valutazione dei rischi sviluppato secondo il nuovo prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”

Nuova Edizione 2020 Oira Uffici

Lo strumento, rivolto alle micro, piccole e medie imprese dei settori privati e pubblici, ha l’obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso l’identificazione dei pericoli e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 Il citato Documento dovrà essere stampato al termine del processo valutativo previsto dallo strumento.


Dalla pagina web raggiungibile dal suddetto link, è possibile accedere a due versioni del tool. La prima, denominata “Uffici: vecchia versione”, è quella resa disponibile con la citata circolare congiunta Inail - Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tale versione sarà disponibile sino al 31 dicembre 2020 per permettere, a chi
l’abbia già utilizzata per effettuare la valutazione dei rischi, di continuare ad avere accesso ai dati inseriti e stampare il relativo Documento.
 
 
Per coloro i quali, invece, per la prima volta intendessero effettuare la valutazione dei rischi utilizzando il tool OiRA o desiderassero aggiornare il DVR redatto con la precedente versione, è a disposizione una nuova versione dello strumento, denominata “Uffici: nuova versione”.
 
 
Con la nuova versione, aggiornata nel layout, lo strumento è stato migliorato in relazione a vari aspetti, quali: interfaccia con l’utente, comprensibilità e fruibilità dei contenuti, sequenzialità del processo logico nella produzione del Documento di valutazione dei rischi, strumenti messi a disposizione dal software rispondenti al dettato della normativa nazionale.
Tra le principali modifiche che hanno contribuito a rendere il tool più efficace, rispetto alla precedente versione, si evidenziano in particolare:
 
 
-   la possibilità di individuare nella fase di identificazione dei rischi, le misure obbligatorie e di miglioramento già adottate in azienda;
-   la possibilità di adattare alle esigenze delle singole aziende la sezione di compilazione del piano di miglioramento, con netta e inequivocabile separazione dalla fase di individuazione delle misure obbligatorie necessarie per la corretta gestione del rischio;
-   un nuovo format per il report (Documento di valutazione dei rischi),
strutturato sotto forma di tabella nel quale sono immediatamente riconoscibili, per ciascun rischio, misure già adottate ed eventuale piano di miglioramento.
 
Il presente strumento è mirato a guidare il Datore di Lavoro nell'effettuazione della valutazione dei rischi con individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e nella redazione del relativo documento, valido ai sensi degli articoli 17 e 28 e in conformità all'articolo 29, comma 6 quater del D.Lgs. 81/2008 per le attività di ufficio svolte in medie, piccole e micro imprese. Tale documento dovrà essere stampato al termine del processo valutativo previsto dallo strumento.

1. Campo di applicazione

Il presente strumento si applica nelle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui art. 2 del D.Lgs. 81/08 (con le limitazioni al campo di applicazione riportate all'art. 3).

Le attività prese in esame che più frequentemente vengono svolte nel lavoro di ufficio sono: utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per immissione ed elaborazione dati, attività di segreteria, rapporti con i clienti e fornitori, archiviazione dei documenti (funzionale all'attività di ufficio). Sono escluse dall'applicazione del presente strumento ad esempio la mansione di “archivista" e “magazziniere" e quanto non espressamente previsto nei moduli specifici. Qualora in azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all'attività di ufficio e quindi non contemplati nel presente strumento, il Datore di Lavoro deve provvedere ad integrare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Nello strumento non sono presenti i rischi da vibrazioni, da atmosfere esplosive, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali poiché, da un punto di vista delle esposizioni, non sono significativi per le attività di ufficio.

2. Il processo di valutazione dei rischi con individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate

La valutazione del rischio è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Deve essere effettuata in collaborazione con il RSPP, il MC, ove previsto, e previa consultazione del RLS, ove presente. Il presente strumento è strutturato in diversi moduli in cui vengono affrontati i rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori addetti al lavoro di ufficio nonché aspetti che riguardano l'organizzazione del lavoro. Lo strumento guida il datore di lavoro nella identificazione dei pericoli che possono causare un danno ai lavoratori, nella valutazione dei rischi individuando le misure di prevenzione e protezione conformi alla legislazione vigente e nella individuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Si ricorda che tutti i rischi devono essere valutati immediatamente al momento della costituzione di nuova impresa (secondo le modalità previste dall'art. 28 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività. Si ricorda che Il Datore di lavoro insieme al medico competente laddove presente, all'atto della predisposizione del documento dovrà verificare la presenza di rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.lgs. 151/2001) nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.

2.1 Fase preliminare. Al fine di una corretta rappresentatività delle reali condizioni di lavoro è consigliabile procedere preliminarmente ad un'attenta ricognizione di tutte le lavorazioni svolte, dei compiti assegnati ai lavoratori, degli ambienti di lavoro e delle informazioni disponibili relative alla prevenzione aziendale (documentazione aziendale esistente e informazioni assunte).

2.2 Fasi di utilizzo dello strumento. Per una corretta realizzazione del percorso valutativo e per l'evidente necessità che il percorso predisposto sia reso coerente con l'organizzazione aziendale e con i rischi effettivamente presenti, è importante leggere attentamente i contenuti dei testi descrittivi presenti in Oira. In particolare:

nella fase “Identificazione + valutazione", per ciascun rischio o adempimento è possibile selezionare le misure obbligatorie o di miglioramento già attuate. Per la corretta gestione del rischio o adempimento è necessario aver attuato tutte le misure obbligatorie applicabili all'ufficio oggetto della valutazione. Inoltre, è richiesto di indicare se per lo specifico rischio o adempimento sono previste ulteriori misure da inserire nel programma di miglioramento;
i rischi per i quali sono state previste misure di miglioramento  sono visualizzati nella fase indicata come “Misure di miglioramento", dove è possibile aggiungerle ex novo o selezionarle da un elenco precompilato;
nella fase “Report" , al termine del percorso, si genera il documento di valutazione dei rischi, contenente le misure obbligatorie e di miglioramento già attuate e le misure di miglioramento programmate. Il documento deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato;

Lo strumento permette inoltre di stampare il programma di miglioramento di cui al D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 2, lett. c., che deve essere allegato al Report.

3. Gestione nel tempo della prevenzione aziendale

Il processo di valutazione dei rischi con individuazione e adozione delle misure di prevenzione e protezione aziendali rientra nel più generale processo di gestione della prevenzione aziendale. Efficaci modalità per il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione raggiunti prevedono:

monitoraggio nel tempo sulla corretta adozione delle misure di prevenzione individuate e riportate nel documento e nel piano di azione;
rielaborazione della valutazione dei rischi e del relativo documento in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.
programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in“in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro".

LEGGENDA:

ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano

DL: Datore di Lavoro

DPC: Dispositivi di Protezione Collettiva

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi

ISO: International Organization for Standardization

MC: Medico Competente

MMC: Movimentazione Manuale dei Carichi

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLST: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

VR: Valutazione dei Rischi

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