RLS-RLST-RLSPP-RLSA-RLSSA

Vademecum  Uil sul Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Dall'archivio SSL a cura della Uil pubblichiamo il vademecum contenuto nel NUMERO 1, LUGLIO 2017 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,  Collana UIL SSL - Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 Cosa è il RLS, RLST, RLSSP, RLSA, RLSSA 


Premettendo che: 
 
- ogni lavoratore deve per prima cosa tutelare la propria e la altrui sicurezza; - ogni attivista UIL ha il diritto e dovere di tutelare la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro - diritto che deriva dallo Statuto dei Lavoratori, dai vari CCNL, dalle norme e regole per le RSU e RSA, ecc. 
 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è una delle figure più importanti di Rappresentanza in senso generale e per il Sindacato in particolare. È una figura che nasce per legge ufficialmente nel 1994 con il Decreto Legislativo 626. Però è giusto ribadire come, a livello di Contrattazione Collettiva e di norma in senso generale, una forma di rappresentanza per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nasce molto tempo prima.  Ad esempio all’interno del CCNL Settore Chimico a fine anni ‘70 (nella figura della Commissione Ambiente) e all’interno delle Legge 300 (Statuto dei Lavoratori). 
 
Torniamo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come da normativa italiana e, in generale è opportuno precisare alcuni elementi fondamentali: 
 
• ad oggi questa figura è definita per Legge dal Decreto Legislativo 81 del 2008; Decreto che ha recepito nel tempo varie Direttive Europee. Infatti la figura definita per Legge del RLS, nasce da una specifica Direttiva Europea del 1989 la n. 391 - trattasi di una Direttiva “quadro” o di “armonizzazione”, emanata con lo scopo di allineare tutte le differenti leggi comunitarie su specifici riferimenti entro 5 anni; la tempistica 1989 della direttiva e il 1994 del decreto 626 è chiaramente esplicativa -; 
 
• quindi in tutta l’Unione Europea, dai primi anni ’90 a seconda delle “velocità” di recepimento dei vari Stati membri, sono presenti i RLS sotto varie definizioni, ma con le stesse prerogative, ovvero quelle fondamentali di:  o rappresentare i colleghi lavoratori al fine di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; o fare proposte in termini di prevenzione. 
Partendo dal presupposto che in ogni azienda deve essere presente un RLS che deve essere eletto dai lavoratori o designato, esistono ad oggi varie tipologie nazionali di RLS: 
 
Quella più comune e diffusa è il RLS Aziendale (vedi di seguito l’Art. 47), che per le Aziende sopra i 15 dipendenti deve essere eletto o designato nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in Azienda. 
 
Poi troviamo la figura del RLS Territoriale, questa figura rappresenta i lavoratori nelle micro e piccole aziende, nelle quali può risultare difficile eleggere con adeguata tutela i Rappresentanti; figura diffusa soprattutto nel Settore Artigiano e nell’Edilizia (Art. 48). 
 
Esiste anche la figura del RLS di Sito Produttivo o RLSSP (Art. 49) una figura che viene individuata in situazioni particolari ove sono presente più aziende che insistono su uno stesso territorio (come ad esempio i Porti). 
 
Questo il quadro generale della situazione, un Rappresentante che deve essere il punto di riferimento per tutti i lavoratori, ma deve essere anche il terminale operativo del Sindacato sui luoghi di lavoro: è una delle figure più importanti a livello sindacale, una figura in stretto contatto con i Lavoratori e le Organizzazioni Sindacali; una figura che tutela uno dei diritti fondamentali dei Lavoratori: la salute e la sicurezza. 
 
Non esiste il lavoro se non è sano e sicuro, al contrario, se in qualche modo l’attività lavorativa può diventare negativa per la salute (da cui ne derivano malattie professionali) e sicurezza (da cui ne derivano infortuni), essa non può più essere definita “lavoro”… 
 
Sono presenti anche altre piccole differenze sulla figura del RLS; difatti in alcuni Contratti Collettivi il RLS ha ampliato le sue competenze anche con la parte ambientale, in quanto l’impatto di alcune aziende sull’ambiente interno ed esterno può essere rilevante, da questa competenza aggiuntiva diretta, anche su l’ambiente, l’acronimo di riferimento è: RLSA.  Poi, per integrare il quadro, nel CCNL chimico si fa esplicito riferimento a salute, sicurezza e ambiente, facendo così sviluppare l’acronimo in: RLSSA 
 
Di seguito riportiamo gli articoli del D. Lgs. 81 in cui vengono individuate le possibili tipologie di RLS. 

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 


Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma. 3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52. 4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico. 5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente. 6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. 8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative. 

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo 1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo. 3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Abstract della pubblicazione Uil

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