PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI REGIONE LIGURIA

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19


Le presenti indicazioni operative sono applicate esclusivamente per la quota di lavorazioni/presta- zioni/servizi/forniture effettuate/da effettuarsi fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino alla efficacia del protocollo condiviso di “Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri”
 
 
Ai fini dell’applicazione delle presenti linee di indirizzo occorre distinguere tra cantieri in corso, la cui attività può essere stata sospesa a seguito dell’emergenza COVID-19, e nuovi cantieri la cui apertura è prevista in regime di emergenza.
Cantieri in corso
 
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in attuazione di quanto previsto dal d.Lgs. 81/2008, adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), attuando scelte progettuali e organizzative conformi al Protocollo di cui all’Allegato 13 del 17 maggio 2020, e lo trasmette al Da- tore di Lavoro (DDL) per il conseguentemente adeguamento del proprio protocollo aziendale anti- covid.
L’integrazione del PSC e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE rientra tra le modifiche che possono essere formalmente approvate da parte della Sta- zione appaltante e riportate nel nuovo quadro economico dell’intervento, nei limiti della facoltà della stessa di valutare le scelte operate dal CSE in merito alla individuazione dei maggiori costi da impu- tare a carico della stazione appaltante stessa.
Il rischio da COVID 19 non è proprio all’attività d’impresa edile né a quella della stazione appaltante, pertanto per i cantieri in corso i costi delle misure di prevenzione, protezione collettiva ed individuale (questi ultimi qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interper- sonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative) degli approntamenti specifici, delle procedure di igienizzazione, sanificazione, informative e formative nei confronti delle maestranze possono essere considerati “costi contrattuali”, secondo quanto prospettato dall’allegata Tabella, e quindi essere riconosciuti dalla stazione appaltante mediante l'inserimento in contabilità lavori dei relativi prezzi unitari di cui all'allegata Tabella moltiplicati per le effettive quantità riscontrate in corso d'opera, nella misura in cui gli stessi non fossero già previsti.
I costi classificati come “oneri aziendali” potranno essere riconosciuti all'appaltatore tramite un in- cremento di due punti percentuali della quota delle spese generali.
Per quanto riguarda la collocazione temporale dell'appalto rispetto all'emergenza, gli “oneri azien-

dali” conseguenti all’adeguamento ai nuovi protocolli potranno essere riconosciuti, previo adegua- mento del PSC secondo quanto prospettato dall’allegata Tabella:
•   per i cantieri in corso, attraverso l’imputazione alle spese generali con l’incremento di due punti percentuali della quota delle spese generali sull’importo dei lavori ancora da eseguire;
•   per i nuovi cantieri, attraverso l’imputazione alle spese generali con l’incremento della relativa percentuale dal 15% al 17%.
L’amministrazione appaltante potrà considerare, a seguito dell’adeguamento del PSC e in funzione preventiva e deflattiva il possibile contenzioso sulla questione, di indennizzare l’evenienza della dilazione del termine di esecuzione lavori/prolungamento delle attività aziendali/riorganizzazione del lavoro in sicurezza che, specie nelle lavorazioni con alta intensità della manodopera, conseguirebbe al maggior tempo di esecuzione richiesto rispetto a quanto contrattualizzato e computato ante emergenza Covid -19.
La eventuale dilazione del termine di esecuzione lavori/prolungamento delle attività aziendali/riorganizzazione del lavoro in sicurezza, valutata e computata da parte delle singole stazioni appaltanti commisurandola ai maggiori costi effettivamente sostenuti, potrà essere indennizzata attraverso il riconoscimento di un incremento forfettario fino al 6% da applicare alla quota di incidenza della manodopera relativa ai lavori ancora da eseguire fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino alla efficacia del protocollo condiviso di “Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri”
 
 
La definizione delle modalità di copertura finanziaria per l’eventuale aumento dei costi stimati dal CSE in relazione all’adeguamento del PSC per le misure anticontagio compete esclusivamente alla stazione  appaltante  nell'ambito  degli  strumenti  previsti  dalla  normativa  vigente  E’  opportuno sottolineare  che  l’integrazione  del  PSC,  e  degli  eventuali  conseguenti  costi  per  la  sicurezza aggiornati da parte del CSE, rientra tra le modifiche che dovranno essere approvate dalla stazione appaltante, previa l’individuazione della necessaria copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell’intervento, anche per quanto riguarda l’eventuale aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza. Nel caso di appalti di lavori in cui non sia stato nominato il CSE, il datore di lavoro dell’impresa aggiorna il proprio Piano per la sicurezza (P.O.S.). L’adeguamento dei costi per la sicurezza viene predisposta dal Direttore dei lavori e la stazione appaltante provvede all’approvazione del nuovo quadro economico.
Nel caso di appalti di servizi il Committente, in caso di interferenze, cura la stesura del DUVRI; l’eventuale adeguamento dei costi per la sicurezza, sia in presenza che in assenza di interferenze, viene predisposto dal Direttore per l’esecuzione del Contratto e la stazione appaltante provvede all’approvazione del nuovo prospetto economico per l’acquisizione dei servizi.

Nuovi cantieri 
 
 
Per le procedure di gara per cui la progettazione deve essere avviata o è in corso, la stessa può essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto qualora il cronoprogramma preveda che l’ese- cuzione delle opere avvenga in vigenza del periodo di emergenza; in tal caso, a seguito dell’even- tuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell’emergenza, dovrà essere prevista l’introduzione di una clausola ex art. 106 lett. “a” del d.Lgs 50/16 al fine di rivedere in diminuzione l’importo da corrispondere all’aggiudicatario.
Qualora l'avvio dell'esecuzione delle opere avvenga a vigenza scaduta del periodo di emergenza COVID non è necessario prevedere alcuna modifica della documentazione progettuale e di gara . Per le procedure di gara per le quali è stata già presentata l’offerta, oppure è stata predisposta l’aggiudicazione con contratto stipulato o da stipulare, può trovare applicazione l’art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “c” o in alternativa la previsione di cui all’art.106 comma 2 nei limiti indicati dal mede- simo articolo.
Qualora in esito alla revisione del PSC (del POS in caso di cantieri con una sola impresa, del DUVRI in caso di appalto di servizi con interferenze ovvero dalla valutazione del Direttore per l’esecuzione del contratto nel caso di appalti di servizi senza interferenze) derivassero maggiori costi della sicurezza riconducibili all’emergenza COVID-19, in fase di erogazione degli stessi deve essere verificata l’eventuale presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese al fine di evitare la corresponsione di somme non dovute.
Per quanto riguarda i professionisti l'aggravio dei costi (o la riduzione di efficienza complessiva) dovuto agli stessi fattori deve seguire la medesima curva che per l'esecuzione dei lavori e per i costi dell'impresa. Pertanto si riconosce che, all’interno del Quadro Economico, dovrà trovare copertura economica la somma dell’incremento di responsabilità e impegno del Coordinatore, da quantificare attraverso il Decreto Parametri e percentualmente pari all’incremento dei costi di sicurezza e dell’ap- palto, in funzione dell’importo scaturito dalla integrazione, dell’attività professionale del Coordinatore della Sicurezza, a riscontro dell’attività di aggiornamento e coordinamento che i protocolli relativi all’emergenza COVID-19 sancisce.
Per quanto concerne infine la quantificazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione, in attuazione del D.L. “RILANCIO” i DPI non sono assoggettati ad IVA e dovranno rispettare range di prezzi prestabiliti.

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Il documento proposto diventera' parte integrante del Piano Operativo di sicurezza della impresa, prevede le misure di contrasto alla diffusione del CONTAGIO del nuovo virus COVID-19 nello specifico cantiere edile, dando evidenza di un processo di controllo della applicazione delle misure stesse. Maggiori info

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