Norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle strutture destinate per finalità istituzionali a compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili 


Lo schema di decreto interministeriale in esame (AG 43) è adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), secondo cui la disciplina ivi contenuta viene applicata a determinate categorie tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, demandando la relativa armonizzazione ad appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988). Si tratta delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del D.P.R. 18/1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi. Si ricorda, in proposito, che alcuni dei settori richiamati sono già regolamentati da regolamenti di armonizzazione: si tratta delle attività del Dipartimento della protezione civile (D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231); degli uffici all'estero (D.M. 16 febbraio 2012, n. 51); dell'amministrazione della giustizia (D.M. 18 novembre 2014, n. 201).
 
In particolare, il provvedimento in esame reca disposizioni: per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno in servizio nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e per quello in servizio nelle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi in materia di ordine e sicurezza pubblica;
per il personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per il personale dell'amministrazione civile dell'interno; per il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e per il Corpo permanente dei Vigili del fuoco delle Provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i loro statuti speciali e le relative norme di attuazione e fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Val d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
 Lo schema in esame è articolato in 4 capi (21 articoli), e più precisamente: Il Capo I (articoli 1-7) contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro oggetto del provvedimento in esame, allo scopo di garantire efficace e specifica tutela alla salute ed alla sicurezza. Il Capo II (articoli 8-14) e il Capo III (articoli 15-18) disciplinano, rispettivamente, le disposizioni applicabili nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché nelle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazional. Infine, il Capo IV (articoli 19-21) contiene le disposizioni abrogative e transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.


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Disposizioni comuni L'articolo 1 individua l'ambito di operatività comune ai settori interessati per quanto attiene alle modalità di applicabilità della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le articolazioni cui si applica (comma 2, lettere a) e b)), rimandando ai Capi II e III (rispettivamente all'articolo 8 e all'articolo 15) le specifiche esigenze connesse al servizio svolto dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza e dal Dipartimento di Vigili del Fuoco. Si segnala, al riguardo, che il Consiglio di Stato nel parere fornito sullo schema in oggetto ha evidenziato l'opportunità di eliminare la distinzione tra le aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e le articolazioni centrali e periferiche del Corpo Nazionale (di cui al comma 1, lettera b)), considerato che il Corpo è una struttura incardinata nel Ministero dell'interno.
 L'articolo 2 individua la figura del datore di lavoro. In deroga alla normativa generale, data le peculiarità delle strutture richiamate, l'articolo in esame stabilisce che le funzioni di datore di lavoro sono assolte (pur limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti) anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio (inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio), ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio). Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, per datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale - nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale - individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Inoltre, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri indicati. Restano comunque ferme le responsabilità di dirigenti e funzionari a cui corrisponde l'obbligo di adottare misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni che, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 (che individua gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente), possono essere delegate dal datore di lavoro a dirigenti o funzionari non aventi qualifica dirigenziale (questi ultimi nei casi in cui siano preposti ad uffici aventi autonomia gestionale), ancorché non abbiano poteri autonomi di spesa (ferme restando le responsabilità derivanti dalle rispettive copetenze). La responsabilità spetta anche ai dirigenti che, anche se non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e della gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione agli uffici individuati al precedente articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. L'effettiva individuazione del datore di lavoro è demandata, infine, ad uno i più decreti del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si evidenzia che il Consiglio di Stato, nel parere fornito sullo schema in oggetto, ha chiesto di motivare ulteriormente le ragioni dell'individuazione del datore di lavoro, rilevando la difficoltà di ipotizzare (accanto alla responsabilità del datore di lavoro e del soggetto obbligato alle misure di prevenzione) anche l'ulteriore responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della pianificazione delle risorse; in proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento sottolinea come sia stata valutata la necessità di operare una deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 (vedi supra), in ragione delle esigenze peculiari delle categorie interessate. Inoltre, lo stesso parere ha evidenziato l'opportunità di chiarire ulteriormente le delimitazioni della responsabilità dei soggetti interessati: al riguardo la relazione illustrativa allegata al provvedimento ha specificato che tale esigenza potrà essere soddisfatta in sede di emanazione dei decreti attuativi.
 L'articolo 3 definisce i ruoli attribuiti alle figure del dirigente e del preposto.

In particolare: per dirigente si intende il soggetto responsabile di unità organizzativa che (in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli) attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; per preposto si intende il soggetto che (sempre in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli) sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.
 L'articolo 4 (attuando l'articolo 13, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, ai sensi del quale nei luoghi interessati la vigilanza in materia è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni, diversamente, da quanto previsto per tutti i lavoratori rispetto ai quali tale funzione di vigilanza è svolta dall'ASL competente e, per alcuni profili, dai vigili del fuoco) disciplina le segnalazioni formali e la trasmissione dei dati e delle informazioni che la normativa generale pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture interessate dal provvedimento in oggetto (comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali devono essere trasmesse all'INAIL attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, tali segnalazioni si intendono compiute mediante le specifiche segnalazioni e trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui al successivo articolo 6. Si evidenzia che il Consiglio di Stato nel parere fornito sullo schema in oggetto, ha evidenziato come tali attività il cui svolgimento implica delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), con il suggerimento di coordinare il tutto con la relativa normativa. In proposito, il Parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel parere fornito sul provvedimento in esame, evidenzia come per il personale dell'amministrazione civile dell'Interno le segnalazioni e le trasmissioni di documenti debbano essere effettuate nei casi e nei modi previsti in via ordinaria dal D.Lgs. 81 ma richiamando l'opportunità di valutare che le stesse siano "comunque inoltrate" anche in favore degli organi di vigilanza interni (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame). Lo stesso Garante ricorda, inoltre, che sebbene alle Forze di Polizia e al personale delle Forze armate non si applichi la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che presuppone trattamenti in capo all'INAIL, il provvedimento in esame prevede comunque, la trasmissione all'lNAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tale personale, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP): secondo il Garante, tale flusso informativo dovrebbe, in ogni caso, avvenire nell'ambito della cornice normativa del decreto interministeriale 25 maggio 2016 n. 183, che ha individuato le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP. In particolare, il Garante ritiene che la trasmissione dei richiamati dati debba avvenire per le sole finalità indicate nell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 (quindi ai soli fini dell'orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, nonché nel rispetto delle indicazioni - come già evidenziato in precedenti pareri - applicando altresì tecniche di anonimizzazione dei dati, allo scopo di non consentire l'identificabilità delle persone fisiche interessate).
 L'articolo 5 disciplina il servizio di protezione e prevenzione, prevedendo la sua istituzione e organizzazione con personale delle amministrazioni interessate in possesso dei requisiti professionali (che ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 devono essere adeguati natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) in servizio presso le articolazioni indicate nel precedente articolo 1 (comma 1). È altresì previsto l'obbligo (comma 2) per gli addetti ed il responsabile del servizio indicati in precedenza di disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Nel caso in cui per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche ed il datore di lavoro non disponga delle risorse occorrenti, lo stesso può avvalersi ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione (precisazione inserita in seguito ad espressa richiesta da parte del Consiglio di Stato), per integrare la richiamata azione di prevenzione e protezione del servizio con personale tecnico esterno all'Amministrazione.
 Gli articolo 6 e 7 individuano, rispettivamente, gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché le relative competenze. Più specificamente, l'articolo 6 demanda l'attività di vigilanza, rispettivamente: all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno (individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 ) con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco;

all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per le aree individuate con specifico decreto interministeriale ai sensi del richiamato articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo appositamente incaricato. Tale personale, ad ogni modo, non può svolgere attività di vigilanza in strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente. L'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, in attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco. Tali servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
 L'articolo 7 definisce le funzioni degli uffici di vigilanza previsti dal precedente articolo, ai quali sono attribuite, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13, commi 1-bis e 3, del D.Lgs. 81/2008 (vedi supra, artt. 4 e 6). L'attività di vigilanza si svolge (comma 1) presso le rispettive strutture del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. In particolare le funzioni prevedono: l'effettuazione di rilievi tecnici e ambientali per attività in specifici settori, il monitoraggio sulle segnalazioni dei rappresentanti dei lavoratori in relazione alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori, l'attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza, il recepimento di osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una specifica commissione medica (comma 2), composta da 3 membri, in possesso di specifici titoli professionali. All'attività di tale commissione (ai cui componenti non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le strutture richiamate, infine, possono avvalersi (nel caso in cui dalla loro attività emergano specifiche necessità analitiche e tecniche e non dispongano delle risorse occorrenti) sulla base di idonea valutazione (secondo quanto richiesto dal Consiglio di Stato nel parere fornito sul provvedimenti in esame) di personale tecnico esterno all'Amministrazione.


Disposizioni per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture del Ministero dell’interno L'articolo 8 concerne l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e nelle strutture del Ministero dell'interno destinate, per finalità istituzionali, alle attività degli organi aventi compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, vengono individuate le specifiche esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative, in relazione ai principi e finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica (direzione delle attività funzionali ai compiti istituzionali; impiego del personale operativo e relativo addestramento; tutela delle informazioni da non divulgare relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità; particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti e installazioni operative). È altresì previsto che il personale appartenente alla Polizia di Stato debba adottare le misure di sicurezza e protezione, anche individuali, predisposte per lo specifico impiego. Infine, negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture indicate sono salvaguardate, per le finalità individuate, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall'esterno; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.
 L'articolo 9 individua le funzioni del medico competente. Queste sono svolte, come disposto dal comma 1, dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato (in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 – vedi infra). Il comma 2 prevede, nel caso in cui il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che è impossibile effettuare con i mezzi e il personale dell'Amministrazione, la possibilità di ricorrere ad apposite convenzioni

con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario (con oneri a carico del datore di lavoro) con personale esterno (che deve possedere i requisiti e i titoli professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008). Stesso procedimento si esegue qualora non sia possibile impiegare i richiamati medici, né per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative né in quelle che presentano analoghe esigenze. Si ricorda il richiamato art. 38 del D.Lgs. 81/2008 per esercitare la funzione di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli (comma 1): specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione rilasciata ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. I medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni (comma 2). Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessaria la partecipazione al programma di educazione continua in medicina (comma 3). Per quanto concerne i requisiti richiesti qualora l'incarico di medico competente sia affidato a sanitari della Polizia di Stato, sembrerebbe preferibile un richiamo a tutti i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 (come disposto dal comma 2 dell'articolo in esame per i casi in cui la funzione di medico competente sia affidata attraverso apposite convenzioni) e non solo a quelli contenuti nel comma 1 del medesimo art. 38.
 
Si riconosce, inoltre, la possibilità che nelle strutture sanitarie in cui afferiscono più uffici, o presso le quali operano più medici competenti, venga nominato un medico competente con incarico di coordinatore. Sul punto, il Dipartimento della funzione pubblica aveva chiesto che si specificasse meglio la dimensione organizzativa che determina l'esigenza di istituire il medico coordinatore, atteso che quanto previsto in merito dall'art. 39, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 (che parla esplicitamente di "aziende con più unità produttive" e di "gruppi d'imprese") sembra dover essere riferito alle sole aziende private. Nella Relazione illustrativa viene al contrario sostenuto che il riferimento a "aziende con più unità produttive" contenuto nel citato comma 6 debba riferirsi anche alle aziende pubbliche. All'aggiornamento professionale dei medici competenti provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 L'articolo 10 detta disposizioni per l'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del personale, disponendo in particolare che questo venga designato nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008. Gli artt. da 47 a 49 del D.Lgs. 81/2008 recano, infatti, disposizioni in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per la sicurezza territoriale e per la sicurezza di sito produttivo; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mentre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo è individuato in specifici contesti produttivi, caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (come, ad esempio, i porti, i centri intermodali, gli impianti siderurgici, ecc.). Alcuni aspetti relativi al rappresentante (come, tra l'altro, il numero, le modalità di designazione, il tempo di lavoro retribuito) sono definiti in sede di accordo nazionale quadro.
 L'articolo 11 interviene in materia di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, disponendo che questi siano assicurati dal datore di lavoro. L'informazione sugli elementi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 (tra cui i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro) viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalità ritenute dal datore di lavoro più idonee ad assicurarne la facile comprensione (anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici). L'attività formativa è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza che tengano conto delle peculiarità tecniche ed operative del settore. Le attività addestrative sono definite a livello centrale e si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza
 L'articolo 12 reca disposizioni in tema di controlli tecnici, verifiche e certificazioni. In particolare, si dispone che - fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del D.Lgs. 81/2008 (che disciplinano rispettivamente gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori e degli installatori) - gli elementi connessi all'attività lavorativa in oggetto (quali, tra gli altri, le uniformi, le armi, gli strumenti di 
lavoro, gli specifici impianti, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, i mezzi operativi) sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate per le specifiche esigenze connesse alle particolarità costruttive e di impiego dei suddetti elementi, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali. Al riguardo, la Relazione illustrativa specifica che, in seguito alla richiesta di chiarimento pervenuta dal Consiglio di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha precisato che per tali operazioni viene coinvolto il personale del Dipartimento stesso, in possesso di requisiti conseguiti attraverso uno specifico percorso di formazione professionale.
 L'articolo 13 reca disposizioni in merito alla valutazione dei rischi. Nel ribadire l'obbligo del datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, prevede che i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera degli elementi di cui all'articolo 12 dello schema di decreto (ovvero al loro approvvigionamento e fornitura) hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro le relative informazioni, affinché ne tengano conto nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Sempre ai fini degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi, si dispone che la valutazione dello stress-lavoro viene definita in base alla indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative. La suddetta Commissione, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008, ha il compito, tra gli altri, di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente, di definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione e di redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza (qui la Relazione relativa al 2016)
 L'articolo 14 detta i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d'appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze. Più nel dettaglio: nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le informazioni di cui è vietata la divulgazione; il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo 1 e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture: - è elaborato dal datore di lavoro committente ovvero, nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore; - qualora contenga informazioni di cui è vietata la divulgazione, non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne è fatta esplicita menzione nello stesso, ed   è visionato dai rappresentanti dei lavoratori per 'la sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa appaltatrice. Viene stabilito che il datore di lavoro non risponde dei rischi propri dell'impresa appaltatrice, a carico della quale restano tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori dell'impresa stessa.

Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale L'articolo 15 disciplina le specifiche modalità di applicazione del D.Lgs. 81/2008 nelle aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, tenuto conto delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato (puntualmente elencate nel comma 2 dell'articolo in esame). Destinatari della specifica disciplina sono il personale permanente e volontario del Corpo nazionale e il personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco (compreso quello che opera in situazioni di emergenza). Si prescrive che il personale del Corpo nazionale, fatto salvo il dovere di intervento, adotti le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego. Inoltre, gli strumenti e le attrezzature specifici utilizzati dal Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni tecniche, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei Vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
 L'articolo 16 individua le modalità di valutazione dei rischi e reca disposizioni in materia di luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica.


La valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza. In particolare, la valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, degli strumenti e delle attrezzature specifici al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco che assumono le funzioni di datore di lavoro limitatamente alla suddetta finalità. Si precisa che, ai fini della valutazione dei rischi, non rientrano nella definizione di luoghi di lavoro: le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente; in riferimento a tali aree gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi si intendono adempiuti adottando uno o più tra strumenti appositamente predisposti (tra cui, ad esempio, corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento); le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Per il personale operativo del Corpo nazionale, la formazione e l'aggiornamento: in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e re-training; in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata. Il controllo dell'adempimento degli obblighi formativi del personale avviene attraverso la registrazione sul libretto individuale della formazione o il rilascio di apposite attestazioni. Ai fini degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi, si dispone che la valutazione dello stresslavoro viene definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.
 L'articolo 17 introduce misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. La vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata (individuata da apposito decreto interministeriale, come previsto dall'art. 13, c. 3, del D.Lgs. 81/2008) è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco. Dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del relativo documento (nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo previsto in materia di tutela dei cantieri temporanei o mobili dal D.Lgs. 81/2008) sono escluse le attività funzionali alle operazioni di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori edili o di ingegneria civile individuati nell'allegato X del medesimo D.Lgs. 81/2008. Tutte le suddette attività sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente.
 L'articolo 18 individua le funzioni del medico competente che sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 (sul punto cfr. scheda art. 9), designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; in tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione (ex art. 51, c. 3, del D.Lgs. 217/2005). Si prevede inoltre che nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici, o presso le quali prestano servizio più medici competenti, possa essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore. Al personale del Corpo nazionale, in relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008, rispettivamente, per il medico competente e in materia di sorveglianza sanitaria. Il richiamato art. 25, c. 1, dispone che il medico competente, oltre a collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, riveste importanza per una serie di funzioni, come, ad esempio, quella di responsabile della sorveglianza sanitaria Per quanto riguarda quest'ultima, l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 prevede che essa sia svolta, oltre che nei casi in cui è prescritta dalla normativa vigente, anche nelle ipotesi in cui ne faccia richiesta il lavoratore e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi. Per il personale del Corpo nazionale, la disciplina circa le modalità di verifica di condizioni di alcoldipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti è demandata ad apposito provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ulteriori disposizioni L'articolo 19 contiene norme abrogative e disposizioni transitorie. Più nel dettaglio: abroga il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'amministrazione della pubblica sicurezza; dispone che, in attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del D.Lgs. 81/2008, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze, nell'ambito delle strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, restino individuate in via transitoria dal decreto interministeriale del 15 aprile 1997.
 L'articolo 20, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 81/2008 – che individua le finalità del provvedimento nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, realizzato assicurando l'applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e lavoratori nel rispetto dell'assetto delle competenze tra Stato e Regioni e delle normative comunitarie ed internazionali in materia -, dispone l'estensione delle norme del presente schema di decreto anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province di Trento e Bolzano.
 L'articolo 21 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le strutture del Ministero dell'interno interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 




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