SIMBOLI STANDARD DELLE MAPPE TATTILI sistema tattile LVE

MAPPE A RILIEVO, COMPONENTI DEL SISTEMA INTEGRATO LVE

Progettazione ed esecuzione di una mappa tattile a rilievo sono lavori di alta specializzazione che richiedono la conoscenza approfondita delle caratteristiche del senso del tatto e dei processi mentali di memorizzazione delle informazioni acquisite da un disabile visivo con quel mezzo.

Tali conoscenze, come anche la rispondenza delle mappe ai requisiti di percepibilità e di comprensibilità, sono attestate dalle Associazioni di categoria che si occupano da tempo degli ausili alla mobilità dei disabili visivi mediante la concessione dell'apposizione delle rispettive sigle (UICI e ADV) sulle mappe delle ditte che rispondono a tali requisiti

Le mappe tattili devono tener conto anche delle esigenze degli ipovedenti e quindi adottare i necessari contrasti di luminanza, nonché le dimensioni e le tipologie dei caratteri meglio percepibili, sia al tatto che a un limitato residuo visivo.

È importante che l'asse del percorso tattile riprodotto sulla mappa sia orientato nello stesso identico senso del percorso reale, onde facilitarne la memorizzazione da parte del non vedente e non obbligarlo a complicate rotazioni mentali che possono disorientarlo.

Se l'area da illustrare è particolarmente vasta, sarà necessario frazionarla in più parti, ciascuna delle quali sarà riportata su una diversa mappa, la cui esistenza sarà indicata nella mappa precedente. Su ciascuna delle mappe deve trovaarsi un solo simbolo di "Sei qui".

Vi debbono essere mappe sia di entrata che di uscita dalla struttura di cui si tratta.

La mappa deve indicare con lettere e/o numeri tutti i servizi o luoghi raggiunti dal percorso e riportarne il nome su un'apposita legenda, da collocarsi preferibilmente a destra o nella parte inferiore della mappa tattile stessa.

Tutte le indicazioni debbono essere scritte in caratteri normali ingranditi, in rilievo e contrastati, oltre che in braille in modo da essere perfettamente consultabili sia dagli ipovedenti che dai ciechi che non conoscono il braille ed anche dai normovedenti.

Le mappe tattili devono contenere, oltre alla rappresentazione semplificata del luogo e alla sua denominazione, soltanto simboli o riferimenti alfanumerici esplicitati nella relativa legenda. È del tutto escluso l'impiego di pittogrammi.

Per pittogramma si intende "un segno grafico che rappresenta la cosa vista", mentre il simbolo è un segno grafico convenzionale che prescinde dalla forma della cosa che si vuole indicare; così, il simbolo usato normalmente per "ascensore" è un quadrato con le due diagonali, disegno del tutto indipendente dalla riproduzione visiva di questo oggetto. Sono invece pittogrammi la tazzina del caffè, la figura della scala mobile e di quella fissa come anche il disegno stilizzato dell'uomo e della donna per contrassegnare la differenziazione per genere dei servizi igienici.

La ragione di questa esclusione sta nel fatto che, mentre lettere o numeri, sia in braille che in alfabeto normale, sono riconoscibili al tatto anche soltanto appoggiando su di essi un polpastrello, i pittogrammi a rilievo devono essere esplorati in tutto il loro perimetro e ciò richiede tempo e una certa concentrazione per memorizzare i tratti percorsi dal dito e per decodificarne il significato. D'altra parte, le dimensioni del pittogramma tattile non possono essere troppo piccole, altrimenti i particolari del profilo non sarebbero percepibili al tatto. Infine, mentre il disegno prospettico, ottenuto mediante contrasti cromatici e ombreggiature, agevola il riconoscimento visivo che è praticamente istantaneo, tali facilitazioni mancano del tutto in un pittogramma a rilievo, che può rappresentare soltanto un profilo piatto dell'oggetto, riuscendo spesso di difficile riconoscibilità.

Giustamente quindi la Norma UNI 8207, che si occupa specificamente della segnaletica, al punto 6, fra i requisiti dei segnali in generale, specifica che gli eventuali pittogrammi devono “già essere codificati in disposizioni legislative o in norme”. Ciò, in quanto è opportuno che il pittogramma visivo faccia parte già del bagaglio mnemonico dell'utente. Tale prescrizione, se è necessaria per quelli visivi, infinitamente più realistici di quelli tattili, non può essere certo contravvenuta per questi ultimi.

Un percorso guidato per disabili visivi è necessariamente composto almeno da due elementi fisici inscindibili e complementari fra loro, soprattutto in ambienti interni, espressamente previsti in atti normativi: percorsi tattili a pavimento

Si può definire "mappa" una rappresentazione bidimensionale semplificata dello spazio che evidenzia relazioni fra i componenti di quello spazio. Nella "mappa tattile" i rilievi presenti non la rendono tridimensionale, in quanto non sono altro che una modalità per far percepire a chi non vede ciò che i normovedenti rilevano visivamente dai disegni.

Fra le possibili rappresentazioni dello spazio, naturale o costruito, destinate alle persone con disabilità visiva, ma utilizzabili da tutti, bisogna distinguere almeno tre tipologie, a se- conda dello scopo cui sono destinate: mappe di percorso, mappe di luogo e plastici; diverse sono le tavole tattili , che contengono soltanto testi scritti a rilievo.
Le "mappe di percorso" hanno lo scopo di fornire al non vedente le informazioni essenziali che gli occorrono per decidere quale percorso, assistito da guida artificiale o naturale, deve seguire per raggiungere una delle mete possibili di suo diretto interesse. Così, in una stazione ferroviaria o della metropolitana, in un'aerostazione, il non vedente è interessato a sapere rapidamente quale ramo della pista tattile deve seguire per raggiungere la biglietteria, i servizi igienici o quelli commerciali, i binari, ecc. In un grande atrio di un albergo, è suo interesse sapere dove dirigersi per il ricevimento, l'ascensore, il bar, ecc. In tutti questi casi è indispensabile privilegiare la semplicità della rappresentazione che deve evita- re di mostrare a rilievo qualsiasi elemento architettonico che non sia funzionale al raggiungimento delle mete desiderate, in considerazione dei tempi lunghi richiesti dall'esplorazione tattile e della difficoltà di memorizzare un eccessivo numero di informazioni (vedi più avanti il criterio della semplificazione).
Le "mappe di luogo", invece, devono essere realizzate laddove il loro scopo sia proprio quello di far conoscere in tal modo la disposizione dei vari elementi, la forma del locale o la composizione dell'ambiente naturale. Così, in una palestra non vi saranno piste tattili


che conducono ai vari attrezzi, ma una rappresentazione completa dell'andamento regola- re o irregolare delle pareti e la disposizione, lungo di esse o a distanza, dei vari attrezzi. In una chiesa, per farne comprendere la complessità e l'articolazione, la mappa di luogo ri- produrrà tutte le cappelle laterali con la loro forma e dimensione, anche se non sono aper e al pubblico, il transetto e l'altare maggiore, per consentire al cieco di formarsi un'immagine mentale della struttura. Anche le mappe in un sentiero naturalistico, oltre a mostrare lo svolgimento più o meno tortuoso di esso, dovranno indicare la presenza di elementi del tutto irraggiungibili, come una vallata con un lago o una catena di monti, per consentire al non vedente di immedesimarsi nell'ambiente e di riempire con l'immaginazione il vuoto la- sciato dalla mancanza di immagini.
Da quanto precede si ricava che, mentre nella mappa di luogo di una cattedrale il non ve- dente è interessato ad esaminare nei particolari l'andamento delle pareti perimetrali, delle navate e delle cappelle, soffermandosi ad esplorare la mappa anche per decine di minuti,
nella mappa di percorso di una stazione le pareti perimetrali e tutti gli elementi estranei
all'interesse del non vedente possono essere raffigurati visivamente a beneficio dei normovedenti che con un colpo d'occhio possono selezionare ciò che interessa loro; ma non devono assolutamente essere riprodotti a rilievo per non complicare l'esplorazione tattile dei disabili visivi che deve poter essere completata nell'arco di pochissimi minuti.
Per completezza di informazione, diciamo che i plastici, con la loro piena tridimensionalità, sono di gran lunga il miglior sistema per far "vedere" a un cieco un complesso monumentale o un insieme di opere architettoniche collocate in una piazza o in una zona archeolo- gica, ma, a parte i loro notevoli costi, non hanno lo scopo di indirizzare i movimenti dei di- sabili visivi, ma un'importante funzione culturale.
Le "tavole tattili" sono un mezzo di comunicazione con chi non può leggere i comuni ca- ratteri visivi e quindi sono realizzate in caratteri braille e in caratteri stampatelli a rilievo per chi non conosce il braille (circa l'80% dei ciechi. Il loro contenuto può essere il più va-
rio. Un esempio sono i cartelli posti lungo un percorso naturalistico accessibile anche ai
non vedenti per descrivere l'ambiente circostante, il panorama o la flora e la fauna locale, accompagnate in questo caso da figure a rilievo che completano la descrizione. Possono essere impiegate anche per descrivere delle opere architettoniche o delle statue, ancora meglio se queste sono disponibili come modellini in 3D. La stessa funzione comunicativa può essere ancora meglio svolta apponendo sul cartello anche dei QR Code, avendo comunque ben presente che sono ancora molti i non vedenti che non utilizzano tecnologie avanzate.
Le tavole tattili possono svolgere una funzione molto importante in strutture, come i Centri o Gallerie commerciali al chiuso o all'aperto, gli ospedali o i grandi poliambulatori, dove le piste tattilo-plantari consentono di raggiungere molti locali aventi differenti funzioni, nel caso che la mappa a rilievo che reca l'andamento del percorso LVE non sia sufficientemente larga da contenere le parole necessarie.
In questo caso, alla mappa sarà affiancata una tavola, in caratteri braille e stampatelli a rilievo, che non conterrà lo svolgimento del percorso tattilo-plantare, ma soltanto l'elenco delle funzioni e delle ditte presenti in quel tratto del percorso. In tal modo, il non vedente, leggendo la mappa che incontra all'inizio di ciascuna galleria o corridoio, eventualmente corredata di una tavola tattile, saprà dopo quanti segnali di incrocio troverà il locale che lo interessa e avrà anche un elenco di ciò che è disponibile e in quale ordine lo si incontra.
I nomi delle destinazioni specifiche saranno riprodotti su due righe, una in caratteri stampatelli a rilievo e con contrasto di luminanza e l'altra in braille, su singole targhette, tutte di uguale dimensione, fissate sulla mappa o sulla tavola tattile mediante viti svasate a teData la grande varietà delle situazioni concrete che possono presentarsi, non si ritiene di approfondire qui l'argomento; soluzioni più specifiche e particolareggiate saranno fornite dai tecnici esperti dell'INMACI direttamente ai progettisti delle mappe tattili che lo richie dano, sulla base delle singole planimetrie.
Conseguentemente il presente disciplinare si occuperà essenzialmente delle mappe di percorso.

INDICE
1.- Generalità
2.- Concetto e tipologia delle mappe tattili. 
3.- Posizionamento delle mappe a rilievo. 
4.- La progettazione delle mappe a rilievo. 
5.- Layout delle mappe tattili. 
6.- Semplificazione della riproduzione a rilievo.
7.- Targhette e manicotti sui mancorrenti delle scale
8.- Specifiche grafiche. 
9.- Mappe portatili in braille
10.- Tavola dei simboli tattili unificati e loro descrizione. 


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Descrizione simboli mappe tattili

Linee guida LVE

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Fonte: I.N.M.A.C.I.

Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti
Fondato da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti APS-ETS e Associazione Disabili Visivi APS-ETS.

PRINCIPIO DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE MAPPE DI PERCORSO

A seguito di quesiti che sono stati rivolti all'INMACI, riteniamo opportuno approfondire alcuni concetti e spiegare le ragioni che stanno alla base di alcune regole dettate per le rappresentazioni a rilievo, in modo che la loro applicazione sia più consapevole e che quindi gli scopi siano meglio perseguiti.

Le mappe a rilievo si possono distinguere in mappe di percorso e mappe di luogo. Le prime hanno come scopo essenziale la descrizione del percorso che un non vedente può seguire per raggiungere determinate destinazioni. Le mappe di luogo servono a dare al cieco un'idea della conformazione dell'ambiente costruito o naturale in cui si trova. Informazioni di carattere geografico, naturalistico o storico vanno scritte a rilievo su "tavole tattili" e non sulle "mappe".

Nelle mappe di percorso non si può derogare dalla regola ferrea della semplificazione: non vi devono essere rappresentati se non gli elementi fisici che costituiscono riferimenti tattili (es. un muro che forma guida naturale) o mete alle quali il cieco può giungere (locali serviti dal percorso tattile, piazzole del percorso naturalistico, panchine su cui può sedersi, tettoie sotto le quali si può riparare).

Mentre con uno sguardo si può cogliere in un secondo un intero plastico di un parco naturale, per prenderne conoscenza con le dita, se si tratta di una tavola di cm 40x70, ossia di 2.800 cmq, il dito indice, che rappresenta quello che per l'occhio è la macula centrale, cioè lo strumento per la visione particolareggiata, impiegherà almeno 2400 secondi (ben 40 minuti) a toccarla tutta, a meno che non vi siano molti spazi senza alcun rilievo, sui quali il dito passa senza fermarsi.

Ecco il perché le mappe di percorso non devono contenere particolari a rilievo che non siano quelli strettamente necessari ad indicare il percorso da seguire e le mete che si possono raggiungere, non le zone circostanti che non sono raggiungibili fisicamente, ma solo con lo sguardo. Nulla però impedisce che anche in una mappa di percorso sia riprodotto l'ambiente circostante (colline, fiumi, vallate), purché lo siano soltanto in disegno, senza alcun rilievo che implichi un riconoscimento tattile e una memorizzazione.

Le mappe di luogo, invece, devono essere realizzate laddove il loro scopo sia proprio quello di far conoscere in tal modo la disposizione dei vari elementi, la forma del locale o la composizione dell'ambiente naturale. Così, in una palestra non vi saranno piste tattili che conducono ai vari attrezzi, ma una rappresentazione completa dell'andamento regolare o irregolare delle pareti e la disposizione, lungo di esse o a distanza, dei vari attrezzi. In una chiesa, per farne comprendere la complessità e l'articolazione, la mappa di luogo riprodurrà tutte le cappelle laterali con la loro forma e dimensione, anche se non sono aperte al pubblico, il transetto e l'altare maggiore, per consentire al cieco di formarsi un'immagine mentale della struttura. In un sentiero naturalistico, le mappe di luogo, oltre a mostrare sommariamente, magari con una semplice linea punteggiata, lo svolgimento più o meno tortuoso di esso, dovranno indicare anche la presenza di elementi del tutto irraggiungibili, come un lago o una catena di monti, per consentire al non vedente di immedesimarsi nell'ambiente e di riempire con l'immaginazione il vuoto lasciato dalla mancanza di immagini.

Tuttavia, se non si tratta di un plastico tridimensionale, si potranno indicare le zone più elevate, i boschi o i laghi solo mediante differenti campiture e con numeri in braille e in nero posti in spazi lasciati liberi dalle campiture e riportati in legenda.

Naturalmente nulla osta a che al di sotto dei rilievi siano realizzati disegni per le persone normovedenti.

Al di fuori di un utilizzo scolastico, sono da escludere fra i rilievi le varie curve di livello che, in mancanza di una preparazione specifica, sarebbero causa di confusione e di equivoci. È invece possibile che la campitura abbia come confine una curva di livello elevata che rechi al suo culmine un numero riportato in legenda come ad es. "quota 1352".

Nei percorsi naturalistici possono essere necessarie descrizioni lunghe e dettagliate, magari corredate da profili di animali o di piante. Tali descrizioni non vanno poste su "mappe tattili", ma su "tavole tattili", che recano soltanto scritte in braille e in caratteri alfabetici a rilievo e i profili di cui sopra.

IL FONDAMENTO TIFLOLOGICO DELLA NECESSITÀ DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE RIPRODUZIONI A RILIEVO

Il basilare principio che deve improntare le realizzazioni destinate ad essere interpretate con il senso del tatto è quello della massima semplificazione delle indicazioni a rilievo. Esse devono essere soltanto quelle assolutamente indispensabili per la comprensione dello sviluppo del percorso da seguire e delle destinazioni da raggiungere, con esclusione tassativa di tutte le altre indicazioni di elementi topografici o architettonici che non si trovino a distanza di braccio dal disabile visivo che percorre la pista tattile e che quindi possano interferire con il suo movimento. Tali indicazioni non sono soltanto superflue, ma gravemente dannose, dato che distolgono l'attenzione dalla percezione degli elementi veramente essenziali sui quali il non vedente si deve concentrare e che deve poter isolare rapidamente e memorizzare. Infatti, a differenza della vista, che consente la visione d'insieme, il tatto necessita di una esplorazione centimetro per centimetro, per cui ogni segno non essenziale comporta un aggravamento del peso mnemonico necessario per crearsi l'immagine mentale della zona. Tutte le indicazioni non essenziali, come muri perimetrali o elementi architettonici che il non vedente non è interessato a raggiungere, possono e devono essere rappresentati in modo distinguibile alla vista, potendo comunque essere utili ai normovedenti, ma devono essere impercettibili al tatto.

Tutte le zone non direttamente interessanti per il movimento del non vedente devono essere totalmente lisce, dato che questo tipo di spazio vuoto è istantaneamente percepito come tale. Sono da escludersi campiture a rilievo di zone che non siano di diretto interesse per il cieco, che lo indurrebbero ad esplorarle centimetro per centimetro alla ricerca di eventuali simboli, facendogli perdere tempo e ostacolando la memorizzazione degli elementi essenziali per il suo orientamento.

Anche la Norma UNI 8207, nell'Appendice A, Criteri costruttivi, stabilisce che "Il contenuto della mappa deve essere il più semplificato possibile ed utilizzare elementi strettamente indispensabili.".

Le mappe tattili che non rispondano a tutti i requisiti indicati nel disciplinare INMACI e nelle tabelle allegate (per ciò che riguarda simboli o singoli caratteri), nonché alle misure stabilite nella Norma UNI 8207 (per ciò che concerne le scritte), non possono considerarsi idonee a consentire "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo" a non vedenti ed ipovedenti e quindi il loro impiego non ottempera alla prescrizione dell'Art. 1.2 lettera c) del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 o dell'Art. 2.A), lettera c) del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e non consentono quindi il superamento delle barriere percettive.

Le mappe non idonee, oltre ad essere inutili, inficiano anche l'efficacia del percorso tattile e impediscono che la struttura sia da considerarsi accessibile.

In conclusione, le mappe di percorso non devono mai essere più grandi di quanto sia necessario per contenere gli elementi essenziali di cui sopra, eventualmente anche accorciando fuori scala un percorso tutto dritto e senza varianti, magari intercalando una serie di puntini, per far capire che si è tagliata una parte non significativa del percorso tattile.

Una eventuale mappa di luogo, realizzata come sopra indicato, sarà sicuramente un completamento molto significativo per il godimento del sito, ma non fa parte integrante del sistema che deve garantire l'orientamento e la sicurezza del non vedente.

I messaggi vocali, ancora più delle mappe o tavole di luogo, forniranno una esauriente descrizione dell'ambiente che completerà la fruizione culturale del sito.

La normativa italiana sulle barriere percettive per i disabili visivi

Si ritiene necessario sottolineare l'importanza della puntuale osservanza della poco conosciuta normativa sulle barriere percettive per i disabili visivi sotto i seguenti profili:

- Per effetto del combinato disposto dell'art. 1.2.c) del DPR 503/1996 (per spazi ed edifici pubblici) o dell'identico testo dell'Art. 2.A.c) del D.M. 386/1989 (per strutture private aperte al pubblico), rispetto all'Art. 4.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con Legge 18/2009), gli "accorgimenti e segnalazioni" necessari per il superamento delle barriere senso-percettive per non vedenti ed ipovedenti sono esclusivamente quelli ritenuti idonei dalle Associazioni nazionali della categoria; qualunque altra soluzione, non approvata da dette Associazioni non garantisce l'orientamento e la sicurezza dei disabili visivi ed è fonte di responsabilità contabile per danno erariale o, nel campo privato, di responsabilità contrattuale.

- Sanzioni previste a carico del progettista, del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del collaudatore ai sensi dell'Art.82.7 del DPR 380/2001 (Codice dell'edilizia).

- Responsabilità del progettista per falsa asseverazione ai sensi dell'Art. 21 DPR 503/96 e per omissione nella relazione prevista nell'Art. 20, comma 1 e 2 della precisa indicazione " degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti " per l'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

- Si noti che il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) impone al Responsabile del procedimento la verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di progetto alla normativa vigente e, quindi, anche la verifica della presenza negli stessi delle specifiche di cui sopra, relative agli accorgimenti e ai materiali per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

- Possibile declaratoria di nullità ex Art. 1418 C.C dei contratti di appalto i cui capitolati non prevedano l'eliminazione delle barriere percettive, con conseguente responsabilità contabile degli estensori dei capitolati.

- Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i danni derivanti dai maggiori oneri conseguenti ad una tardiva messa a norma di opere eseguite in violazione della normativa sull'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

- Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i danni derivanti dall'obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti, in dipendenza dell'Art. 1.7 del DPR 503/1996: “Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento”.

- Poiché la mancata eliminazione delle barriere architettoniche e percettive configura certamente una situazione di discriminazione delle persone con disabilità visiva rispetto a quelle normodotate, può essere promosso a tale titolo ricorso al Tribunale competente sia da parte del singolo disabile che da parte dell'Associazione di categoria, ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Artt. 3 e 4).

Il rispetto effettivo della normativa innanzi citata potrà essere accertato attraverso l'esercizio, da parte dei singoli interessati e/o delle relative associazioni di categoria, del diritto di accesso agli atti contrattuali e agli elaborati tecnici con relative relazioni illustrative, ai sensi della Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. n. 241 del 1990).

§.1. D.P.R. 503/96

Mentre il Legislatore si è occupato da tempo delle barriere architettoniche per le persone con disabilità motoria (Art. 27, Legge n. 118 del 1971 e relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, successivamente entrambi sostituiti), il convincimento che in tale concetto dovessero rientrare anche le "barriere percettive" che ostacolano i disabili sensoriali, anche se già contenuto in testi normativi vecchi di alcuni decenni (Legge 13/1989, D.M. 236/1989), recentemente è stato ancora più nettamente ribadito e comincia a farsi strada nell'opinione pubblica e nella mente dei progettisti.

A parte il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e successive modifiche e integrazioni, l'ultimo testo in ordine di tempo che se ne occupa specificamente in relazione agli edifici e spazi pubblici è il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di cui riportiamo qui di seguito soltanto i commi che concernono l'argomento trattato.

Art. 1.2, lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare , "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall'Art. 2, A), c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici). Gli "accorgimenti e segnalazioni" di cui si parla sono specificate dalla Commissione Barriere Architettoniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella delibera del 3 agosto 2012, stabilisce i sei codici del linguaggio tattile Loges (attualmente nella sua forma evoluta "Loges-Vet-Evolution").

Art. 1.3: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI".

Art. 1.4: "Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento".

Questa norma è particolarmente importante, perché amplia l'obbligo di garantire la fruibilità anche a quei luoghi per i quali non siano in corso interventi. Essa è stata rafforzata e resa operativa attraverso l'entrata in vigore della legge 67/2006, che permette alla persona con disabilità di presentare ricorso al Tribunale, contestando il mancato adeguamento come causa di discriminazione nei suoi confronti.

Art. 1.5: “In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati”.

Contrariamente a quanto si cerca di fare in alcuni casi, il servizio di assistenza, può sostituire gli "accorgimenti e segnalazioni" di cui alla lettera c) dell'Art. 1.2, soltanto provvisoriamente e negli edifici già esistenti nel 1996 e quindi non in quelli costruiti o ristrutturati dopo l’entrata in vigore del DPR. D'altra parte è evidente che il dover ricorrere alla "assistenza" è la completa negazione del diritto alla mobilità sicura e "autonoma" che la legge garantisce alla persona con disabilità.

Art. 1.7: “Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento”.

Art. 4: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire ... l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

Qui le espressioni utilizzate per individuare le zone e le situazioni da rendere accessibili sono molto ampie e ricomprendono praticamente l'intero tessuto urbano. Naturalmente la conoscenza da parte del progettista delle capacità di orientamento dei disabili visivi e delle modalità da essi utilizzate per compensare il deficit sensoriale, può risultare preziosa per limitare gli interventi alle situazioni che li richiedono in maniera tassativa, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le cosiddette "guide naturali", pur con la necessaria cautela e nei limiti della loro effettiva fruibilità da parte dei minorati della vista. Ciò può risultare particolarmente importante quando gli spazi pubblici di cui si parla siano costituiti da parchi o giardini.

Inoltre espressioni come "relazioni sociali " e "fruizione ambientale" dimostrano come la volontà del Legislatore vada ben oltre la garanzia della fruibilità del servizio primario fornito dalla struttura di cui si tratta; non sarà quindi sufficiente guidare il disabile, ad esempio, dall'ingresso dell'ospedale al banco accettazione o informazioni, ma, oltre che a tutti gli ambulatori e i servizi sanitari ivi presenti, il cieco deve poter raggiungere da solo tutti i reparti e gli altri servizi non sanitari, come il posto di ristoro, l'edicola, eventuali esercizi commerciali, ecc.

Art. 6. Attraversamenti pedonali: "4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti ..."

Qui il riferimento ai percorsi-guida è indiretto ma ugualmente pregnante: in ogni caso il disabile visivo per poter usufruire dell'ausilio del semaforo deve poter individuare la zona di attraversamento, e a questa quindi deve essere condotto dal percorso-tattile. Inoltre, poiché la segnalazione acustica del verde semaforico deve essere attivabile mediante la pressione di un pulsante, il percorso deve consentire al disabile visivo di individuare proprio la posizione fisica del palo semaforico su cui è posto il pulsante stesso; d'altra parte la soluzione della segnalazione acustica solo su richiesta è preferita sia dagli abitanti della zona che tendono giustamente ad evitare o a contenere al massimo fonti di inquinamento acustico, sia dagli stessi disabili visivi, che considerano controproducente e lesivo per la loro immagine l'uso di sistemi che li discriminino al di là di quanto strettamente necessario. L'attivazione del segnale acustico mediante telecomando è assolutamente da evitare, a meno che esso non sia una possibilità aggiuntiva rispetto al pulsante posto sul palo semaforico, dato che limita l'utilizzo del semaforo a chi risiede nella stessa città e quindi se ne può munire.

Art. 7.1: "Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti .... 8.1.10 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236."

Il D.M. richiamato fa obbligo di segnalare l'inizio e la fine delle scale con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti, poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse, ma l'esperienza pratica ha suggerito di porre il segnale di "pericolo valicabile" a 40-50 cm dal bordo del primo gradino in discesa, mentre il segnale di "Attenzione servizio" può essere posto a 30 cm dalla base del primo gradino in salita.

Art. 13.3: "Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

L'importanza di questa norma balza evidente solo che si pensi a zone come i complessi ospedalieri o le città universitarie, nei cui viali, in mancanza di un percorso-guida, sarebbe veramente difficile orientarsi per chi non vede o vede male.

Art. 20.1: "Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento."

Art. 20.2: "Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo."

Si noti che il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) impone al Responsabile del procedimento la verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di progetto alla normativa vigente e, quindi, anche la verifica della presenza negli stessi delle specifiche di cui sopra, relative agli accorgimenti e ai materiali per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

Art. 21. “ Verifiche. 1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (5), è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

Art. 22. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni. 1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13.”.

Si tratta della Commissione di studio sulle Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla quale Enti pubblici e privati cittadini possono chiedere pareri in materia, che ha pubblicato il 3 agosto 2012 un importante parere che ha evidenziato la necessità che i segnali tattili adottati in Italia rispondano al requisito della uniformità e che utilizzino i sei codici aventi precisi e collaudati significati e attualmente integrati con i messaggi vocali (Sistema Loges-Vet-Evolution, in sigla "LVE®"). La ricostituzione di tale Commissione, disciolta, insieme a tutte le altre, con un provvedimento del Governo Monti motivato con le necessità di austerity, è stata prevista in diverse proposte di legge, tutte decadute per fine legislatura

§.2. Legge 104/92 (riprodotta in parte nel DPR 380/2001, Codice dell'edilizia)

Anche se nella cosiddetta "Legge-quadro sull'handicap" (legge 5 febbraio 1992, n. 104) non è impiegato il termine "non vedenti", all'Art. 1.3 viene chiarito che tale legge si applica anche a chi presenta una minorazione sensoriale e tale espressione comprende proprio la disabilità visiva.

Riportiamo qui un estratto da alcuni articoli particolarmente significativi in tema di barriere percettive.

Art. 23. “ Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative .

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. ....

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217 [nota] o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.[Nota: Si tratta delle imprese turistiche che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.]”

E' da sottolineare che vengono continuamente pubblicate "Guide al turismo accessibile" e articoli di stampa che esaltano l'accessibilità di alberghi, spiagge e strutture sportive, nei quali le uniche barriere eliminate sono quelle fisiche, mentre per non vedenti ed ipovedenti né piste tattili né mappe a rilievo sono state installate, a parte le pulsantiere in braille degli ascensori, e si tratta quindi di strutture fuori norma.

“Art. 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,

quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. "

§.3. Il D.M. 236/89

Con riferimento agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, e sia per gli spazi interni che per quelli esterni a tali edifici, fin dal 1989 è stato emanato un Decreto ministeriale contenente le prescrizioni tecniche minime da seguire per conseguire l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.

Sono previsti tre gradi di interventi a seconda della destinazione dell'edificio o di parte di esso: quelli più estesi, per assicurare l'accessibilità totale, e quelli meno estesi, che assicurano soltanto la visitabilità e cioè l'accessibilità di alcune parti delle strutture; l'adattabilità è invece la progettazione per una eventuale e futura accessibilità del manufatto.

Per comodità del lettore riportiamo qui soltanto le norme specificamente rivolte a tutelare i disabili visivi, che sono le meno conosciute e quasi sempre trascurate dai progettisti, dai direttori dei lavori e dai collaudatori.

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

Nota bene: il DM 236 si applica a tutti i casi in cui l'atto autorizzativo per la costruzione o la ristrutturazione sia stato rilasciato in data successiva all'11/08/1989.

(Estratto delle norme specifiche concernenti i non vedenti e gli ipovedenti)

“ Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

............

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.”

Nota bene: per le persone con disabilità visiva l'accessibilità “ in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia” si ottiene mediante l'installazione di piste tattili e di mappe a rilievo (v. D.M. Ministero Beni Culturali e Ambientali 342/2008.

“H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.”

“ Art. 3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;

b) le parti comuni.

Art. 3.3 Devono inoltre essere accessibili:

a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento........

b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio,, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

Art. 3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

..........

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art.5, sono accessibili;

d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità”.

“ Art. 4. Criteri di progettazione per l'accessibilità.

Art. 4.1.1 Porte

...... ... sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Art. 4.1.2 (Pavimenti)

.....

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

“Art. 4.1.10 Scale

..........

6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti. (Per le specifiche vedi 8.1.10).

Art. 4.2.1 Percorsi

..... Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).

Art. 4.3 Segnaletica

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.”

Nota bene: gli “apparecchi fonici”, di cui parla la norma, si identificano attualmente nei messaggi vocali che il non vedente riceve dai TAG RFG incorporati nelle piastre tattili o poste al disotto di esse (codifica LVE). Questi ultimi due commi sono importanti perché si riferiscono alla necessità di installare le mappe a rilievo e le targhe in braille; tali ausili non sarebbero individuabili in alcun modo da chi non vede, se non fossero segnalati mediante specifici indicatori tattili a terra .

“In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Art. 4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

Art. 4.6 Raccordi con la normativa antincendio

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

Art. 8.1.10 Scale

...... Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Art. 8.1.12 Ascensore

..... I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico. .......

Art. 8.2.1 Percorsi

......Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

Art. 8.2.2 (ultimi due capoversi) Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.”

§.4. La legge 41/86.

Un'altra norma, ancora precedente, che aveva lo scopo di evitare l'esecuzione di opere in cui fossero presenti delle barriere architettoniche, è quella contenuta nella legge finanziaria 28 febbraio 1986 n. 41. Essa fa riferimento alla regolamentazione contenuta in un D.P.R. del 1978 che è stato poi sostituito dal più recente D.P.R. 503/96.

Art. 32 comma 20: "Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono essere altresì erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo Decreto."

(vedi Art. 1.7 del DPR 503/1996).

§.5. Il Codice dell'edilizia (D.P.R. 380/2001)

Questo "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" racchiude in sè le norme emanate nel tempo, aggiornandole, pur senza apportare modifiche sostanziali. Un esempio di ciò è l'Art. 82:

Art. 82 -“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nullaosta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.

[Nota: Il DPR del 1956 è stato abrogato, ma la norma è stata riprodotta nell'art. 112 del D.LGS n.81/2008 al quale deve ritenersi riferito il rinvio erroneamente qui riportato.

IMPORTANTE: la distinzione contenuta nell'art. 19 DPR 503/1996 tra opere provvisionali e, in subordine, opere mobili, insieme ad alcune affermazioni di principio sulle "opere provvisionali" contenute nelle linee guida del 2008 per i Beni di interesse culturale dimostrano che il linguaggio LVE si deve qualificare come "opera provvisionale" e quindi installabile, con i dovuti accorgimenti, anche in aree di pregio]

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia .”

§.6. La Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

E' stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006 ed è stata ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18. In tal modo essa è entrata a far parte integrante nel nostro ordinamento giuridico e pertanto i principi in essa contenuti fanno sorgere nei destinatari dei diritti soggettivi perfetti ed esigibili.

L'Articolo che stabilisce l'obbligo degli Stati di eliminare le barriere architettoniche e percettive è il n. 9, in particolare al primo comma:

Articolo 9 - Accessibilità

1. “Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza“.

Sostanzialmente con questa norma vengono superate le limitazioni previste precedentemente e si afferma il diritto soggettivo perfetto delle persone con disabilità, ai quali la giurisprudenza ha equiparato le persone in difficoltà per motivi di anzianità, di accedere dovunque può accedere una persona non in situazione di svantaggio.

§.7. D.M. 22 dicembre 2017 M.I.T. Art. 1

L'art. 6 "Norme di esercizio" del decreto ministeriale 18 settembre 1975, "Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico", punto 6.1 "Regolamento di esercizio", quinto comma, terzo punto "divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, cani, pacchi, ecc.", e' cosi' modificato:

"divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini animali; fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o tappeto mobile da strutture o scuole specifiche riconosciute dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente deve essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle scale mobili o tappeti mobili".

Con tale norma viene implicitamente riconosciuto il diritto dei non vedenti, affermato da decenni da parte delle associazioni della categoria, a usufruire di tutti i mezzi di traslazione verticale presenti in una determinata struttura. Viene quindi superata la resistenza di alcune Pubbliche Amministrazioni alla segnalazione diretta delle scale mobili mediante gli appositi percorsi tattilo-vocali, ancorché esse fossero adiacenti alle scale fisse. Tale indicazione era contenuta nella Norma UNI 11168, contestata dalle associazioni della categoria e attualmente superata dal Decreto Ministeriale.

§.8. Giurisprudenza.

Accessibilità di Bancomat e altri apparecchi.

Obbligo di rimozione delle barriere architettoniche dai bancomat.

Con la sentenza n. 18762 del 23/09/2016 la terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la situazione di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico (nella specie, un locale adibito all'utilizzazione di un bancomat), dovuta alla presenza di una barriera architettonica, legittima la persona disabile a ricorrere, anche nei confronti di privati, alla tutela antidiscriminatoria ex art. 3 della legge n. 67 del 2006.

La fattispecie concerneva un ATM o bancomat posto in modo da non essere operabile da persona su sedia a ruote. Nel caso dei non vedenti, l'inaccessibilità può dipendere dalla mancanza di una sintesi vocale che guidi l'utente nello svolgimento delle operazioni o di agevolazioni per la lettura dello schermo da parte degli ipovedenti.

Si può quindi concludere che la fruibilità di apparecchiature in edifici pubblici e privati deve essere garantita alle persone con disabilità, rimuovendo tutti gli ostacoli architettonici e ciò deve avvenire anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o parti di questo debbano avere per consentire l'accesso.

Sempre nell'ambito giurisdizionale, è da tenere presente la Legge n. 67 dell'1 marzo 2006, c.d. legge antidiscriminazione, che ciascuna persona con disabilità può invocare con ricorso al Tribunale con procedura semplificata per denunciare atti o comportamenti che "mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone." Classico è il caso della presenza di scale che impediscono l'accessibilità a persone su sedia a ruote; identica è la discriminazione operata a danno di persone con disabilità visiva che non possono accedere e muoversi in spazi o strutture pubbliche o private aperte al pubblico perché la mancanza delle necessarie guide tattilo-vocali sul pavimento impedisce loro di orientarsi e muoversi in "condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" (Art. 2.G, del D.M. 236/1989).

F.A.Q. - Domande e risposte

§. Da quali norme si ricava l'obbligatorietà dell'impiego del linguaggio tattile LVE?

I segnali tattili, come qualsiasi altro ausilio, sono soggetti all'evoluzione tecnologica e a miglioramenti nel tempo che non possono essere trascurati. Non sarebbe quindi opportuno che una legge stabilisse direttamente quale tipo di segnaletica deve essere utilizzata, proprio per la necessità di seguire nel tempo il progresso tecnologico. Ma ciò non significa che manchi la norma regolatrice. Infatti, la norma che definisce il concetto di barriera architettonica senso-percettiva, pur non indicando un preciso sistema, lo identifica indirettamente stabilendo quali risultati debbano essere conseguiti. Si parla in questi casi di "norma prestazionale" e tale carattere hanno proprio l'Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 per gli spazi ed edifici pubblici e l'analogo articolo del DM 236/1989 per le strutture private aperte al pubblico. Tali articoli prescrivono che le segnalazioni e gli accorgimenti utilizzati devono consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo". Ne consegue che, indicato nella normativa il risultato da conseguire, la non codificata tipologia degli indicatori tattili deve adeguarsi ai progressi della tecnica ed alle conoscenze ed esperienze anche sopravvenute del settore. Inoltre, già la semplice logica deve far comprendere che nessun altro se non i diretti interessati, per il tramite delle Associazioni nazionali che li rappresentano, ha titolo per dichiarare quali ausili conseguono i risultati voluti e quali no, mentre non hanno alcun valore eventuali dichiarazioni di conformità di chi ne fa commercio.

Ma un'ulteriore conferma a tale assunto è data dal combinato disposto delle norme citate e dell'Art. 4.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il quale sancisce proprio la necessità del coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei disabili nelle decisioni che li concernono. Detta Convenzione è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico attraverso la legge di ratifica (L. n. 18 del 3 marzo 2009). Orbene, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS e l'Associazione Disabili Visivi ONLUS, fondatori dell'I.N.M.A.C.I., Associazioni nazionali che per legge e/o per statuto hanno la tutela e la rappresentanza dei non vedenti italiani, dichiarano formalmente che l'unico sistema attualmente idoneo a soddisfare la normativa vigente è quello tattilo-vocale denominato Loges-Vet-Evolution (LVE).

Tale convincimento è stato raggiunto attraverso una lunga fase di studio e di sperimentazione e si fonda sui seguenti argomenti: Il sistema utilizzato precedentemente non corrisponde più ai parametri introdotti con le nuove Norme UNI-CEN 15209/2007 e ISO 23599/2012 (altezza minima delle barre e interasse minimo e costante tra di esse (40 mm).

La larghezza dei canaletti del codice rettilineo è stata aumentata per renderlo meglio percepibile.

I vecchi profili dei codici di incrocio e di Attenzione/Servizio risultavano poco riconoscibili, diventando motivo di disorientamento; sono quindi stati modificati nella forma e nelle spaziature, acquisendo una sicura percepibilità.

Il pieno ed unanime consenso degli utilizzatori è documentato nelle schede sottoposte a centinaia di non vedenti sotto il diretto controllo di Rete Ferroviaria Italiana, la quale ha addirittura stabilito che anche la manutenzione di tratti dei percorsi tattili già esistenti deve essere eseguita installando il sistema LVE.

Inoltre "LVE", a seconda dei materiali usati, ha costi inferiori o paragonabili a quelli del vecchio sistema ed è perfettamente compatibile con esso, tanto che può, e deve, essere messo a prosecuzione delle vecchie installazioni.

Infine, "LVE" è stato adottato ufficialmente da Rete Ferroviaria Italiana, da ENAC per tutti gli aeroporti, dal Ministero delle Infrastrutture e dai Comuni italiani (vedi Macroarea "Riconoscimenti".

Per tutti i motivi sopra enunciati, non è ammissibile né giustificabile una scelta diversa, che non potrebbe essere considerata idonea ad ottemperare alla normativa vigente e rappresenterebbe quindi un immotivato spreco di denaro, pubblico o privato che sia. (Vedi voce "LOGES dell'Enciclopedia Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/loges/)





§. È corretto usare il termine "cieco" o è meglio dire "ipovedente"?

Quelli indicati non sono sinonimi. Nel termine "disabili visivi" si ricomprendono sia i non vedenti o ciechi assoluti, che gli ipovedenti; i primi sono coloro che non sono in grado di cogliere attraverso la vista praticamente nessuna informazione significativa in ordine all'ambiente esterno; i secondi, invece, possono avvalersi del loro residuo visivo, anche se con molte limitazioni e trovandosi in situazioni percettive estremamente differenziate, sia sotto il profilo dell'acuità che sotto quello dell'ampiezza del campo visivo (Ipovedenti gravi, medi e lievi).

In ogni caso, la parola "cieco" può essere utilizzata al posto di "non vedente", senza timore di creare alcun disagio.





§. È vero che i ciechi non si muovono mai se non sono accompagnati?

No, è falso. Certamente è difficile che una persona anziana che ha perso la vista impari ad orientarsi nel caos delle nostre città e, se ne ha la possibilità, preferirà appoggiarsi al braccio di un parente o di un amico; ma non sono pochi i ciechi, sia giovani che anziani, che apprendono le modalità per orientarsi e muoversi in sicurezza nelle strade, seguendo degli appositi corsi tenuti da professionisti molto ben preparati.

D'altra parte, le famiglie dei nostri tempi, formate da pochi membri, non offrono ai ciechi molte possibilità d’essere accompagnati, mentre diventano sempre meno numerosi i volontari in servizio civile che lo Stato destina alle associazioni di categoria per il servizio di accompagnamento.

È quindi fondamentale che tutte le nuove opere siano dotate dei segnali e percorsi tattili sul pavimento, delle mappe a rilievo e dei semafori acustici che agevolano l'orientamento e la sicurezza dei disabili visivi.





§. Esistono delle norme che obbligano gli Enti pubblici e i privati ad assicurare l'accessibilità ai non vedenti?

La più recente enunciazione generale del diritto delle persone con disabilità, ivi compresi i minorati della vista, ovviamente, all'accessibilità ambientale è contenuta nell'Art. 9 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006. Oltre che discendere da questo enunciato di valore internazionale e dai principi di uguaglianza e di non discriminazione contenuti sia nella Costituzione italiana sia in vari trattati e dichiarazioni anche a livello europeo, il diritto di tutte le persone, e in particolare di quelle con disabilità, all'accessibilità dell'ambiente è direttamente previsto in alcune norme emanate in Italia fin dal 1971 e ribadite più recentemente nelle leggi n. 13 del 1989 e 104 del 1992 e precisate nei dettagli nei regolamenti emanati con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 1989 e con Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, il primo in materia di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata e il secondo in tema di spazi ed edifici pubblici. La normativa è stata poi ordinata nel Testo Unico dell'Edilizia, emanato con D.P.R. n. 380 del 2001, successivamente modificato fino al Dlgs. 222/2016.





§. Vi sono altri modi per favorire la mobilità autonoma dei disabili visivi oltre ai segnali tattili sul pavimento?

Non esistono altre modalità che possano far considerare accessibile "a chiunque e in particolare ai non vedenti e agli ipovedenti" uno spazio aperto o un edificio: è l'ambiente che deve nascere o che si deve rendere accessibile e quindi gli indispensabili ausili devono far parte dell'ambiente. Per questo motivo, oltre che per difetti intrinseci del mezzo trasmissivo utilizzato, tutte le associazioni dei non vedenti ed ipovedenti escludono del tutto la validità, ai fini del rispetto della normativa vigente, dell'impiego di apparecchi portatili che rivelano ostacoli, o che indicano la direzione da seguire, o che, indirizzati verso appositi trasmettitori, forniscono indicazioni o informazioni di vario genere. E ciò, sia per il fatto che vi possono essere dei ciechi che non ne sono dotati, sia perché sono soggetti a guasti o a mal funzionamenti dovuti anche ad interferenze.

Diverso è il caso di sistemi elettronici "di prossimità", caratterizzati dal fatto che, oltre a fornire una quantità praticamente illimitata di informazioni, sono in grado anche di offrire una traccia elettronica ben localizzata nell'ambito di pochi centimetri e che può essere seguita usando un apposito bastone. Questo sistema si integra perfettamente con le piste tattili e costituisce il nuovo sistema "Loges-Vet-Evolution" validato dalle associazioni. Altri sistemi elettronici possono essere utili per fornire ulteriori informazioni ad integrazione, ma mai in sostituzione, del sistema tattilo-plantare LVE.





§. Possono essere utilizzati altri tipi di segnali tattili con forme differenti?

In Italia il 99,9% delle decine di migliaia di segnali tattili installati nelle strade e negli edifici è caratterizzato dal profilo trapezoidale dei suoi canaletti del codice rettilineo e da altri 5 codici che forniscono, sotto i piedi o con la punta del bastone bianco, tutte le informazioni direzionali e di presenza di oggetti interessanti o di zone di pericolo, che sono essenziali per la mobilità autonoma di un non vedente. Soltanto lo 0,1% è costituito da installazioni, per lo più sperimentali, che non sono idonee o per la forma dei loro profili o per la mancanza di codici essenziali, a conseguire i risultati prestazionali imposti dalla normativa vigente. D'altra parte è evidente a chiunque che questa segnaletica tattile, come qualunque altra segnaletica, deve tassativamente rispettare il requisito della uniformità delle forme e dei significati, sotto pena del disorientamento e del caos. Il vantaggio fondamentale del nuovo sistema di segnali tattili "Loges-Vet-Evolution" è la sua perfetta compatibilità con quello utilizzato fino al gennaio 2013, dato che usa i medesimi codici, con identico significato, ma resi meglio percepibili con piccole variazioni dei profili e degli spessori, conformandoli anche alla nuova normativa europea.

L'ottimo compromesso raggiunto, modificando alcuni rapporti delle misure, ma mantenendo un aspetto molto simile al precedente, consente di accostare le nuove installazioni a quelle già esistenti senza creare discontinuità estetiche e soprattutto funzionali.





§. Cosa si intende esattamente per "barriera architettonica"?

Con questo termine si indicano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sia gli ostacoli di tipo fisico, come gradini, scalinate, servizi igienici troppo angusti, ecc., sia "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi" (Art. 1.2 lettera c) del D.P.R. 503/1996). Si è sancito in questo comma l'obbligo di eliminare quelle specifiche barriere architettoniche che sono conosciute con il nome di "barriere percettive" o "localizzative", definendone chiaramente il concetto. Nel primo caso le norme impongono la rimozione di ostacoli o la modificazione di situazioni negative esistenti in opere già eseguite o, per quelle nuove, la costruzione di opere che siano già in partenza prive di tali ostacoli o situazioni negative (rampe per superare dislivelli, ascensori, adeguata larghezza dei passaggi per recarsi ai bagni, ma anche una migliore organizzazione della pedonalità urbana, ecc.).

Nel secondo caso le norme impongono l'adozione di interventi specifici consistenti nell'aggiungere qualcosa al già costruito o nel costruire il nuovo inserendo nelle normali strutture alcuni accorgimenti a beneficio delle persone con disabilità visiva. Il riferimento è a segnali tattili sul piano di calpestio, mappe a rilievo, segnalatori acustici ai semafori, per i non vedenti.

Per gli ipovedenti si deve provvedere, oltre che ad assicurare un forte contrasto di luminanza (chiaro-scuro) fra i segnali tattili e l'intorno, a una illuminazione degli ambienti adeguata sia per intensità che per disposizione dei corpi illuminanti, ad una segnaletica accessibile per tipo e grandezza dei caratteri, per posizionamento e sufficiente illuminazione. È anche necessario che fra i vari elementi architettonici (pareti, pavimenti, infissi, ecc.) vi sia un buon contrasto di luminanza (chiaro-scuro), determinato in un valore minimo del 40%. A beneficio dei non udenti vanno previsti segnali di allarme visivi, telefoni speciali, ecc.

Sia con riferimento alle barriere fisiche che a quelle percettive, è ovvio che sarebbe economicamente conveniente, oltre che ad essere obbligatorio, che le nuove opere fossero progettate fin dall'inizio esenti da barriere. Anzi, si dovrebbe sempre evitare di concepire gli ausili ambientali per i disabili come un qualcosa di posticcio da aggiungere al normale progetto, ma progettare direttamente per una utenza allargata. In altre parole, è necessario che si diffonda e si affermi definitivamente il principio del "Design for All", e cioè una progettazione che tenga conto già in partenza delle esigenze di tutti.

Comunque, anche in sede di rifacimenti o di manutenzione straordinaria, gli accorgimenti necessari per i disabili visivi sono estremamente più economici e più semplici da realizzare, rispetto a quelli necessari per rendere le strutture accessibili alle persone con disabilità motoria, che spesso richiedono modifiche strutturali piuttosto impegnative. Tuttavia gli interventi per eliminare le barriere percettive sono di gran lunga i meno adottati, sia perché le relative norme sono meno conosciute, sia perché sono meno note le soluzioni concretamente idonee ad eliminarle.





§. Ho protestato perché, essendo un non vedente ed essendomi recato da solo in un ospedale ristrutturato
una decina di anni fa, non ho trovato né piste tattili sul pavimento, né mappe a rilievo. Mi è stato risposto che mi avrebbero assegnato qualcuno del personale per accompagnarmi. È una risposta accettabile?

Ciò È tollerabile soltanto per porre rimedio nel caso specifico ad una situazione incresciosa, ma resta ben evidente la situazione di violazione della normativa vigente, con le conseguenti responsabilità di chi non ha provveduto.

Infatti, il concetto di "accessibilità" è strettamente connesso con quello di "autonomia" e ciò è ben presente al legislatore che coniuga questi due termini nella stessa definizione di accessibilità e vi aggiunge quello ulteriore di "sicurezza" (Art. 2 lett. G) D.M. 236/1989): "Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.”

Il fine che si deve perseguire con l'eliminazione delle barriere architettoniche è quindi quello di assicurare ai disabili l'autonomia nella mobilità, ossia la possibilità per essi di spostarsi da soli in condizioni di sicurezza e con la piena consapevolezza dello stato dei luoghi, della dislocazione dei servizi di interesse generale e del percorso da seguire per raggiungere la meta prefissata.

D'altra parte, la necessità che il concetto di mobilità sia sempre collegato, anche implicitamente, a quello di autonomia, è evidente solo che si rifletta sul fatto che un cieco accompagnato non ha problemi nei suoi spostamenti, come non ne avrebbe un disabile su sedia a ruote accompagnato da un paio di robusti assistenti.

Ne consegue che i servizi di accompagnamento per i disabili, lodevolmente organizzati nell'ambito delle stazioni ferroviarie, delle aerostazioni e in alcune strutture pubbliche o private, pur essendo molto apprezzati anche dai disabili visivi che, per l'età o per loro scelte individuali, non si sentono in grado di muoversi da soli, non possono in nessun caso costituire una alternativa che liberi i gestori dall'obbligo di dotare le strutture degli ausili e degli accorgimenti necessari a renderle accessibili in totale autonomia. Tanto meno può esserlo un servizio di accompagnamento offerto in modo estemporaneo in un ospedale o in un ufficio pubblico.





§. Da una statistica pubblicata recentemente dall'ISTAT apprendo che mediamente quasi il 70% delle scuole italiane sono accessibili ai disabili, avendo le scale e i percorsi interni a norma. Ma nella mia carriera di insegnante, nessuna delle numerose scuole che ho conosciuto era dotata di segnali tattili. Sono stato particolarmente sfortunato o cosa?

L'equivoco in cui si cade frequentemente al quale non è sfuggito in passato l’ISTAT, è quello di accogliere automaticamente e acriticamente l'equazione: "disabile = persona su sedia a ruote". Da noi messo in guardia su questo equivoco, l'Istat ne ha tenuto conto nelle rilevazioni più recenti.

Resta comunque il fatto che le scuole, gli edifici pubblici, i marciapiedi e le piazze sono ancora per la maggior parte sprovvisti dei segnali tattili e ancora peggiore è la situazione delle strutture private aperte al pubico, come centri commerciali, supermercati, banche, locali di spettacolo, strutture ricettive e sportive, cliniche, ecc. Per questo motivo l'I.N.M.A.C.I. è impegnata in una vasta campagna di sensibilizzazione, allo scopo di recuperare gradualmente le opere fuori norma, soprattutto, per evitare assolutamente che vengano eseguiti nuovi lavori senza il superamento delle barriere architettoniche, comprese quelle percettive per i non vedenti.





§. È vero che per utilizzare il sistema LVE è necessario che nella zona vi sia un buon segnale della rete
telefonica?

È del tutto falso, anche se è stato sostenuto erroneamente nei PEBA di alcuni Comuni. Infatti, le mappe contenenti i messaggi vocali possono essere scaricate dalla banca dati vigilata dalle associazioni della categoria in qualunque momento e in qualsiasi parte del mondo. Il bastone elettronico legge direttamente i TAG posti sotto le piastre tattili e quindi il sistema funziona perfettamente anche se posto nelle stazioni sotterranee o in una struttura schermata dalle radiazioni.

FONTE:

I.N.M.A.C.I.
Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti


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