Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?

Approvato definitivamente in seconda lettura dal Senato il 10 maggio 2017, il disegno di legge S.2233-B sulla regolamentazione del lavoro agile

Approvato definitivamente in seconda lettura dal Senato il 10 maggio 2017, il disegno di legge S.2233-B prevede una regolamentazione specificamente dedicata a una fattispecie di attività lavorativa, il lavoro agile, da tempo utilizzata nelle realtà aziendali, tanto da essere non solo oggetto di discipline negoziate e indicazioni operative delle parti sociali1, ma anche già menzionata, promossa e presupposta nel quadro delle agevolazioni fiscali riconosciute ai premi di produttività erogati in esecuzione di accordi aziendali o territoriali (art. 2 del d.m. 25 marzo 2016, in attuazione dell’art. 1, comma 188, della l. n. 208/2015)2. La lunga gestazione e le plurime sollecitazioni presentate dalle parti sociali in fase di audizione non hanno d’altra parte eliminato alcune aporie rilevabili già alla lettura del testo iniziale del disegno di legge (d’iniziativa governativa). Permane in particolare l’impressione che nella rincorsa alla “novità” si sia frettolosamente omesso un necessario puntuale coordinamento con il sistema normativo preesistente. Soprattutto nel contesto d’analisi che ci occupa, volto a verificare la disciplina di tutela della salute e sicurezza del lavoratore agile, la mancanza di raccordo si rileva su almeno tre versanti: il rapporto con l’istituto del telelavoro, l’applicabilità della normativa sui videoterminali, il coordinamento con le disposizioni in tema di orario di lavoro.  Seguendo gli interrogativi posti da questi tre mancati raccordi, si cercherà nella presente trattazione di ricostruire il quadro di fonti e di norme applicabili al lavoro agile in ambito prevenzionistico. 

Fonte Olympus, autore Marco Peruzzi


SOMMARIO: 1. Novità e sistema: i punti cardinali di un mancato coordinamento normativo. – 2. Lavoro agile e telelavoro: gli smart worker sono i nuovi argonauti? – 3. L’applicabilità al lavoro agile della normativa prevenzionistica prevista per il telelavoro. – 4. L’applicabilità al lavoro agile della normativa prevenzionistica del lavoro ai videoterminali. – 5. Agilità e durata: gli argini alla liquidità del tempo di lavoro nel difficile raccordo con il d.lgs. n. 66/2003. – 6. La tutela assicurativa del lavoratore agile per gli infortuni. – 7. Conclusioni.


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Lavoro agile, ecco come funziona

Lo smart working disciplinato all’interno del nuovo Jobs Act dei lavoratori autonomi, consente ai dipendenti di svolgere il proprio lavoro in parte in azienda e in parte da casa.

Al via il nuovo lavoro agile o “smart working” che dir si voglia. La disciplina della nuova modalità di esecuzione dei rapporti subordinati trova posto nel nuovo Jobs Act dei lavoratori Autonomi. Ecco in sintesi gli aspetti caratterizzanti.

Come funziona. Tramite accordo, datore e dipendente possono pattuire che quest’ultimo svolga la prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. La medesima possibilità è riconosciuta anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Al dipendente potranno essere riconosciuti i medesimi incentivi di carattere fiscale e legati agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato svolto in forma ordinaria. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’accordo. L’accordo, da stipularsi necessariamente per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, può essere a termine o a tempo indeterminato. All’interno dovrà essere disciplinata l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, prevedendo le condotte, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.  L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e può riconoscere il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Il trattamento economico. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Il recesso. In caso di accordo a tempo determinato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nel caso di lavoratori disabili, tale termine sale fino a 90 giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Gli infortuni e le malattie. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponde a criteri di ragionevolezza, il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. L’accordo e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego ex art. 9-bis D.L. n. 510/1996.

La sicurezza. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e a tal fine consegna al medesimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Fonte: fiscopiu.it

Presentiamo un estratto del documento:

 

Art. 17.

(Protezione dei dati, custodia e riservatezza)

1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l’uso di tali strumenti.

Art. 18.

(Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 19.

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

 
Fonte: Senato

implicazioni sul tema della salute e sicurezza

La norma si sofferma sul tema del lavoro agile a cui dedica l’intero Capo II, ma affronta anche il tema del lavoro autonomo non imprenditoriale. Argomento che secondo i dati Eurostat, riferiti al terzo trimestre 2016, in Italia riguarda 4,7 milioni di persone e, di questi, solo circa il 59% sono lavoratori in proprio, piccoli imprenditori.
La legge tratta di tutele che si applicano ai
rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.
(Capo 1, art. 1, L. 81/2017)
Per fermarci al solo lavoro Agile viene detto che, allo scopo
di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
(articolo 18, L. 81/2017)
Questo tipo di lavoro si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze del Pubblico (comma 3, articolo 18).
Nell’articolo successivo si definisce meglio come si inserisce nell’organizzazione aziendale il lavoro Agile e si dice:
l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
(comma 1, articolo 19)
Nel primo articolo del Capo II si indica che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa (comma 2, articolo 18).
Per quanto concerne il tema della salute e della sicurezza vi è nella legge un articolo il 22 su questo dedicato. Il quale recita:
il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al Rls, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Inoltre si sottolinea (comma 2, articolo 22) che il lavoratore è
tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Potremmo senz’altro dire che si tratta di veramente poco, a essere ottimisti dell’essenziale.
L’art 23 affronta invece lo “smart working”, la l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Art. 23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
1. L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita’ di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

fonte: RepertorioSalute



smart working, è online la procedura telematica

Dal 15 novembre 2017 le aziende sottoscrittrici di accordi di smart working (lavoro agile) – conclusi secondo le disposizioni della legge 22 maggio 2017 n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” – possono procedere all’invio della documentazione attraverso la piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per utilizzare l’applicativo, bisognerà essere in possesso di SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per tutti i soggetti cui sono già state rilasciate le credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si potrà utilizzare la piattaforma anche senza SPID.
La compilazione del modello online richiede l’inserimento dei dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. La procedura consente anche di effettuare la rettifica e l’annullamento di comunicazioni già inoltrate.

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