Modifica 2019 alla regola tecnica sulle strutture ricettive all'aperto 

DECRETO 2 luglio 2019  Pubblicato in Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019

Le modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi riguardano la progettazione, la costruzione e l’esercizio di campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive all’aperto

Pubblicato in Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019, il decreto del Ministero dell’Interno del 2 luglio con oggetto:

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

In particolare l’allegato 1 al decreto, sostituisce integralmente l’allegato contenuto nel decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2014.

Le modifiche alla regola tecnica sulle strutture ricettive

In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico ricettive in aria aperta si dividono in:

tipo 1: strutture con capacita’ ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell’ambito di applicazione della presente regola tecnica)
tipo 2: strutture con capacita’ ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone
tipo 3: strutture con capacita’ ricettiva superiore a 3.000 persone.

La regola tecnica è suddivisa in:

Capo I – attività di nuova costruzione
Capo II – attività esistenti.

Di seguito riportiamo gli aspetti principali della Regole Tecnica che riguardano il Capo I – attività di nuova costruzione.

Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone.

Accesso all’area

Le strutture turistico/ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.

Infatti per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza – 3,50 m
altezza libera – 4 m
raggio di svolta – 13 m
pendenza – non superiore al 10 %
resistenza al carico – almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4 m).

Sistemazione interna

Nelle aree dell’insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell’area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

ogni blocco può essere costituito al massimo da 30 camper/caravan oppure da 60 tende
ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende
tra i vari blocchi deve essere lasciata un’area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti)
tra le varie isole deve essere lasciata un’area libera di larghezza pari a 6 m.

Attività accessorie

Nell’area è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell’attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60 ovvero compatibili con il carico d’incendio ivi presente.

Per i locali al chiuso con carico d’incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall’esterno.

I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, recante l’«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita’ complessiva non superiore a 13 m³», tenendo conto nella  determinazione delle distanza di sicurezza che l’area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone.

Impianti e mezzi di estinzione

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

 illuminazione
allarme
rivelazione
impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m.

Nelle zone o aree in cui è prevista l’installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell’arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012.

Segnaletica

Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al dlgs n. 81/2008 che indichi fra l’altro:

i percorsi e le uscite di esodo
l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi
il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative
i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica
i punti di intercettazione del gas
i pulsanti manuali di allarme.

Decreto 2 luglio 2019 – Regola Tecnica antincendio strutture ricettive all’aperto 


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