Nuove disposizioni in materia di tirocini

Prime indicazioni INL art. 1, commi da 721 a 726, L. n. 234/2021 – nuove disposizioni in materia di tirocini 

La L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, in parte da considerarsi immediatamente operative, rispetto alle quali si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti condivisi con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot.2529 del 16 marzo 2022.


Nuove linee guida
Innanzitutto, il comma 720 definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Secondo il successivo comma 721, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Tali principi, come già accaduto in passato per le linee guida varate in materia di tirocini nel 2013 e nel
2017, dovranno preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali.
Tanto premesso, ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del citato comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali. 
 
Disposizioni vigenti
Accanto a disposizioni di futura applicazione, la legge di bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore. 
 
Indennità di partecipazione
L'art. 1, comma 726, della L. n. 234/2021 ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore, i commi 34-
36, della L. n. 92/2012.
Ciononostante permane, in forza del nuovo comma 721 lett. b), il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 ora abrogato.
Ne consegue che la sanzione prevista dal successivo comma 722 – secondo il quale “la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689” – troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
 
 
Ricorso fraudolento al tirocinio
Il comma 723 stabilisce, inoltre, che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
Tali disposizioni introducono precetti da ritenersi immediatamente operativi. In tal senso, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.
Come anticipato, la violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
Il contenuto del provvedimento di prescrizione va correlato con l’ultimo periodo del comma 723, il quale fa  salva  la  possibilità,  su domanda  del  tirocinante,  di  riconoscere  la  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
 
 
Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
Rispetto a quanto previsto dal comma 724, che ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. 608/1996), si ritiene, in coerenza con i precedenti orientamenti, che lo stesso riguardi unicamente i tirocini extracurriculari.
Infine, il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. L’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.

 Fonte:INL

SCARICA (lNota 530 del 21 marzo 2022)


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