riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 2025

riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l’anno 2025 e guida alla compilazione. MODELLO WORD

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE. MODELLO OT23 2025
oT23 2025

Inail ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182 del 22 aprile 2024, il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025(a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019,) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024. Si rammenta che il Modello e' puramente esemplificativo e a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata mediante l’apposito servizio online.

Inail ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182 del 22 aprile 2024, il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025(a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019,) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024.


Il modello, come è noto, individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Con l’intento di rafforzare il modello e dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le modifiche delle disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti nella comprensione del testo.

È stata altresì aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Di seguito si illustrano nel dettaglio le modifiche di maggior interesse effettuate nel modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024.

A. Modalità di accesso al beneficio

Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.



B. Interventi pluriennali

In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).



C. Nuovi interventi

Per ampliare l’offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti i seguenti 18 nuovi interventi:

1. L’azienda ha acquistato e installato una di queste macchine: a. macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).
2. L’azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un
sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
3. L’azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali,
cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti
per consentire l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).
4. L’azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).
5. L’azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un
graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).
6. L’azienda ha effettuato un’analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).
7. L’azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle
polveri in ambienti outdoor (C-2.3).
8. L’azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).
9. L’azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5).
10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di
tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).
11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico (C-4.4).
12.L’azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l’attività di cernita
automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).
13.L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.6).
14.L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una
esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “corpo intero” superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2] misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.7).
15.L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025 (C-5.3).
16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).
17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (F-7).
18.L’azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).


D. Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro

In collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con i principi declinati nella Linea n. 3 del Piano Nazionale della prevenzione (PNP) 2020-
2025. Il PNP si propone di promuovere la salute globale dei lavoratori per la gestione
integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, favorendo l’adozione da parte delle imprese di modelli di organizzazione gestionale e di buone prassi, secondo i principi della responsabilità sociale.

Le azioni di prevenzione sanitaria presenti nel modello OT23 2025 e finalizzate al contenimento dei principali fattori di rischio e alla diagnosi precoce riguardano le malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie oncologiche e malattie muscolo-scheletriche (C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4).


E. Razionalizzazione degli interventi

Per snellire il modello sono stati ricondotti in un unico intervento due o più interventi del precedente modello OT23/2024. In particolare, si fa riferimento agli interventi relativi a:

1. servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico (B-1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-2 e B-3 del modello OT23/2024).
2. acquisto e installazione su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti di particolari dispositivi quali adattamento intelligente della velocità; blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”); avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente; avviso avanzato di distrazione del conducente; segnalazione di arresto di emergenza; rilevamento in retromarcia; registratore di dati di evento […] (B-6 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-6,B-9, B-10 del modello OT23/2024).
3. attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso
interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche (C-4.1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono C-4.1, C-4.4 del modello OT23/2024).
4. sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro riconosciuti e accreditati
per lo specifico settore che rispondono alle linee guida di riferimento (E-3 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E3 e E4 del modello OT23/2024).
5. modelli organizzativi e gestionali di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato (E-5 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E-6, E-7, E-8, E-18 del modello OT23/2024).
6. sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN
ISO 26000 (E-6 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E-9, E-10, E-11 del modello OT23/2024).
7. interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione (F-3 del modello OT23/2025 in cui confluiscono F-3, F-5 del modello OT23/2024.


F. Ulteriori modifiche

È stato completamente revisionato l’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d’intesa tra Inail e Confimi Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020. Al modello OT23 è altresì allegato il modulo da utilizzare per la rilevazione, l’analisi e il trattamento dei mancati infortuni, ciò al fine di ridurre il contenzioso amministrativo di cui è stato frequentemente oggetto l’intervento.

E’ stato eliminato l’intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale, quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato, asseverati da parte di ente terzo (E-12 del modello OT23/2024), essendo presente nel modello un altro intervento di tipo A che premia l’adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA
8000 (E-8 del modello 2025).


RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE (OT23) ANNO 2025 GUIDA



Le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27.2.2019.

La riduzione consiste in una percentuale predefinita dal citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali.

La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).

Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).

Per ogni intervento deve essere trasmessa insieme alla domanda la relativa
documentazione a supporto (documentazione “probante”).



1. INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ogni anno l’Inail pubblica il modello OT23 aggiornato che contiene gli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, se realizzati, consentono all’azienda di fruire della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Nella domanda (OT23) l’azienda deve indicare gli interventi che ha attuato nell’anno precedente quello di presentazione della stessa domanda (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2025, gli interventi devono essere stati realizzati nell’anno
2024).

Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato
1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell’azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento F-
5 relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Per alcuni interventi, nel modello OT23 è presente il campo “Note” in cui sono riportate
precisazioni sulle modalità di attuazione e sulla specifica finalità prevenzionale.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell’intervento, come specificato nel campo “Note”), fermo restando l’obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità (ad esempio, l’intervento A 3.2 “l’azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21.9.1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva
2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs 17/2010” può essere selezionato per tre anni.
L’intervento selezionato nell’anno 2025 può avere come documentazione le fatture di acquisto o i contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2024 o nei due anni precedenti, ossia 2023 e 2022).



2. DOCUMENTAZIONE PROBANTE

Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nel servizio online.

L’azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento.

La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.



3. REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER PREVENZIONE

Il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

La verifica è effettuata tramite il durc online (decreto interministeriale 30 gennaio 2015 in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78) e deve comprendere i

premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La verifica, in attesa di una banca dati disponibile, è effettuata presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, indicati all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008).

I due suddetti requisiti sono verificati dalla sede Inail competente.

Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede Inail non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca. In questo secondo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.



4. APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).

Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.

Successivamente, nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026).

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Fino a 10 Riduzione 28%
Da 10,01 a 50 Riduzione 18%
Da 50,01 a 200 Riduzione 10%
Oltre 200 Riduzione 5%


Si rammenta che il Modello e' puramente esemplificativo e a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata mediante l’apposito servizio online.

Per la presentazione della domanda deve essere selezionato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.


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