L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,35 euro per la violazione dell'articolo 72.
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ART. 157. SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

ART. 158. SANZIONI PER I COORDINATORI
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

ART. 159. SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO, I DIRIGENTI E I PREPOSTI
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.847,69 a 11.390,71 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ART. 160. SANZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 427,16 a 1.139,07 euro per la violazione dell'articolo 94;
c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.

ART. 165. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).
L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ART. 170 - SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 fino a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1.

ART. 178 - SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 fino a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ART. 219. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 6, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, e 216;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, comma 5.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.067,88 a euro 5.695,36 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3.

ART. 220. SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.

ART. 262. SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.139,07 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.
.
ART. 263. SANZIONI PER IL PREPOSTO

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 355,96 a 1.423,83 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

ART. 264. SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.
.
ART. 264-BIS. (SANZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI ASSUNZIONE IN LUOGHI ESPOSTI)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 640,73 euro.

ART. 282. SANZIONI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.139,07 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.

ART. 283. SANZIONI A CARICO DEI PREPOSTI
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.

ART. 284. SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3.
ART. 285. SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 427,16 a 1.139,07 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 142,38 a 569,54 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

ART. 286. SANZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI ASSUNZIONE IN LUOGHI ESPOSTI

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 640,73 euro.

ARTICOLO 286-SEPTIES. - SANZIONI

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies.

ART. 297. SANZIONI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 290.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.


DISCAIMER


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