Pubblicazione della traduzione delle Questions & Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE – Seveso

DIRETTIVA 2012/18/UE SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE 
 Quesiti e risposte

Il presente documento, predisposto dal Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale), è la traduzione italiana delle Questions & Answers - Directive 2012/18/EC – Seveso III edite nel mese di marzo 2016. L’attività di traduzione è stata condotta nell’ambito dei compiti attribuiti all’ ISPRA dal Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (art.11) del D.Lgs.105/2015. Con questo lavoro si intende semplificare l’accesso ai contenuti della direttiva Seveso III, e in particolare ai quesiti emersi in fase di attuazione della direttiva al fine di sensibilizzare coloro i quali sono impegnati nella gestione degli impianti industriali in Italia all’adozione di una politica di prevenzione del rischio maggiormente attenta e consapevole. 


Questo documento contiene le risposte ad alcuni quesiti specifici sull’implementazione della Direttiva 2012/18/CE1 (Seveso III) posti alla Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri. Essi riguardano questioni tecniche emerse nell’attuazione della direttiva 2012/18/CE, nota come Seveso III, e di quelle precedenti. 
 
Tali risposte sono il risultato di consultazioni tra la Commissione Europea e i rappresentanti degli Stati Membri nel Gruppo degli Esperti Seveso (SEG)2, e precedentemente alla sua creazione nel 2011, del Comitato delle Autorità Competenti3. Lo scopo è quello di facilitare l’attuazione armonizzata della direttiva Seveso III in tutta l’Unione europea. I quesiti riguardano solo aspetti generali e non riguardano situazioni specifiche di singoli Stati Membri o operatori economici. Va sottolineato che i servizi della Commissione rispondono ai quesiti che sollevano aspetti puramente giuridici senza previa consultazione degli Stati Membri. Le cosiddette “domande più frequenti” (FAQ) sono disponibili online4. 
 
Le risposte fornite in questo documento non rappresentano una posizione ufficiale della Commissione e non possono essere utilizzate nell’ambito di contenziosi legali. L’unica autorità deputata a fornire una interpretazione ufficiale della Direttiva è la Corte di Giustizia Europea. 

SOMMARIO DEL DOCUMENTO ISPRA:

Articolo 2 – Ambito di applicazione .............................................................................................. Questioni generali relative all’ambito di applicazione ............................................................. Esclusione dall’ambito di applicazione .................................................................................... 

Articolo 3 - Definizioni .................................................................................................................. Sostanza pericolosa ................................................................................................................. 

Articolo 7 - Notifica ..................................................................................................................... 

Articolo 13 – Controllo dell’urbanizzazione ............................................................................... . Articolo 19 – Divieto di esercitare l’attività ................................................................................  Allegato I – Sostanze pericolose .................................................................................................. 

Questioni orizzontali .................................................................................................................. Etichettatura delle sostanze pericolose ................................................................................ 

Stato fisico delle sostanze pericolose .................................................................................. 

Sostanze specifiche .............................................................................................................. 

Questioni relative alla parte 2 dell’allegato 1, sostanze pericolose specificate ......................... Quesiti generali .................................................................................................................... 

Quesiti su una sostanza specificata ...................................................................................... 

Prodotti petroliferi e combustibili alternativi – Questioni generali ..................................... 

 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi – Miscele...................................................... 

Argomenti relativi alle note dell’Allegato I ............................................................................... 

Nota 2: Miscele.................................................................................................................... 

Nota 3: La regola del 2% ..................................................................................................... 

Nota 4: La regola della sommatoria .................................................................................... 

Nota 5: Sostanze pericolose che non rientrano del CLP 5 .................................................. 

Note 8 - 10: Esplosivi .......................................................................................................... 

Note 13 - 16: Nitrato di ammonio ....................................................................................... 

Allegato II – Rapporto di sicurezza ............................................................................................. 

 Allegato IV – Piani di emergenza ................................................................................................ 

fonte: Ispra

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Quesiti e risposte


1 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio
2 Gruppo di esperti della Commissione E02612 come indicato nel «Registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità similari» http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2612)
3 Comitato delle autorità competenti istituito a norma della direttiva relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttiva Seveso 2012/18 / UE) (come CCA) Comitato C14000 come indicato nel
registro della comitatologia (http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm)
4 http://ec.europa.eu/environment/seveso/legislation.htm



2. ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 QUESTIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

Rif. 029

Quesito: Qual è la relazione tra Direttiva Seveso III e la Convenzione n.174 del 1993 dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, soprattutto riguardo alle condotte e alle installazioni nucleari?

Risposta: Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno
della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti.



Rif. 037

Quesito: Il contenuto dei serbatoi degli aerei temporaneamente a terra deve essere tenuto in considerazione quando si valuta se la direttiva Seveso III può essere applicata a un determinato aeroporto?

Risposta: No. L’ambito di applicazione della direttiva Seveso III non include la sicurezza aerea. Poichè gli aeromobili sono solo temporaneamente a terra, il contenuto dei loro serbatoi non deve essere preso in considerazione per stabilire se l’aeroporto sia soggetto alle prescrizioni della direttiva Seveso III. Questo non significa che gli aeroporti siano esclusi dall’applicazione della direttiva. Infatti è necessario tenere conto dei quantitativi di sostanze pericolose (incluso il cherosene) presenti nei serbatoi o nella rete di distribuzione dell’aeroporto.

2.2 ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

Rif. 005

Quesito: Con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera b relativo all’esclusione dei pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la direttiva Seveso III si applica ai materiali nucleari che sono anche tossici?

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare.

Rif. 027

Quesito: Cosa succede se gli stabilimenti rientrano nel campo di applicazione della direttiva Seveso III soltanto per un breve periodo di tempo, per esempio inferiore a 6 mesi?

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti
di sicurezza.




Rif. 035

Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma
1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo
2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di
fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.


3. ARTICOLO 3- DEFINIZIONI

3.1 SOSTANZA PERICOLOSA

Rif. 001

Quesito: I solventi sono soggetti alla direttiva Seveso III?

Contesto: La definizione di sostanza pericolosa secondo l’articolo 3, comma 10 della direttiva include “le sostanze pericolose sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi”. Un’azienda sostiene che i solventi coinvolti in un processo chimico sarebbero esclusi perchè non rientrano in questa lista.

Risposta: Sì. I solventi rientrano nella direttiva Seveso III. La definizione “le sostanze pericolose sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi” va inteso come una lista onnicomprensiva di sostanze chimiche presenti in uno stabilimento. Questo intento è espresso più chiaramente al punto 12 nella premessa della

direttiva Seveso III, come è riportato di seguito: “Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all’autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali.”

Nota: Possono verificarsi dei casi in cui, sebbene possa esistere una motivazione teorica che suggerisca che materiali o sostanze rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, è chiaro che essi non sono soggetti ad essa. Per esempio, l’amianto usato nei
materiali da costruzione per la costruzione di edifici.

Rif. 002

Quesito: La direttiva Seveso III si applica alla demolizione di edifici o mezzi di trasporto che contengono amianto?

Esempio: Un edificio o un vagone ferroviario nei quali l’amianto era usato come materiale da costruzione (per esempio, pannelli di amianto).

Risposta: No, l’amianto non ha una classificazione contemplata nell’allegato I della direttiva Seveso III. La definizione condivisa di “sostanze pericolose” prevede che ci possano essere casi non contemplati, sebbene possa esistere una motivazione teorica per suggerire che materiali o sostanze rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, è chiaro come essi siano soggetti ad essa, per esempio l’amianto usato nei materiali per la costruzione di edifici.

La demolizione di un edificio non è normalmente considerata un’attività assoggettabile alla direttiva, nè la demolizione dei vagoni ferroviari contenenti amianto. Allo stesso modo le attività di rimozione dell’amianto utilizzato negli edifici o nei mezzi di trasporto non si considerano assoggettabili alla direttiva.

Tuttavia un sito la cui attività è la demolizione dei vagoni contenenti materiali tossici potrebbe esserlo; in generale questi materiali dovrebbero essere trattati come rifiuti.


4. ARTICOLO 7 - NOTIFICA


Rif. 030

Quesito: Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a, l’aumento del 10% della quantità sarebbe considerato un “significativo incremento in quantità di una sostanza pericolosa” tanto da richiedere di presentare la notifica?

Risposta: Questo dipende dalle particolari circostanze. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove c’è già una quantità elevata di sostanze pericolose presenti, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell’allegato I, che è uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, meno del 10% può essere considerato significativo.


Rif. 031

Quesito: Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, che cosa si intende per modifica significativa della natura di una sostanza pericolosa tale da richiedere l’aggiornamento della notifica? Si intende una nuova sostanza o una sostanza avente una classificazione differente?

Risposta: Chiaramente introdurre una sostanza con un’altra classificazione sarebbe una modifica. Tuttavia una sostituzione di una sostanza con un’altra che ha proprietà fisiche e chimiche simili e medesima classificazione potrebbe in alcune circostanze non richiedere una nuova notifica, nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d, (“che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate”) restino valide.


5. ARTICOLO 13 – CONTROLLO DELL’URBANIZZAZIONE

Rif. 038

Quesito: Nell’articolo 13, comma 2, lettera a, cosa sono “gli edifici e le aree destinate al pubblico utilizzo? È possibile indicare dei valori di soglia?

Risposta: Gli edifici e le aree destinate al pubblico utilizzo sono edifici oppure aree pubbliche e private, in cui ci si può aspettare ragionevolmente che la popolazione sarà presente in modo non stanziale (supermercati, edifici di pubblico servizio, parchi divertimento, stadi sportivi o importanti snodi di interscambio) e/o in cui potrebbe essere difficile in caso di emergenza organizzare le persone presenti (per esempio, scuole, ospedali, asili e case per anziani). Anche gli edifici destinati a uffici sono inclusi con l’eccezione di quelli che ricevono visitatori solo occasionalmente (per esempio partner in affari) e dove i visitatori vanno considerati sotto la supervisione della persona visitata, nel
senso che questa persona può indicare loro un comportamento corretto in caso di allarme.


Rif. 034

Quesito: Nell’articolo 13, comma 2, lettera a, cosa si intende per “principali vie di trasporto”?

Risposta: La classificazione come “principale via di trasporto” dipende dalla situazione specifica perché la distribuzione della densità del traffico può variare molto. Le vie di trasporto con frequenze di traffico al di sotto dei seguenti valori non possono essere considerate principali vie di trasporto:

• strade con transito inferiore a 10.000 veicoli al giorno;

• ferrovie con transito inferiore a 50 treni passeggeri al giorno.

Le principali vie di trasporto con frequenze di traffico superiori ai seguenti valori possono essere considerate in ogni caso come principali vie di trasporto:

• autostrade (con limite di velocità superiore a 100 km/h) con transito superiore a
200.000 veicoli al giorno o a 7.000 veicoli nell’ora di punta);

• altre strade (con limite di velocità inferiore o uguale a 100 km/h) con transito superiore a più di 100.000 veicoli al giorno o più di 4.000 veicoli nell’ora di punta;

• linee ferroviarie con transito superiore ai 250 convogli al giorno o ai 60 convogli nell’ora di punta (considerando entrambe le direzioni).

Gli aeroporti dovrebbero essere valutati caso per caso.



6. ARTICOLO 19 – DIVIETO DI ESERCITARE L’ATTIVITÀ

Rif. 028

Quesito: In base a quali circostanze dovrebbe essere rilasciato il divieto di esercitare l’attività e cosa bisogna intendere per “nettamente insufficienti”? In particolare, il divieto di esercitare l’attività sarebbe appropriato se la carenza fosse una questione formale (per esempio notifica intempestiva o incompleta) piuttosto che strettamente una questione di sicurezza?

Risposta: Le circostanze che giustificano il divieto di esercizio, piuttosto che altre sanzioni, sono essenzialmente una questione da valutare per gli Stati Membri, alla luce delle loro procedure. La frase della direttiva Seveso III va interpretata come “deve vietare” rispetto a carenze gravi (per esempio per non aver attuato le azioni necessarie specificate nel rapporto ispettivo), ma va interpretata come “può vietare” se il gestore non ha trasmesso la notifica, i rapporti o le altre informazioni richieste da questa direttiva nell’arco di un determinato periodo. Nel secondo caso, l’obiettivo è quello di permettere agli Stati Membri di mettere in atto una serie di misure ritenute utili per uniformarsi, ma al contempo mantenere la possibilità di divieto per i casi di palese disprezzo degli obblighi di trasmissione della notifica, rapporti o altre informazioni previste dalla direttiva Seveso III.


7. ALLEGATO I – SOSTANZE PERICOLOSE
7.1 QUESTIONI ORIZZONTALI
7.1.1 ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Rif. 003

Quesito: La direttiva Seveso III si applica alle sostanze che sono etichettate come tossiche ma non sono classificate come tali (per esempio, agenti cancerogeni, mutageni, teratogeni)?
Risposta: No, interessa la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/20085
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze siano elencate nella parte 2 dell’allegato I della direttiva.







5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

7.1.2 STATO FISICO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Rif. 004

Quesito: Le polveri sono soggette alla direttiva Seveso III?

Risposta: L’allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose eccetto dove chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva nella misura in cui esse sono polvere di una sostanza che rientra nella parte 2 dell’allegato I oppure sono classificate secondo le categorie elencate nella
parte 1 dell’allegato I.


Rif. 023

Quesito: Se una sostanza specificata gassosa è mantenuta come un liquido sopra il suo punto di ebollizione quali soglie si applicano a essa: quelle della parte 2 dell’allegato I, o quelle di un liquido estremamente infiammabile (parte 1 dell’allegato I, cat. P5a)?

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell’allegato I. La sostanza è la stessa e nell’allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell’allegato I, per i quali si applicano le quantità limite più basse.


7.1.3 SOSTANZE SPECIFICHE

Rif. 017

Quesito: La direttiva Seveso III si applica al fosforo?

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato all’interno della categoria H2 (tossicità acuta)
nella parte 1 dell’allegato I.

Rif. 022

Quesito: La direttiva Seveso III si applica ai rifiuti?

Risposta: Sì. La nota 5 all’allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.

Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche: il quesito sui terreni contaminati nel cap. 7.3.4.


Rif. 025

Quesito: Gli esplosivi o le sostanze pirotecniche o le miscele contenute negli articoli devono essere trattati come se avessero la medesima classificazione del prodotto stesso?

Risposta: Sì. Per le sostanze, miscele o articoli classificati secondo UN/ADR come HD
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata con l’articolo come al momento della classificazione.

Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

1) non fa parte di qualsiasi articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;

2) fa parte di un singolo articolo pirotecnico;

3) fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l’imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest’ultima deve essere rivalutata o ri- testata nelle nuove condizioni. L’assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l’articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell’allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l’UN/ADR.


7.2 QUESTIONI RELATIVE ALLA PARTE 2 DELL’ALLEGATO 1, SOSTANZE PERICOLOSE SPECIFICATE
7.2.1 QUESITI GENERALI


Rif. 006

Quesito: Per le sostanze elencate nella parte 2 dell’allegato I che non hanno le soglie nella colonna 2, gli articoli 7 e 10 si applicano solo una volta quando si raggiunge la soglia della colonna 3, oppure questi articoli sono applicabili anche quando si raggiunge anche una minima quantità di sostanza?

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3.



7.2.2 QUESITI SU UNA SOSTANZA SPECIFICATA


Rif. 019

Quesito: Per le voci 5 e 6, nelle note 17 e 18 il nitrato di potassio viene definito come “fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio” senza ulteriori limiti in termini di potenziale pericolo o senza fare riferimento a determinati tipi di fertilizzanti definiti nel regolamento (CE) n 2003/20036. Questo significa che tutti i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio entrano nella voce specificata anche se il fertilizzante non ha proprietà pericolose?

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio
puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare).


Rif. 016

Quesito: Per la voce 11, il nickel metallico è incluso nei “composti di nichel in forma polverulenta inalabile” (ossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, trinichel disolfuro, dinickel triossido)”? I nomi dei composti tra parentesi rappresentano degli esempi o sono un elenco esaustivo?

Risposta: Il nickel metallo non è incluso. La lista è esaustiva.


Rif. 018

Quesito: Nella voce 18 delle sostanze specificate: i “gas liquefatti estremamente infiammabili” (incluso il GPL) e il gas naturale” è incluso il gas illuminante?
Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato I, categoria P2).


Rif. 010b

Quesito: Per lavoce 33, uno stabilimento che detiene in totale più di 2 tonnellate di sostanze denominate cancerogene ma meno di 2 tonnellate di ogni sostanza considerata individualmente diventa uno stabilimento di soglia superiore?

Risposta: Sì, le sostanze denominate cancerogene sono elencate come un elemento nella parte 2 dell’allegato I. Pertanto, esse devono essere considerate come un unico gruppo di
sostanze.










6 Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

7.2.3 PRODOTTI PETROLIFERI E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI – QUESTIONI GENERALI


Rif. 014

Quesito: Il pentano può essere considerato come un prodotto petrolifero?

Risposta: No. In termini generali i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell’allegato I, sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose sono state separate dal greggio, quelle devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le
rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato I.


Rif. 015

Quesito: Se l’utilizzo finale di una sostanza è l’additivazione al carburante per autotrazione in piccole percentuali questo significa che la sostanza va considerata come assimilata alla categoria “prodotti petroliferi”?
Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante.


Rif. 039

Quesito: Quali sostanze e miscele si classificano come “combustibili alternativi” di cui al punto e) della voce 34 nella parte 2 dell’allegato I della direttiva Seveso III, nella quale si afferma che i combustibili alternativi devono essere utilizzati come i prodotti petroliferi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i rischi ambientali? Cosa significa in pratica?

Risposta: Per qualificarsi come “combustibile alternativo” una sostanza deve essere destinata all’uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l’ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come “liquido infiammabile” e/o come “pericolosi per l’ambiente categoria di tossicità cronica 2”. Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l’infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell’allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà di metanolo sotto il regolamento CLP 5) non possono essere classificate come alternative perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce “carburanti alternativi” è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Vedi anche: il quesito sui combustibili biocarburanti contenenti etanolo nella sezione 7.2.4



7.2.4 PRODOTTI PETROLIFERI E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI - MISCELE


Rif. 013

Quesito: Come devono essere considerati gli additivi al carburante che contengono quantità sostanziali di solvente nafta, diesel o sostanze simili?

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale oltre il 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce “prodotti petroliferi”?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell’Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è “pericolosa per l’ambiente”. La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene ≥ 2,5% di (un’)altra/e sostanza e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è ≥ 25%.

Nel caso di una miscela come descritto nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossica acuta 1), quindi in linea di principio l’intera preparazione sarebbe classificata in questo modo.

Tuttavia poichè l’intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate essendo consapevoli del fatto che questo significa un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non-petrolifero
supera il 25%, l’intera miscela rientra nella categoria E.


Rif. 036

Quesito: Come devono essere trattate le miscele con più del 5% di etanolo?

Contesto: le miscele etanolo/benzina combustibile (biocarburanti) con un contenuto fino al
5% di etanolo, destinate a essere utilizzate per autotrazione, rientrano già sotto la deroga generale per i prodotti petroliferi e combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:

(1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, laddove “petrolio” si riferisce a una determinata sostanza prodotta dal petrolio greggio) con un contenuto fino al 5% di etanolo. Impostando livelli di soglia alta per la sostanza denominata “prodotti petroliferi e combustibili alternativi”, la direttiva Seveso III concede una deroga generale, perché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e per i prodotti petroliferi sono molto standardizzati e il legislatore ha inteso evitare che le piccole stazioni di servizio siano

soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE7 e 98/70/CE8 una miscela di benzina con un contenuto fino a 5% di etanolo, destinata a essere utilizzata per autotrazione, rientra in questa esenzione.

(2) Miscele con più del 5% di etanolo, e specialmente quelle in cui il componente di maggioranza è etanolo (bio-combustibili). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate nello stesso modo secondo le loro proprietà. La direttiva Seveso III, facendo riferimento al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerati come combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti e potrebbero beneficiare dell’esenzione generale.

Vedi anche il quesito sui combustibili alternativi nel paragrafo 7.2.3.

7.3.ARGOMENTI RELATIVI ALLE NOTE DELL’ALLEGATO I
7.3.1 NOTA 2: MISCELE


Rif. 020

Quesito: Come dovrebbero essere trattate le soluzioni di metanolo? La nota 2 dell’allegato I stabilisce che “le miscele devono essere assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà ...”. Poiché il metanolo ha limiti di concentrazione differenti per le sue proprietà diverse, (altamente tossici, cronicamente tossici e infiammabili), non è chiaro quale limite di concentrazione applicare.

Risposta: Il limite di concentrazione, che viene utilizzato solo per capire se la direttiva Seveso vada applicata, è il 10%, il più basso dei limiti di concentrazione tossica secondo il regolamento CLP5. Ciò significa che le soluzioni di metanolo continuano ad essere trattate come metanolo quando la concentrazione di metanolo è del 10% o maggiore.

7.3.2 NOTA 3: LA REGOLA DEL 2%


Rif. 007

Quesito: La “regola del 2%” può essere applicata a una sostanza in un luogo all’interno di uno stabilimento nel caso in cui la stessa sostanza è presente altrove in quantità superiore al 2%?

Contesto: Questa domanda riguarda il senso della parola “unicamente” nella nota: “sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al
2% ...”

Risposta: Sì. La parola “unicamente” è riferita ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che c’è una seconda condizione nella “regola del 2%” da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito.


7 Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
8 Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

7.3.3 NOTA 4: LA REGOLA DELLA SOMMATORIA


Rif. 008

Quesito: Come si considera una sostanza classificata in più di una categoria di pericolo, se presente in quantità superiore al 2% di una delle sue soglie qualificanti ma meno del 2% delle altre? Chiaramente va applicata la regola della sommatoria per la classificazione della sostanza per quella soglia la cui quantità è superiore al 2% ma deve essere applicata anche nel caso in cui la quantità è inferiore al 2% (a condizione che la sostanza non possa dare luogo a incidenti rilevanti in qualsiasi altro luogo)?

Risposta: Secondo la nota 3 dell’allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un’altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è “no”. La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l’effettivo pericolo presentato dalla sostanza.


Rif. 010a

Quesito: La regola della sommatoria si applica quando uno stabilimento detiene diverse sostanze che rientrano nella parte 2 dell’allegato I?

Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si
effettua l’addizione.


Rif. 010c

Quesito: Quando si applica la regola della sommatoria, quali soglie dovrebbero essere considerate per le sostanze della Parte 2? Quelle per ciascuna delle sostanze coinvolte, o quelle nella categoria di pericolo nella parte 1? Inoltre, quando una sostanza della parte 2 è stata aggiunta alle sostanze della parte 1 come dovrebbe essere eseguita la somma?

Esempio: Uno stabilimento detiene:

(1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto 2 per inalazione e pericoloso per l’ambiente acquatico 1 ed è elencato nella parte 2 dell’allegato I, sostanze pericolose specificate, con una soglia più bassa di 10 tonnellate; e

(2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta 2, e

(3) z kg di sostanze non specificate “Sezione E1”.

Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore: (1) x/10000 + y/50000 > 1 or x/10000 + z/200000 > 1
(2) (x + y)/50000 > 1 or (x+z/200000) > 1

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; e per categorie in sezione H e Sezione E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P.


Rif. 011

Quesito: Le tre sottocategorie della sezione O devono essere considerate insieme per l’applicazione della regola della sommatoria?
Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie sotto la sezione O nella parte 1 dell’allegato I, devono essere sommate solo tra di loro. Dal momento che i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non v’è alcun motivo per sommare le categorie relative alla sezione O insieme.


Rif. 012

Quesito: A quale categoria appartengono i policlorodibenzofurani e le dibenzodiossine ai fini della regola della somma?

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine.
7.3.4 NOTA 5: SOSTANZE PERICOLOSE CHE NON RIENTRANO NEL CLP5


Rif. 009

Quesito: Come dovrebbe essere trattato il suolo contaminato?

Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/20085, compresi i rifiuti, (...) che presentano o possono presentare (...) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”.
Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito sui rifiuti nel paragrafo 7.1.3

7.3.5. NOTE 8-10: ESPLOSIVI


Rif. 024

Quesito: È accettabile utilizzare la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo per determinare se la direttiva Seveso III è applicabile agli articoli pirotecnici? In caso affermativo, quali test e certificazioni sono considerati come prova accettabile del contenuto della QEN?

Contesto: La nota 8 dell’allegato I recita: “Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva”.

Risposta: La quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nella somma di sostanze usando la regola della sommatoria.

Il QEN deve essere stampato sull’etichetta dell’articolo pirotecnico ai sensi dell’articolo
12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE9 che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio dei consumatori e del 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere validi fino al
2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere cercato dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L’uso della quantità equivalente netta di un preparato per il calcolo della soglia nell’ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici.

7.3.6. NOTE 13-16: NITRATO DI AMMONIO


Rif. 021

Quesito: Il calcolo del contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio deve includere anche tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio anche se gli ioni di ammonio e gli ioni nitrato provengono da sali diversi dal nitrato di ammonio?

Contesto: Nella nota 14 dell’allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come “fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio” sulla base di “tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio”.
Risposta: Sì. Come stabilito nella ADR Disposizione Speciale 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto di fertilizzanti di nitrato di ammonio contare tutti gli ioni nitrato per cui sono presenti nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La



9 Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione.

8. ALLEGATO II – RAPPORTO DI SICUREZZA


Rif. 032

Quesito: Nell’Allegato II, 4 a) viene stabilito che il rapporto di sicurezza dovrebbe riportare “la descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi...”. Questo significa che un gestore può scegliere se indicare o meno le probabilità di accadimento degli scenari?

Risposta: Questa disposizione è stata destinata a considerare in modo flessibile i diversi approcci nazionali alla presentazione di scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non si occupa di un
approccio piuttosto che l’altro.



Rif. 033

Quesito: La regola del 2% nella nota 4 dell’allegato I significa che il rapporto di sicurezza non deve trattare i pericoli connessi con tali piccole quantità isolate di sostanze pericolose?

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.

Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante.

9. ALLEGATO IV – PIANI DI EMERGENZA


Rif. 026

Quesito: Cosa si intende nell’allegato IV, (2, (d): Disposizioni per coadiuvare l’esecuzione delle misure di intervento adottate all’esterno di un sito?

Risposta: In queste disposizioni si possono includere gli accordi per la fornitura di esperti o la fornitura di attrezzature specifiche per il controllo dei rilasci, antidoti, indumenti protettivi, ecc.



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