Vademecum conoscere l'amianto
Vademecum conoscere l'amianto 2017 Regione Friuli Venezia Giulia
Con il termine “amianto” o “asbesto” (dal greco amiantos: incorruttibile) si indica un gruppo di minerali naturali (silicati) con struttura fibrosa.L'amianto ha cessato di essere commercializzato nel 1992. Il suo utilizzo è stato notevole in tutti i settori produttivi e negli edifici pubblici e privati. Nell'ottica della rimozione va ricordata la sua pericolosità per la salute umana. Va tuttavia evidenziato che il cemento amianto (eternit), se non alterato, rappresenta certamente un fattore minore di rischio.La Regione, con la predisposizione e l'approvazione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ha provveduto a censire la presenza di amianto nelle scuole, negli ospedali, negli edifici pubblici, nei locali aperti al pubblico e nelle aziende. L’amianto è virtualmente indistruttibile: resiste al fuoco ed al calore, agli agenti chimici e biologici, all’abrasione ed all’usura. E’ tanto flessibile che può essere tessuto, e tuttavia ha una elevatissima resistenza alla trazione. Ha capacità fonoassorbenti ed è un buon isolante elettrico. Inoltre si lega molto bene con la gomma, le resine e il cemento. Queste straordinarie caratteristiche tecniche, unite ad un costo relativamente basso, ne hanno favorito nell’arco di più di un secolo l’impiego in molteplici applicazioni estremamente diversificate, generando più di 3000 tipologie di prodotti che hanno trovato largo utilizzo soprattutto nei settori dell’edilizia, industria e trasporti. La fabbricazione del cemento-amianto ha assorbito l’80% circa della produzione mondiale d’amianto, ottenendo principalmente lastre piane ed ondulate destinate alle coperture d’edifici. Il resto è stato impiegato nella produzione dei cartoni, carte, funi, corde e tessuti (15 %), e di pavimentazioni (linoleum), tessuti ignifughi per l’arredamento di teatri e abbigliamento (5%). In Italia sul finire degli anni Ottanta le lastre di copertura costituivano circa il 60% di tutti i prodotti contenenti amianto e la loro superficie in esercizio era dell’ordine delle decine di migliaia di chilometri quadrati. Nel 1992 l’Italia con la Legge 27 marzo 1992, n°. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, sancisce l’assoluto divieto di commercializzazione dell’amianto e dei suoi prodotti a partire dal 1994. La pericolosità dell’amianto è direttamente correlata con la sua tendenza a liberare fibre nell’ambiente. Ai fini del rilascio delle fibre la caratteristica più importante di un materiale contenente amianto è la sua friabilità. La Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) con DGR 4092/2003 ha istituito il registro regionale dei soggetti esposti (ex esposti) all’amianto. Al registro possono iscriversi tutti i cittadini residenti in FVG che ritengano di aver avuto un’esposizione, in maniera diretta o indiretta, all’amianto per motivi professionali, ambientali, domestici e/o hobbistici. Ci si iscrive mediante domanda indirizzata al Direttore Generale della propria Azienda Sanitaria (AAS) di residenza. I moduli per l’iscrizione sono disponibili sui siti internet delle singole AAS. Il cittadino che volesse avere informazioni su come comportarsi in relazione alla possibile presenza di tale minerale può contattare: a) se il materiale contenente amianto si trova in un “luogo di lavoro” la Struttura Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’AAS competente per territorio o il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA). b) se l’edificio è una civile abitazione o una struttura abbandonata, il Sindaco del Comune dove si trova il materiale o il Dipartimento di Prevenzione dell’AAS o il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA). c) nel caso di materiale abbandonato sul suolo pubblico l’ARPA. Per chi invece voglia approfondire l’argomento amianto dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro è possibile visitare il sito dell’INAIL www.inail.it in particolare nella sezione Prevenzione e Sicurezza alla pagina dedicata all’amianto.
Principali norme relative all’amianto Legge 12 marzo 1992, n. 257 Norma relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. D.M. 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Titolo IX, Capo III. L.R. 3 settembre 1996, n. 39 Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai 9 pericoli derivanti dall’amianto. L.R. 12 settembre 2001 n.22 (modificata da L.R. 21 del 18.08.2005) Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati. Delibera Giunta Regionale FVG n. 250 del 19.02.2016 Percorso socio sanitario assistenziale del cittadino esposto od ex esposto all’amianto nella regione FVG.
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