Valutazione rischio esposizione ROA derivante dall’impiego di Riscaldatori ad Infrarossi

A cura di: Iole Pinto, Andrea Bogi, Francesco Picciolo, Nicola Stacchini Usl 7 Sena – Laboratorio Sanità Pubblica – Agenti Fisici

Scopo dell’indagine è stata la valutazione del rischio da radiazioni ottiche emesse da lampade ad infrarossi di comune utilizzo presso uffici, attività industriali e luoghi di ritrovo. Il riscaldamento ad infrarossi in particolare è in crescente e diffuso impiego su tutto il territorio nazionale, risultando molto efficace per riscaldare gli spazi esterni di bar, ristoranti e altri luoghi di ritrovo. Il calore localizzato, infatti, crea un microclima caldo anche durante l'inverno, permettendo di sfruttare gli spazi esterni durante tutto l'anno e non solo nelle stagioni più calde. L’indagine è stata condotta a seguito di una ricognizione preliminare condotta sulle lampade ad infrarossi maggiormente diffuse sul territorio regionale, e di una successiva selezione di sorgenti che necessitavano di un approfondimento valutativo in quanto le informazioni fornite dal produttore sulle emissioni delle lampade risultavano carenti e non consentivano in particolare di calcolare o stimare il rischio di esposizione per i lavoratori secondo quanto prescritto dal D.lgvo 81/2008 Titolo VIII capo V, nonché i potenziali rischi per le persone del pubblico che accedano ai pubblici esercizi ove siano installate tali lampade. La Direttiva UE 2006/25 Direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) recepita dal Titolo VIII capo V del D.lgvo 81/08 fissa specifici limiti per esposizione oculare a radiazione Infrarossa. Tali limiti rappresentano il valore di esposizione al di sopra del quale il rischio è inaccettabile per un soggetto esposto, per possibile insorgenza rischio di danno termico corneale e catarattogenesi. Le valutazioni hanno riguardato dieci diverse tipologie di lampade ad infrarossi con potenza nominale compresa tra 1000 W e 2000 W installate a parete, su colonna o a soffitto presso pubblici esercizi (bar e ristoranti) sul territorio della Regione Toscana.

Le valutazioni hanno riguardato dieci diverse tipologie di lampade ad infrarossi con potenza nominale compresa tra 1000 W e 2000 W installate a parete, su colonna o a soffitto presso pubblici esercizi (bar e ristoranti) sul territorio della provincia di Siena.Tutti i riscaldatori ad Infrarossi oggetto della valutazione utilizzano come sorgente una lampada alogena. Lo strumento utilizzato per le misure è prodotto dalla DeltaOhm, Modello: HD2402, con il software proprietario per la lettura dei valori delle grandezze considerate.

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Radiazioni Ottiche Artificiali: descrizione del rischio

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);


Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.

Il Capo V del Titolo VIII del  D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale, e a questo argomento sono esclusivamente dedicati gli approfondimenti proposti a seguito. 

  
L'Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare  le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.
Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida “le buone prassi”. Oppure dati del  fabbricante.
 
La valutazione dei rischi deve prendere in esame:
 il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

Innanzitutto, ai fini della valutazione del rischio,  occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili” cioè intrinsecamente sicure ovvero  nelle abituali condzioni di impiego  "innocue" o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti.

Sorgenti Giustificabili

Sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate nell'ambito della valutazione dei rischi.

Queste sono:Tutte le sorgenti intrinsecamente sicure:Le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza.
Le Sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti. 
Esempio:
Se l’esposizione determinata da una data sorgente è inferiore al 20% del pertinente limite di esposizione questa può essere considerata innoqua (goiustificabile): se sono presenti 10 sorgenti uguali  il contributo di ciascuna dovrà essere inferiore al 2% del VLE.
Esempio di sorgenti “innocue” sono l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. 
Sorgenti analoghe nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare".
In generale non è necessario procedere alla valutazione del rischio da luce visibile per qualsiasi sorgente di  luminanza inferiore a 10 4 cd/m2
 
 
In caso di dubbi è possibile effettuare  una semplice verifica  con luxmetro calibrato
Per alcune sorgenti vanno verificate  le appropriate condizioni di uso per poter essere “inncocue", ad esempio:Lampade fluorescenti da illuminazione di ambienti: sono  innocue per le normali condizioni di illuminamento negli ambienti di lavoro : ~ 600 lux
Proiettori da tavolo: innocui se non si fissa il fascio
Riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): non rappresentano fonte di rischio se lo schermo è integro  in vetro e se questi non sono fissati direttamente (fascio non in linea con asse visivo).Sono "giustificabili" tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009  così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED,  classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009
 
 Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione deve prendere in esame  i dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti).

    


Classificazione lampade

GruppoStima del Rischio
EsenteNessun rischio fotobiologico
Gruppo 1Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego
Gruppo 2Non presenta rischio in condizioni di riflesso naturale di avversione alla luce o effetti termici
Gruppo 3Pericoloso anche per esposizioni momentanee

Le lampade e i sistemi di lampade sono classificati in 4 gruppi secondo lo standard CEI EN 62471:2009. Questa norma prevede metodi di misura e classificazione ed anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappresenta attualmente lo stato dell’arte in termini di informazioni sulla sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade (compresi i LED).

DLgs. 27/01/2010 n.17 (Direttiva Macchine)  prevede che se una macchina emette radiazioni non ionizzanti (quindi comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositivi medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare nel manuale di istruzioni le relative informazioni.

Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al fabbricante di assegnare alla macchina una categoria in funzione del livello di emissione di radiazioni secondo i valori riportati nella appendice B della suddetta norma.  Sono contemplate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento: 

categoria 0 nessuna restrizione: macchina intrinsecamente sicura ai fini dell'emissione ROA;

categoria 1: possono essere necessarie limitazioni d'accesso e misure di protezione; il fabbricante deve fornire informazioni su pericoli e rischi anche indiretti

categoria 2: richieste sempre restrizioni speciali e misure di protezione; il fabbricante ha l'obbligo di fornire infomazioni su pericoli e rischi anche indiretti e sull'addestramento necessario ai fini dell'impiego sicuro.

Fonte PAF



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