Ridefinizione dei periodi di quarantena o di isolamento fiduciario e aventi diritto tutela previdenziale malattia

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706 

Il  Comitato  Tecnico  Scientifico  si  è  riunito  in  data  odierna  per  analizzare  la ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario.
 
Il CTS, in coerenza con le linee guida internazionali e adottando il principio di massima cautela,  sottolinea  l’esigenza  di  aggiornare  il  percorso  diagnostico  per l’identificazione dei casi positivi così come la tempestiva restituzione al contesto sociale dei soggetti diagnosticamente guariti.
 
Analogamente, il CTS ha ridefinito i criteri dell’isolamento fiduciario dei contatti stretti
dei casi confermati positivi al virus SARS-CoV-2.
 
Per il raggiungimento dell’obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, il CTS ritiene necessario il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per il prezioso e fondamentale contributo che potranno assicurare nella esecuzione dei tamponi, al fine di sostenere in maniera essenziale il sistema sanitario nel Paese.
 
Il CTS sintetizza, di seguito, le diverse condizioni e la relativa ridefinizione dei periodi di quarantena o di isolamento fiduciario:
 
CASI POSITIVI ASINTOMATICI 
Diagnosi:                          confermata da test molecolare positivo
Isolamento:                     10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena


CASI POSITIVI SINTOMATICI 
Diagnosi:                          confermata da test molecolare positivo
Isolamento:                    almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena
 
CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI 
Diagnosi:               confermata da test molecolare positivo
Isolamento:          almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione)
 
CONTATTI STRETTI 
Isolamento fiduciario:   10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare

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Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.


COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.

Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:
• n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di
Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”);
• n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento
delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle
priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);
• n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
• n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:
• eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
• prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità

• promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Fonte: Ministero della salute doc.prot.0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P

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Valutazione del Rischio Covid-19

VAI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE

Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia

1. Premessa
Facendo seguito alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele previste ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, considerata l’evoluzione legislativa, nonché gli ulteriori approfondimenti svolti ai fini dell’attuazione delle disposizioni citate, anche a fronte delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono le seguenti indicazioni.

2. Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre
notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.

Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

3. Quarantena per ordinanza amministrativa

Sono pervenute all’Istituto diverse richieste di chiarimento in merito al riconoscimento della tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 nei casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia. Al riguardo, sono emerse alcune perplessità derivanti dall’interpretazione letterale della norma, che individua nella certificazione di malattia il canale per la richiesta della prestazione in argomento e manifesta, nel prevedere l’obbligo di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, la volontà del legislatore di assicurare un procedimento di natura sanitaria alla base del riconoscimento della tutela.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista, all’articolo 19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10).

La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e temporale, confermando l’orientamento dell’Istituto, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
4. Quarantena all’estero

Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, dalla lettura testuale dell’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, si ritiene che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

5. Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario


La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Al riguardo, si ricorda che con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, al quale si rinvia, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale sopra citati.

Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

Fonte Inps Messaggio n. 3653 del 09-10-2020

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