Quando è necessario Aggiornare la valutazione dei rischi

criteri normativi/altro che possono implicare un Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi  e conseguente rielaborazione del DVR.

Il Documento indicherà in merito ai criteri normativi/altro che possono implicare, ai sensi del D. Lgs.81/2008 (Art, 29 c.3 e altri vedi a seguire), un Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi (Art. 28) e conseguente rielaborazione del DVR (Art. 17).

L'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR), non è previsto dal D. Lgs. 81/2008 secondo una frequenza predefinita, ma solo, come si vedrà a seguire all’art. 29 comma 3 del D. Lgs.
81/2008, tradotto, ed in generale, se sono "individuati/introdotti nuovi rischi o modifica a quelli già valutati in relazioni alle mansioni previste" (si veda il dettato completo dell’Art. 29 comma 3).

Per altro, in merito ai rischi da agenti fisici, cancerogeni o mutageni e biologici, sono stabilite specifiche cadenze massime per una nuova/aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR,indipendentemente dalla presenza di nuovi rischi o modifiche a quelli già valutati.
In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, salvo immediata evidenza degli adempimenti di cui all'Art. 28 comma 3bis.
Un eventuale cambio di sede o l’apertura di una sede distaccata, vengono invece considerati come una modifica (All’art. 29 comma 3) e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

PUNTO 1. Valutazione su modifiche generali

All’art. 29 comma 3 del è riportato brevemente che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nel caso di:

• modifiche del processo produttivo
• organizzazione del lavoro
• al grado di evoluzione della tecnica prevenzione / protezione
• infortuni significativi
• risultati della sorveglianza sanitaria


D. Lgs. 81/2008 Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi “

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro

significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”
1.1 Esempi previsti per l’Aggiornamento del DVR

• Nuovi lavoratori, mansioni / nuovi incarichi nell’organigramma sicurezza, prevedono un

aggiornamento della Valutazione dei rischi e/o quantomeno una “rilettura” del relativo DVR

• Se è cambiata la figura del DL, si deve procedere a valutare nuovamente i rischi e ad elaborare il relativo DVR (VR obbligo indelegabile del datore di lavoro del DL - Art. 17)
• Se è cambiata denominazione dell’azienda (che è un contenuto normativamente previsto per il DVR), occorrerà procedere quantomeno all'aggiornamento o, se del caso, ad una nuova redazione dello stesso e questo anche se, nella sostanza, i rischi dovessero rimanere invariati.
• Se è aggiunta una macchina al ciclo produttivo occorrerà procedere all'aggiornamento del DVR.

PUNTO 2. Valutazione a scadenza temporale

AGENTI FISICI (art.181 c.2) / cadenza almeno quadriennale
• esposizione al rumore
• esposizione a vibrazioni
• esposizione a campi elettromagnetici
• esposizione a radiazioni ottiche artificiali

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (art.236 c.5) / trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata BIOLOGICI (art.271 c.3) / trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

D. Lgs. 81/2008 / Agenti fisici Art. 181. Valutazione dei rischi

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

D. Lgs. 81/2008 / Agenti cancerogeni e mutageni  Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. ...
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.


D. Lgs. 81/2008 / Agenti biologici Art. 271. Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
2.1 Valutazione su modifiche specifiche

D. Lgs. 81/2008 / Protezione da agenti chimici Art. 223. Valutazione dei rischi

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente

indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.


D. Lgs. 81/2008 / Amianto Art. 249. Valutazione del rischio

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. Valutazione su aggiornamento/nuove norme tecniche

Ove non è specificata una periodicità di aggiornamento della valutazione dei rischi si può far riferimento a:

• Norme tecniche (norme di buona tecnica/stato dell’arte)
• Buone prassi
• Linee guida INAIL/Ministeri/Regioni approvati CSR
• Linee guida del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione.
• Altro

Eventuali aggiornamenti di norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate contesto del D.Lgs. 81/2008, essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o “stato dell’arte”, potrebbero evidenziale un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR.
D. Lgs. 81/2008 / Norme tecniche / Buone Prassi / Linea guida INAIL Art. 2. Definizioni

u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)(2), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Eventuali aggiornamenti/nuove norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate nel D.Lgs. 81/2008, e/o applicate per la Valutazione dei Rischi, essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o “stato dell’arte”, potrebbero prevedere un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR.

4. D. Valutazione su aggiornamenti normativi

Aggiornamento della Valutazione dei rischi potrebbe essere necessaria per aggiornamento modifiche di atti collegati al D. Lgs. 81/2008 ES.
• Nuovi decreti di PI

• Nuove sostanze pericolose

Alcune Sentenze

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 3213 del 23 gennaio 2019

“Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i DPI”. Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 39283 del 30 agosto 2018
“Scoppio nella fabbrica di vernici e morte di quattro operai. Valutazione dei rischi e obbligo di periodico aggiornamento del DVR”.
Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 29497 del 09 marzo 2018

“Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253)”.
Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 6121 dell’8 febbraio 2018

“Il Documento di Valutazione dei Rischi “è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma anche di provvedere al suo

aggiornamento (così Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Rv.261109).”

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 4706 del 31 gennaio 2017

“La valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro. Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto”.

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Fonte:A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Maggio 2021 Rev. 0



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