Piano di Lavoro Smaltimento Amianto

PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
(art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81)

L’art. 250, comma 1°, del D.Lgs. n. 81 prevede che, prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio .


L’art. 256, comma 2°, dello stesso D.Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, come indicato al comma 5° dello stesso articolo, deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro tale periodo l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, non è da considerare come il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), pertanto in cantiere dovrà essere presente anche tale documento unitamente al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) relativo alle opere provvisionali se presenti.

 A – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE


Dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
1. Ragione Sociale ditta Esecutrice (allegare visura camerale);
2. Ragione Sociale, dati anagrafici e indirizzo del Committente, così come definito dall'art.
89, comma 1°, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08;
3. Numero d’iscrizione o dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti;
4. Indicare se il Responsabile Tecnico sia:
a) il datore di lavoro dell’impresa;
b) un dipendente dell’impresa;
c) un consulente esterno.
5. Dati identificativi del luogo ove verranno effettuati i lavori;
6. Persona da contattare per eventuali chiarimenti (riportare n. telefonico);
7. Data di esecuzione dei lavori;
8. Durata presunta dei lavori (in giorni lavorativi);
9. Numero di addetti alla lavorazione;


B - OGGETTO DEI LAVORI


1. Dovrà essere specificato se trattasi di lavori di sostituzione, rimozione, demolizione o altro.
2. Dovrà essere indicato il tipo di materiale e precisamente se trattasi di:
a) lastre di copertura;
b) tubi o condotte, canne fumarie, pannelli;
c) cisterne, vasche di amianto;
d) altro.
3. Dovranno essere indicate le condizioni del materiale e precisamente se trattasi di:
a) materiale integro e ben conservato;
b) materiale con rotture evidenti e/o crepe superficiali;
c) materiale frantumato e sparso;
d) materiale con fibre superficiali parzialmente distaccate dalla matrice cementizia.
4. Destinazione d’uso del fabbricato;
5. Dovranno essere allegate le fotografie (non in fotocopia) o disegni riportanti i prospetti dello stabile, delle strutture o dei manufatti contenenti amianto.


C - TECNICHE LAVORATIVE


1. Prima della rimozione, le due superfici delle lastre dovranno essere trattate con liquidi incapsulanti di colore evidente, come previsto dal D.M. 20.08.1999, specificando le caratteristiche di applicazione dell’incapsulante, indicando:
- spessore film secco applicato;
- quantità al m2 applicata;
- tempo di essiccazione.
2. L’incapsulante dovrà essere applicato mediante l'utilizzo di pompe a bassa pressione;

3. Le lastre rimosse dovranno essere rivestite da fogli di polietilene di adeguato spessore, direttamente sul piano del tetto, prima del trasporto a terra. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere data spiegazione in merito.
4. Le lastre dovranno essere rimosse evitando la loro frantumazione; per l’eliminazione degli ancoraggi non dovranno essere utilizzati trapani, flessibili o mole abrasive ad alta velocità.
5. Tutto il materiale rimosso dovrà essere etichettato a norma di legge.
6. Dovranno essere specificate le modalità di conservazione in loco delle lastre, prima del loro avvio alla discarica, specificando se i singoli bancali di lastre verranno:
- caricati direttamente su mezzo di trasporto;
- depositati temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all’interno del cantiere, delimitato da idonea segnaletica;
- depositati in container espressamente dedicato;
- altro.
7. Nel caso in cui sul piano di calpestio sotto alla copertura (sottotetto od altro) fossero presenti polveri o sfridi di materiale contenenti amianto, si dovrà procedere all’eliminazione degli stessi mediante aspiratore industriale con filtri assoluti.
8. Si ricorda, come indicato all'art. 7, comma 3°, del D.M. 6/9/94 "procedure operative",
che qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi dovranno essere bonificati. E’ inoltre necessario effettuare giornalmente la pulizia a umido o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree di cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.


D - MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI


1. Dovrà essere predisposta idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, dotata di doccia e lavello con acqua calda/fredda, nonché di servizi igienici, adeguatamente riscaldata nella stagione fredda; l'acqua di scarico di doccia e lavello dovrà essere depurata tramite adatto filtro.
2. Ai lavoratori dovranno essere forniti mezzi personali di protezione, quali maschere con filtri
di classe P3, tute monouso (sostituite ad ogni interruzione del lavoro e comunque tutte le volte che sia necessario, ad esempio in caso di deterioramento), guanti, ecc. (allegare schede tecniche).
3. Ai sensi dell’art. 243, 1° comma, del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve provvedere ad iscrivere i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, nell’apposito registro.


E - RIFIUTI


1. Dovrà essere indicato il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento, specificando se trattasi:
a) di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio) - allegare autorizzazione;
b) discarica autorizzata, indicandone il tipo.
2. Dovrà essere specificato il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti.

3. Dovrà essere approssimativamente indicata la quantità di materiale (in m3 o Kg) ed entro quanti giorni sarà successivamente effettuato il conferimento in discarica.
4. Dovrà essere documentato l'avvenuto trasporto e smaltimento in idonea discarica del materiale rimosso.
5. Si ricorda che dovrà essere trasmessa la relazione annuale di smaltimento dell’amianto, come da modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1° e 3°, della legge 27.03.1992 n. 257, come previsto da Circolare del Ministero dell’Industria del 17 febbraio 1993, n. 124976 (pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 1993): tale relazione deve essere inviata entro il 28 di febbraio dell’anno successivo.


F – INDICAZIONI PER L’IMPRESA ESECUTRICE

1. L’art. 256, 4° comma, lettera c), del D.Lgs. n. 81/08 prevede che il piano di lavoro contenga le informazioni di dettaglio sulla verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di bonifica. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di cantiere, per accertare l’assenza di residui di materiale in cemento-amianto. Resta comunque inteso che duranti i lavori di bonifica si dovranno adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti interessati e si dovrà provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verrà effettuata dall’impresa esecutrice.
2. Allegare la documentazione attestante l’avvenuta informazione, formazione dei lavoratori artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 81/08.


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