Requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro

requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo II e Allegato IV

I requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo II e Allegato IV  del Testo Unico sulla Sicurezza (dlgs 81/2008) nonché dai singoli regolamenti d’igiene emanati a livello regionale/comunale.
L’Allegato IV dell’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere che in sintesi sono i seguenti:

1 stabilità e solidità – Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali;

2 altezza, cubatura e superficie – Per locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori devono avere altezza netta non inferiore a 3 m; cubatura non inferiore a 10 m³ per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m²;

3 pavimenti, muri, soffitti – Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto;

4 finestre e lucernari dei locali – Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori;

5 vie di circolazione – Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. I passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione;

6 vie e uscite di emergenza – Le vie e le uscite di emergenza devono essere tali da consentire alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

7 porte e portoni – Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro;

8 scale – Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito;

9 posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni – I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.  I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente per evitare il rischio di scivolamento e caduta e devono essere strutturati in modo da evitare esposizione ad agenti nocivi;

10 microclima in luoghi di lavoro chiusi – I luoghi di lavoro devono essere tali da assicurare una salubrità dell’aria anche attraverso impianti di aerazione. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono periodicamente essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori;

11 illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro – I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori;

12 locali di riposo e refezione – Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. Per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.  I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate;

13 spogliatoi e armadi per il vestiario – I locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici. Gli spogliatoi devono avere una capacità sufficiente, vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati, convenientemente arredati e distinti fra i due sessi. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi;

14 servizi igienico assistenziali – Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Tali ambienti devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro;

15 dormitori – I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene. Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti dall’Allegato IV dell’art. 63 del dlgs 81/2008, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro per disabili
L’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza, oltre ai requisiti dell’allegato IV riportati sopra, sinteticamente stabilisce anche che:
1. i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori;
2. le misure per i lavori disabili non sono obbligatorie per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso, questi ultimi, devono recepire misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale da parte delle persone disabili.

FAQ sui requisiti dei luoghi di lavoro
Di seguito si riportano le domande e le risposte più frequenti sui requisiti dei luoghi di lavoro. Le indicazioni riportate nelle risposte seguono le prescrizioni dell’Allegato IV dell’art. 63 del Testo Unico della Sicurezza.
Quali sono considerati luoghi di lavoro?
Per luogo di lavoro s’intende qualunque spazio in cui vengano svolte delle  mansioni su richiesta del datore di lavoro.
Quale deve essere la superficie a disposizione per ogni lavoratore?
Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m². I valori relativi si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
Che caratteristiche devono avere i pavimenti in un ambiente di lavoro?
I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
Quanti servizi igienici devono essere presenti in un ambiente di lavoro?
Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci. Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.
Come devono essere gli spogliatoi?
Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
Quante docce per i lavoratori?
Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi.
Il numero minimo di docce nel caso di cantieri è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.



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