Linee Guida Coordinatori sicurezza Cantieri

Linee guida sulle regole essenziali di comportamento
dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili.

L'incidenza degli infortuni nei cantieri edili richiede la necessità di azioni congiunte e concertate fra le varie figure, sia operatori pubblici che figure individuate dal DLgs 81/2008 che si occupano di prevenzione e sicurezza.


Da diversi anni è in atto una collaborazione tra ASL Monza e Brianza (Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), Ordini, Collegi e Associazioni di Professionisti, Comitato Paritetico Territoriale (CPT), Direzione Provinciale Lavoro (DPL) e sono state approvate e divulgate le linee guida sulle Regole essenziali di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili.


A seguito delle modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che il legislatore ha introdotto con il D.Lgs 106/2009, tali le linee guida sono state rivisitate in funzione del mutato assetto legislativo

Queste linee guida intendono indirizzare i Coordinatori verso le buone prassi e garantire, con sempre maggiore competenza, una presenza capillare sui cantieri a garanzia della sicurezza di tutti e si colloca nell'attività di attività di assistenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro alle figure del sistema di prevenzione delle imprese.



scarica i documenti in PDF:

Procedura di processo CSP agg al 106-09  (Rev. 3)


Procedura di processo CSE agg al 106-09  (Rev. 3)


TABELLA EXCEL ADEMPIMENTI

LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

I contenuti della presente linea di indirizzo per coordinatori della sicurezza nei cantieri edili è stata elaborata tenendo conto:
sia delle esperienze pratiche di coordinamento riscontrate nei cantieri e del diverso approccio dei coordinatori al loro ruolo - sia dell’andamento degli indici infortunistici del settore costruzioni sul territorio nazionale e lombardo.
Per quanto concerne il ruolo del coordinatore si evidenzia una notevole variabilità/disomogeneità circa le modalità di verifica, controllo e coordinamento sulle attività di cantiere.
A tali differenze si aggiungono quelle relative ai ruoli e ai rapporti fra i diversi attori del coordinamento e della prevenzione.
Sulla scorta di tale contesto, la presente linea di indirizzo propone strumenti concreti per l’assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento (riferimenti D.lgs 81/08 così come modificato dal D.Lgs 106/09 di seguito TESTO UNICO).
Le indicazioni riportate nel presente documento riguardano un insieme di attività che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l’incarico in oggetto correttamente ed eticamente.
Si tratta di “regole” volontarie che non sostituisco in alcun modo i contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi.




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Poiché gli incarichi tecnici previsti dalla legge sono due, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il presente documento è stato elaborato tenendo in considerazione le singole figure.
Si precisa che la presente linea di indirizzo non ha la presunzione di essere esaustiva, ma vuole essere uno strumento utile per migliorare l'efficacia delle attività di coordinamento per la sicurezza.
A tal fine, si sono presi in esame gli aspetti critici per la sicurezza evidenziati dall'esperienza degli addetti ai lavori.
Le presenti linee di indirizzo sono il frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, ASL Bergamo, Ordini e Collegi professionali, Associazioni di Categoria e Sindacati.

1.INTRODUZIONE
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 La gestione della sicurezza nei cantieri: figure di sistema

2.2 Responsabilità congiunte del committente e del coordinatore per la progettazione
2.3 Ruolo e obblighi delle imprese affidatarie

2.4 Ruolo e obblighi delle imprese esecutrici

2.5 Obblighi del coordinatore per la progettazione

2.6 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

3. COMPITI DEI COORDINATORI: TEMPISTICHE E MODALITA’

3.1 Il coordinatore per la progettazione

3.2 Il coordinatore per l’ esecuzione dei lavori


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PIANO OPERATIVO SICUREZZA

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

RICHIEDILO ORA

La funzione del CSE è di "alta" vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza "operativa"



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è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria.

La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.

Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori

non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere. (opportuno segnalare quelli

direttamente riscontrati).

Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un’efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto (sarebbe bene individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza). Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate ai successivi punto 5. lettere a), b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere indicate nel crono programma dei lavori.

Il CSE pur mantenendo la piena responsabilità dell’incarico ricevuto, può avvalersi per lo svolgimento della

propria attività di collaboratori con adeguate capacità e formazione.


Azioni

 

1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e "fascicolo", effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.


2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle Imprese esecutrici con esito positivo, procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.

In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni.

Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ "attuazione degli accordi tra le parti sociali" previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.


3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:

1) Direzione Lavori

2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite

3) Lavoratori autonomi

Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario

Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:


a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;

b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed alle fasi ritenute più

pericolose;

c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;

d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;

e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza; a tal fine il CSE

verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere:

1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Pronto Soccorso [d.lgs.81/08 art

18 comma lettera (b)]

2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Pronto Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc.

10/01/2005 del coordinamento interregionale]

3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS

f) documentazione da tenere in cantiere (vedi allegato I).


Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti.

Pur se non espressamente obbligatorie le riunioni di coordinamento rappresentano un utilissimo strumento di integrazione al PSC, per la cooperazione ed il controllo del cantiere.


4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto

dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.


5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di e comunque in base alle indicazioni contenute nel cronoprogramma:

a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

b) successive macrofasi di lavoro;

c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;

d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;

e) accadimento di incidenti/infortuni;

f) sostanziali modifiche dell’opera;

Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.


6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e (per "non autorizzato" si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi).

7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.

Al termine della riunione seguente il sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventali

inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l’esito del sopralluogo in

riferimento alle azioni indicate e ( nel caso) le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della normativa vigente. Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di

inizio lavori.


8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.


9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.


10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo agli oneri della sicurezza.


11) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il "fascicolo" di cui all’art. 91 comma

1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura, se previsto, per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o

al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.


12) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11.


 

13) Il CSE redige direttamente il verbale di sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo grave ed imminente.


 

Questo documento è stato redatto dal Gruppo di lavoro Sicurezza degli Ingegneri Interfederazione Emilia Romagna e Toscana, con la collaborazione propositiva dei Gruppi di Lavoro "Cantieri" delle ASL delle stesse Regioni.

 

 

ALLEGATO I


Documentazione da tenere in cantiere (l’elenco potrebbe essere non esaustivo)


 

 

a) Copia Notifica Preliminare;

b) Programma dei lavori di demolizione (ove previsti);

c) Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi dell’allegato

XV del D.Lgs. 81/08;

d) Attestati inerenti la formazione, copia modello Unilav e libro infortuni; il compito del CSE è quello

di verificare l’avvenuta formazione dei lavoratori (sia quella prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 che quella specifica, come cadute dall’alto, pontisti, ecc…) presenti in cantiere senza entrare nel

merito dei progetti formativi; il controllo dell’abilitazione e della formazione dell’operatore nel caso

di noleggio a caldo di attrezzature di lavoro deve essere effettuato dal CSE acquisendo la documentazione relativa;

e) Schede tecniche tossicologiche per le sostanze chimiche adoperate;

f) Libretto degli apparecchi di sollevamento, con relativi verbali di verifica annuale (gru a torre, argani a bandiera, elevatori a cavalletto, etc.);

g) Libretti di omologazione di ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti sospesi;

h) Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 l;

i) Libretti d’istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o con liquidi o gas a pressione presenti in cantiere;

j) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici

k) Certificato di conformità quadri elettrici, messa a terra con relativa certificazione degli impianti, relazione per il rischio di fulminazione ed eventuale denuncia di protezione scariche atmosferiche; compito del CSE è verificare la presenza delle suindicate conformità completa delle notizie essenziali senza tuttavia entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza;

l) Registro o scheda delle verifiche trimestrali funi e/o catene degli apparecchi di sollevamento;

m) PI.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici; il CSE deve verificare che esso abbia i contenuti minimi previsti dall’allegato e verificare che il ponteggio sia stato montato seguendo il disegno esecutivo o il progetto, se previsto;

n) Dichiarazione del proprietario del ponteggio di conformità dello stesso all’uso (contenuta nel

PiMUS);

o) Progetto ponteggio per allestimenti con altezze superiori ai 20 m, o per esecuzioni particolari non previste dal libretto di autorizzazione ministeriale (vedi allegato XVIII del D.Lgs. 81/08);

p) Libretto ponteggio metallico, con relativa autorizzazione ministeriale, schemi di montaggio


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Il P.S.C può essere utilizzato con poche modifiche da professionisti del settore  semplicemente aggiungendo i dati specifici e aggiungendo/Modificando le varie schede fasi lavorative e attrezzature utilizzando direttamente un word processor, ad esempio word di microsoft office.

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 


Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

relazione sulle prescrizioni organizzative;

lay-out di cantiere; (da inserire a vostra cura)

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT da inserire a vostra cura) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze.

Il piano che ne deriva modificando il nostro Esempio editabile in Word, avvalendosi dei testi predisposti , è perfettamente conforme ai requisiti del nuovo Testo unico.


Gli Esempi di Piano di sicurezza e coordinamento sono dei file editabili in word, che voi potrete completare e modificare a piacimento e riutilizzare in altri appalti futuri, inoltre può essere adattato in ogni sua parte secondo le vostre esigenze e rischi presenti in cantiere .

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