Rischio radiazioni ionizzanti -Inail 2022

strumenti finalizzati a una maggiore conoscenza del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro.

L'area tematica Comprendere i rischi associati alle radiazioni ionizzanti appare in una nuova edizione completamente rivista. Il contenuto aggiornato è in linea con le ultime novità legislative, rivedendo profondamente la materia. 

Come per le precedenti edizioni, il suo obiettivo è fornire una panoramica generale dei rischi associati all'uso delle radiazioni ionizzanti. 

Fatta salva la capacità di affrontare numeri specifici di quel fattore di rischio come determinato dalla normativa vigente, fornire informazioni per classificare correttamente i problemi in base alle preoccupazioni per la sicurezza sul lavoro. 

Principali usi delle radiazioni e possibili danni alla salute. La spiegazione in quest'area include sezioni sulla fisica delle radiazioni ionizzanti, possibili danni alla salute, consigli sulla legislazione e sull'assicurazione.

Gli impieghi principali delle radiazioni e i possibili danni alla salute. L’articolazione dell’area prevede sezioni riguardanti cenni sulla fisica delle radiazioni ionizzanti, sui possibili danni alla salute, sugli aspetti legislativi e su quelli assicurativi. 

Il tutto è arricchito con approfondimenti tematici su specifici aspetti, come gli impieghi principali delle radiazioni ionizzanti o il focus sulla normativa prevenzionale.

Questa sezione mira a fornire alcuni strumenti per comprendere meglio i rischi dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro. 

La radiazione ionizzante è un'onda elettromagnetica, o particella subatomica, che irradia materia, determinando la produzione di particelle cariche. Quando il corpo umano è esposto a radiazioni ionizzanti, le particelle cariche che si formano possono causare danni molto gravi alla salute, a seconda del livello di esposizione e di come si verifica. 

L'uomo è stato esposto alle radiazioni ionizzanti di sorgenti naturali (raggi cosmici, prodotti di decadimento dei cosiddetti nuclidi primordiali, ecc.)


Le grandezze dosimetriche

Le radiazioni ionizzanti


I principali impieghi delle radiazioni ionizzanti


L'impiego delle radiazioni ionizzanti riguarda un numero sempre crescente di settori, benché nella percezione comune lo si associ prevalentemente con ambiti quali quello medico e della produzione di energia (peraltro non consentita nel nostro paese).

La capacità delle radiazioni ionizzanti di vedere attraverso la materia opaca rispetto alle radiazioni ottiche e la semplicità con cui le molecole marcate (in cui uno o più atomi sono sostituti da radionuclidi) possono essere monitorate, sono proficuamente utilizzate nelle più disparate applicazioni.

L'uso delle radiazioni ionizzanti spesso risulta assai più vantaggioso di altre tecnologie disponibili e in alcuni casi è divenuto difficilmente sostituibile o addirittura insostituibile: come esempi si possono citare i processi di sterilizzazione, i controlli di qualità di molti manufatti, la produzione di materiali ad alta ingegnerizzazione, la conservazione delle opere d'arte e i controlli di sicurezza.

Le modalità con cui le radiazioni ionizzanti possono essere effettivamente utilizzate ai sensi della normativa vigente garantiscono che la possibile esposizione determini un rischio residuo per i lavoratori e la popolazione paragonabile a quello delle altre attività umane.

I principali impieghi delle radiazioni ionizzanti


I danni per la salute


L'esposizione a radiazioni ionizzanti può determinare l'insorgenza di varie patologie acute e/o croniche, in funzione della modalità dell'esposizione e della tipologia di radiazioni coinvolte.

Nel rispetto della vigente normativa, l'eventuale esposizione a radiazioni ionizzanti della popolazione e dei lavoratori deve essere contenuta entro livelli tali da garantire un trascurabile incremento del rischio di contrarre patologie.

Considerando le attuali modalità con cui può avvenire l'esposizione a radiazioni ionizzanti, gli eventuali danni per la salute sono oggi rappresentati principalmente dai danni somatici stocastici, cioè dalla accresciuta probabilità di contrarre, per gli esposti, patologie quali leucemie e tumori solidi. In altri termini, nei danni somatici stocastici, la probabilità di contrarre la patologia è correlata all'entità dell'esposizione: del resto la patologia, qualora contratta, non è distinguibile da quelle dovute a cause diverse dalle radiazioni ionizzanti e la sua gravità non è in relazione con l'esposizione.

Altra tipologia di danno è rappresentata dai danni genetici stocastici. Analogamente ai precedenti, il danno consiste nell'accresciuta probabilità di aborti spontanei e malattie ereditarie in seguito all'esposizione a radiazioni ionizzanti delle cellule della linea germinale dei genitori.

Danni meno frequenti, in quanto si manifestano solo a seguito a livelli di esposizione che nel rispetto delle normative vigenti possono verificarsi solo eccezionalmente, sono i danni somatici deterministici, cioè patologie a carico dell'individuo irradiato che sono tanto più gravi quanto l'esposizione è stata maggiore (ad esempio sindrome acuta da irradiazione, radiodermite, cataratta, ecc.).

I danni per la salute


La normativa prevenzionale


L'impiego di radiazioni ionizzanti è regolamentato per legge fin dal primo dopoguerra: attualmente il riferimento normativo in vigore è il d.lgs. 101/2020 che costituisce una sorta di testo unico sull'argomento, per la protezione dei lavoratori, della popolazione rispetto alle esposizioni ai fini medici (diagnostici e terapeutici) ed anche per l’ambiente.

Per la protezione dei lavoratori e della popolazione la legge prevede:
la figura dell'“esperto di radioprotezione” (precedentemente denominato “esperto qualificato”), definita ai sensi del d.lgs. 101/2020 art. 7, comma 39 come "la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130”;
la figura del “medico autorizzato”, responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti;
la classificazione dei lavoratori e delle zone di lavoro in categorie, in funzione della potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti;
la misurazione dell'esposizione dei lavoratori esposti, la registrazione e la conservazione delle misurazioni stesse;
specifici limiti di esposizione per il corpo intero e per determinate parti del corpo relativi ai lavoratori classificati e alla popolazione in generale;
procedure per le esposizioni non pianificate, derivanti da situazioni particolari, di emergenza, ecc. In questi casi è possibile derogare dai valori limite generalmente previsti;
la valutazione del rischio da radionuclidi di origine naturale, in particolare radon.
Per la protezione dei pazienti esposti per motivi diagnostici e/o terapeutici a radiazioni ionizzanti e per le persone che “coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione” li assistono, la legge definisce i principi generali al fine di limitare il più possibile l’esposizione salvaguardando la finalità medica del trattamento. A tale riguardo la legge prevede:
la figura dello “specialista in fisica medica”, definita ai sensi del d.lgs. 101/2020 art. 7, comma 148 come “laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche”;
la figura del “responsabile dell’impianto radiologico”, medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare che ha la responsabilità clinica delle esposizioni;
livelli diagnostici di riferimento, ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami.
In ogni caso la legge prescrive l’impiego delle dosi più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine diagnostico e/o terapeutico perseguito con l'esposizione.

La normativa prevenzionale

Il regime autorizzativo

La documentazione per la sorveglianza fisica

Fonte:Inail


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