POSSIBILITA' DI INTERFERENZA TRA GRU A TORRE

Per motivi operativi può accadere che vi sia interferenza tra due gru a torre nell'ambito della stessa zona di lavoro, o fra una gru ed ostacoli fissi, ad esempio campanili o costruzioni più alte, quindi con interferenze fra di esse

A questo caso si riferisce la circolare del M.L.P.S. del 12/2/84 nella quale viene chiarito che, la gravità dei rischi connessi con l'eventualità di urti tra gru interferenti richiede che in primo luogo sia evitata la possibilità di interferenza degli apparecchi prevedendo già a priori in fase di progetto dell'area cantiere l' installazione delle gru. Quando questo non è possibile, ad esempio nel caso di diverse imprese che lavorano nella medesima area, bisogna prevedere la direzione unica del cantiere ed un servizio di coordinamento interaziendale con compiti di programmare, coordinare e gestire di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gli addetti all'uso delle gru

Un esempio di coordinamento, che dovrà essere tenuto in cantiere , è dato dall'allegato " Gru interferenti di proprietà di differenti imprese ".
 
Art. 71 comma 3 del D.Lgs 81/08 - Allegato VI punto 3.2 ove prescrive che siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro dove i loro raggi si intersecano.

ISTRUZIONI DI MANOVRA PER LA GRU A TORRE MOD. ............................. MATRICOLA ..................... RILASCIATE AL MANOVRATORE SIG. ........................... RESIDENTE IN ................................. VIA ............................. PER IL CANTIERE IN .......................................................
 
1 – Sul/i cantiere/i in oggetto esiste una zona di interferenza nella manovra delle nostre gru ;
 
2 - La precedenza operativa in questa zona è riservata alla gru (A o B);
 
3 - Qualora la gru (A o B) debba compiere operazioni nella zona di interferenza, il manovratore deve preventivamente avvisare il manovratore della gru (A o B) che provvederà a fermare immediatamente il suo apparecchio;
 
4 - Rimane comunque esclusa la possibilità che le due gru siano in movimento ed operino contemporaneamente nella zona di interferenza.
 
5 - E' comunque opportuna la massima cautela nella detta zona di possibili manovre interferite.
 
6 - Per i periodi notturni e festivi la gru dovrà essere così predisposta:
   - carrello sempre arretrato fino alla torre;
   - gancio interamente sollevato.
 
7 - L'operatore deve agire sempre in posizioni tali da avere la visibilità della zona di operazioni della gru, in caso contrario saranno date disposizioni per le manovre con l’ausilio di altri operatori adeguatamente formati ed informati, utilizzando segni gestuali come previsto dal D.Lgs 81/08 e/o in costante contatto tramite apparecchi ricetrasmittenti.
 
Nel caso di dubbio o perplessità sull'applicazione delle regole stabilite nelle presenti istruzioni o sul modo di operare in situazioni particolari, FERMARE la macchina e rivolgersi al Sig. ........................ responsabile del cantiere.
 
 
...............................,li...................................
 
 
                                                                               L'impresa/Ditta
                                                                                         (X)
                                                                                         (Y)
 
Letto e sottoscritto dal manovratore Sig. .......................................





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GRU INTERFERENTI DI PROPRIETA'
 
                                                                     Spett.le ditta (X) (Y)
_____________________
 
 
 
Oggetto: lavori in ......................... via ...................
 
          Relativamente ai lavori in oggetto, dove le nostre gru a torre piazzate nel/i cantiere/i in oggetto, hanno possibilità di interferenza, rimane accordato quanto segue:
 
1 - i gruisti responsabili delle nostre gru sono:
- gru A costruttore .......................... tipo ............... matricola (ENPI - ISPESL) ................ è il         Sig. ..................................... residente in ............................... via .............................;
- gru B costruttore .......................... tipo ............... matricola (ENPI - ISPESL) ................ è il         Sig. ..................................... residente in ............................... via .............................;
 
2 - nella zona di interferenza tra le due gru a torre rimane convenuto e confermato che la precedenza operativa sarà della nostra gru (A o B). Resta comunque inteso che entrambi gli operatori, devono operare nella zona con la massima cautela e secondo le norme scritte allegate alla presente e consegnate in copia agli operatori stessi;
 
3 - le modalità della predisposizione della ns. gru per i periodi notturni e festivi sono le seguenti:
     a) carrello sempre arretrato fino alla torre;
     b)gancio interamente sollevato.
 
                    Distinti saluti
 
                                                                                         L' impresa/Ditta

La Regione Piemonte fornisce indicazioni tecniche per la gestione delle interferenze durante l’utilizzo della gru a torre.

Il Gruppo Regionale Edilizia della Regione Piemonte, il CPT di Torino e la Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte, nei giorni scorsi hanno predisposto e pubblicato il documento “Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere”, con lo scopo di fornire uno strumento sintetico ed agile a tutti i soggetti impegnati nella gestione della sicurezza nei lavori edili: Imprese, Coordinatori della sicurezza, organi di consulenza e di vigilanza.

Il Documento tratta 3 temi:
•il sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche;
•le interferenze durante l’uso della gru a torre;
•I parapetti realizzati con elementi prefabbricati;

In questo articolo sono riassunte le indicazioni tecniche per la gestione delle interferenze durante l’uso della gru a torre.

Il Documento, che si aggiunge alla letteratura già presente in materia, ha l’obiettivo di fornire un ausilio tecnico sintetico rivolto agli addetti ai lavori per affrontare correttamente il problema delle interferenze durante l’uso della gru a torre, quale apparecchio di sollevamento nei cantieri temporanei e mobili così come definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le possibili interferenze con i movimenti del braccio della gru, possono essere quelle dovute a:
•presenza di strutture fisse nell’area o al contorno del cantiere,
•presenza di altre gru o altre attrezzature mobili operanti nello stesso spazio aereo,
•presenza di linee o impianti elettrici con parti attive.

Le interferenze comportano rischi che devono essere analizzati e valutati dal/dai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) o esecuzione (CSE) in sede di pianificazione dell’organizzazione del cantiere e nella scelta delle misure di sicurezza da adottare, a partire dalla corretta scelta del tipo di apparecchio di sollevamento (es. aspetti prestazionali, dimensioni e ingombri). Qualora non siano presenti i coordinatori sarà cura dei datori di lavoro delle imprese interessate provvedere alla gestione delle interferenze sopracitate.

Distanze di sicurezza da strutture fisse o mobili

La possibile collisione contro strutture fisse o mobili, presenti nelle aree interne ed esterne al cantiere, comporta il rischio di instabilità del mezzo e del carico.

Nel caso di più gru operanti nella stessa area, per evitare il rischio di collisione è necessario installarle in modo che i rispettivi bracci ruotino a quote differenti e che le due torri si trovino ad una distanza superiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci o, se ciò non fosse possibile, adottando tutte le misure alternative di cui al paragrafo seguente “Presenza di altre gru operanti nello stesso spazio aereo”.

In presenza di gru installate sullo stesso binario, il rischio di collisione durante la loro operatività, tra le due torri o tra la torre della gru più alta e il braccio della gru più bassa, deve essere eliminato installando sul binario, per ogni gru, i limitatori elettrici sulla traslazione e i respingenti o adottando sistemi automatici anti interferenza e anticollisione.

Per evitare il rischio di collisione del braccio con le strutture adiacenti, fisse o mobili, occorre installare la gru considerando la flessibilità delle sue strutture: fermo restando le indicazioni del fabbricante della macchina, in linea generale come indicazione di buona tecnica, la distanza di sicurezza da osservare è di almeno 2 metri, misurata tra gli ostacoli e ogni punto della gru a rischio di collisione (ad esempio, punta del braccio, zavorra di controbraccio) ad esclusione della distanza dal gancio nella posizione di fine corsa superiore che deve essere almeno di 2,50 metri, qualora siano presenti lavoratori sul piano di lavoro sottostante la gru.

Esposizione al vento

Ferme restando le indicazioni del fabbricante, nelle fasi inattive le gru devono essere collocate in modo che possano ruotare liberamente sotto l’azione del vento; per le gru che hanno la possibilità di ripiegare il braccio, tale opzione può garantire la libera rotazione durante la fase inattiva. Per i casi in cui non sia possibile adottare le soluzioni indicate, è necessario utilizzare blocchi meccanici e occorre procedere a specifici calcoli di stabilità (ribaltamento e resistenza) della gru.

Presenza di altre gru operanti nello stesso spazio aereo

L’interferenza da considerare riguarda le gru che operano sia nello stesso cantiere, anche traslanti sullo stesso binario o su binari separati, e sia in cantieri adiacenti.

Il rischio di interferenza tra i bracci e le relative funi di sollevamento, in sede di predisposizione del cantiere o dei cantieri, dovrebbe essere evitato installando le gru a una distanza superiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci.

Quando tale predisposizione non risulta possibile è necessario prendere misure appropriate; tali misure prevedono condizioni minime legate all’installazione delle gru e all’adozione di prescrizioni di tipo organizzativo, come da Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 novembre 1984 – Prot. N. 22856/PR-1 e delle Linee guida del Ministero della Sanità – ISPESL, edizione 2001 “Adeguamento al D.Lgs. 359/99 per il settore edilizio movimentazione dei carichi e sollevamento persone”.

Il Documento della Regione Piemonte riporta inoltre tali misure, relative sia all’installazione sia alle procedure di utilizzo.

Installazione delle gru interferenti

a. La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare comunque l’interferenza delle funi e dei carichi della gru più alta con la controbraccio della gru più bassa, pertanto tale distanza deve sempre essere superiore alla somma tra la lunghezza utile del braccio, relativa alla gru posta ad altezza maggiore, e la lunghezza della controbraccio, relativa alla gru posta all’altezza inferiore. Tale accorgimento elimina i rischi causati dall’ impossibilità di avere la completa visibilità anche del movimento della controbraccio a durante il sollevamento-trasporto del carico. Nel caso in cui non sia possibile la configurazione sopra riportata, occorre predisporre un sistema automatico anti interferenza o anticollisione, e un sistema di comunicazione o segnalazione della particolare condizione d’impianto.

Adozione di misure organizzative

b. Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneità delle manovre nelle zone di interferenza.

c. I manovratori delle gru devono poter comunicare tra loro direttamente, informandosi preventivamente relativamente alle manovre che si accingono a compiere. La comunicazione diretta tra i manovratori può essere realizzata per esempio con l’uso apparecchi radio rice-trasmittenti o telefoni cellulari o in subordine con un adeguato codice di segnali che dia garanzia di ricezione di messaggi.

d. Ai manovratori devono essere date precise istruzioni per iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorità delle manovre, sulle modalità di comunicazione e sul posizionamento del mezzo, ivi compreso braccio e carico, nelle fasi di inattive del mezzo.

Per la definizione delle modalità operative di cui alle lettere a), b), c) e d) è necessario l’intervento del Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato. Nel caso di più apparecchi di sollevamento interferenti, operanti in cantieri adiacenti, l’osservanza delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) deve avvenire mediante l’azione concordata dei rispettivi coordinatori per la sicurezza consistente in specifiche prescrizioni operative, supportate da accordi tra le aziende interessate.

Presenza di linee o impianti elettrici con parti attive

Quando si eseguono lavori in prossimità di parti elettricamente attive è necessario rispettare almeno una delle precauzioni previste nell’articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 e indicate di seguito:
1.mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive ad opera dell’ente gestore per tutta la durata dei lavori;
2.posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
3.rispettare la distanza di sicurezza previste nell’allegato IX del D.lgs. 81/2008.

L’installazione a distanza di sicurezza da parti attive è la soluzione prioritaria; ove ciò non sia possibile tale distanza di sicurezza può essere anche garantita da adeguati sistemi automatici anti interferenza o anticollisione.
documento originale redatto dalla Regione Piemonte.



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