Obbligo di convocare le riunioni periodiche
riunione periodica nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori.
A cura di Pietro Ferrari.
L'art. 35, c. 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo di convocare riunioni periodiche di prevenzione e protezione rispetto ai rischi per salute e sicurezza sul lavoro:
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La violazione dell'obbligo è sanzionata, sulla base dell'art. 18, c. 1, lett. v), con la sanzione penale dell'ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
Dunque è scontato che nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori la riunione periodica debba essere indetta obbligatoriamente con cadenza almeno annuale; l'obbligo è posto in capo al datore di lavoro, il quale lo assolve “direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Tale riunione, secondo il primo periodo del comma 4 dell'art. 35, deve altresì aver luogo quando si determinino “significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.”
E' invece del tutto trascurata la disposizione tassativa espressa nel secondo periodo del comma 4.
Per articolare il ragionamento si deve tuttavia considerare la previsione “originaria”, contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. 626/94, per confrontarla con quanto stabilito, invece, nel D.Lgs. 81/08.
L'art. 11 (“Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi”) del Dlgs 626/94, al suo comma 4 prevedeva che:
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
(comma 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.)
Nel D.Lgs. 81/08, il comma 3 ex art. 11 D.Lgs. 626/94 viene incorporato nel comma 4 dell'art. 35 (“Riunione periodica”):
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Nel complesso, a ben vedere, la previsione del c. 4 ex art. 11 D.Lgs. 626/94 muta radicalmente.
Muta, precisamente, da previsione non prescrittiva a prescrizione di legge.
Infatti tutto il comma 4 (diversamente dal c. 4 dell'art. 11 D.Lgs. 626/94) è sanzionato penalmente (ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro).
In altri termini: quella che nell'abrogato art. 11, c. 4, D.Lgs. 626/94 veniva rappresentata come semplice possibilità (“può chiedere”) -alla quale, perciò, il datore di lavoro non era tenuto a corrispondere-, è diventata nell'art. 35, c. 4. D.Lgs. 81/08, espressione di una sorta di diritto potestativo del RLS (“è facoltà del RLS chiedere la convocazione”).
Negare questa “lettura” imporrebbe il doversi chiedere perché il legislatore del 2008 abbia deciso di sostituire la mera “possibilità” con la “facoltà”, la cui stessa etimologia marca il carattere di potere, di autorità, di possibilità di fare. Si è appena visto, d'altronde, come il legislatore del 2008 quando abbia deciso di mantenere la precedente lettera l'abbia mantenuta, con la trasposizione letterale del c. 3, art. 11 D.Lgs. 626/94, nell'attuale c. 4, primo periodo, art. 35 D.Lgs. 81/08.
D'altro canto, se non dovesse implicare per il DdL l'obbligo di corrispondere alla richiesta, il c. 4, secondo periodo, risulterebbe del tutto inutile; e del tutto illogica risulterebbe la sanzione applicata.
Insieme a ciò, la considerazione che qui si propone si presta a una lettura di sistema solo che si consideri, ad es., il contenuto dell'art. 104, c. 1, D.Lgs. 81/08 (qui sotto preceduto dall'art. 102 per la necessaria contestualizzazione):
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento [PSC] ..e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 102 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Se la violazione dell'art. 102 comporta sanzione penale (ammenda) in relazione all'art. 18, c. 1, lett. s): “consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50”, ciò che importa agli effetti del presente ragionamento è che soltanto la corretta consultazione del RLS/RLST -e, laddove ne ricorrano le condizioni, del RLS di sito produttivo- costituisce assolvimento dell'obbligo a svolgere la riunione periodica, ma solo a condizione che il RLS non la richieda. Dunque se il RLS ne richiede la convocazione, ritenendo motivatamente necessaria la riunione periodica, e questa non viene svolta, decade la presunzione legale di assolvimento dell'obbligo. In tal caso il datore di lavoro è soggetto a sanzione per mancato “assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 35”. E' evidente, sia da un punto vista letterale che logico e sistematico, come la sanzione debba essere quella prevista per il comma 4 [1].
Si nota che l'unico contenuto penalmente sanzionato dell'art. 35 è quello compreso nel comma 4.
E anche il caso di notare che la condizione della “durata presunta dei lavori inferiore ai 200 giorni lavorativi” potrà non di rado corrispondere alla soglia di 15 lavoratori prevista dal c. 4 dell'art. 35 (es. -qui con una semplicizzazione-: 8 lavoratori per ca. 25 giorni, 4 lavoratori per ca. 50 giorni etc.)
Vale infine evidenziare come il c. 4, secondo periodo, art. 35, stabilisca la facoltà del RLS a richiedere la convocazione della riunione periodica “nelle ipotesi di cui al presente articolo”.
Dunque non soltanto in relazione a “eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori” che, teoricamente, potrebbero anche non determinarsi. Ma, insieme, in relazione ai contenuti del comma 2, cioè all'esame della valutazione dei rischi, dell'andamento degli infortuni, delle M.P. e della sorveglianza sanitaria, dei criteri di scelta ed efficacia dei DPI, dei programmi di informazione e formazione. In tal caso la riunione periodica non conoscerà necessariamente la cadenza annuale -che giustifica la sanzione ex art. 18, c. 1, lett. v)- quanto, piuttosto, quella motivatamente ritenuta necessaria dal RLS/RLST.
Questo è quanto il legislatore dixit quod voluit. Così definendo l'orizzonte di sistema -di radice comunitaria- all'interno del quale la norma viene a collocarsi.
Se quindi la richiesta motivata del RLS dovesse non trovare riscontro, questi potrà sulla base dell'art. 50, c. 1, lett. o) “fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.”
Conseguenza è che l'organo di vigilanza (anche tramite la Procura della Repubblica), portato a conoscenza di un possibile di reato (in relazione all'art. 35, c. 4, secondo periodo), sarà chiamato all'intervento ispettivo e, verificato il mancato adempimento, non potrà che emettere una prescrizione ad adempiere, secondo la previsione dell'art. 301 del D.Lgs. 81/08 e secondo le modalità estintive del reato di cui all'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”
Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Se il datore di lavoro darà adempimento alla prescrizione (provvederà cioè alla convocazione della riunione periodica ex art. 35. c. 4) il reato sarà estinto col pagamento di un quarto del massimo edittale (nel caso, 1.096 euro) entro il termine di 30 giorni (art. 21, c. 2, D.Lgs. 758/94).
D.Lgs. 758/94 Art. 24. - Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, c. 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
Diversamente, se cioè non vengano rispettate entrambe le condizioni, l'O.d.V. “ne dà comunicazione al pubblico ministero” per il ripristino dell'azione penale che nel frattempo era rimasta sospesa (art. 23 D.Lgs. 758/94).
Pietro Ferrari Commissione salute e sicurezza sul lavoro - Filcams-Brescia
Puntosicuro
[1] 1. Sanzione che è la medesima di quella applicata all'art. 18, c. 1, lett. v) (ammenda da 2.192 a 4.384 euro), anche se tale ultima norma, con evidente scoordinamento rispetto all'art. 35, c. 4, e all'art. 104, c. 1- la applica soltanto alle “unità produttive con più di 15 lavoratori”. Peraltro, sulla base della definizione di <<unità produttiva>> posta dall'art. 2, pare difficile poter individuare unità produttive con meno di 15 (..o con 16) dipendenti: art. 2, c. 1, lett. t): «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Cosè la Riunione Periodica prevista all'art.35 del D.Lgs 81/08
In base all’art. 35 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro deve indire una volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale, a seguito della riunione deve essere redatto il verbale.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione