Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie
indirizzo tecnico-scientifico nel merito della gestione della sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie
La progettazione e implementa- zione del sistema di prevenzione - protezione sono fasi fondamentali per evitare la diffusione di infezio- ni causate da agenti patogeni nelle strutture ove si esegue un’attività sanitaria, insieme con l’adozione di tutte quelle misure di sicurezza,
vede “l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscen- ze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo”. Di seguito, al comma 1, lett. z) dell’art. 18, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, si indica che debba essere il da- tore di lavoro ad “aggiornare le misure di prevenzione… omissis…ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione”. Un esempio di caratterizzazione tecnica delle misure di sicurezza di tipo collettivo e individuale, appropriate e funzionali ad esercitare la dovuta tutela dal rischio specifico, sia a vantag- gio degli operatori, sia degli utenti.
Tali misure di sicurezza devono essere conformi alla vi- gente legislazione di riferimento, i.e. d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., che recepisce nell’ordinamento nazionale anche le Direttive UE in materia di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro. In particolare, la Direttiva 2000/54 CE, recepita al Titolo X del suddetto atto normativo (pro- tezione dai rischi derivanti da esposizione ad agenti bio- logici) classifica al gruppo 3 e 3** di rischio (il doppio asterisco indica quegli agenti che possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria) alcuni temibili agenti pato- geni per la salute dei lavoratori e della comunità, come ad esempio Mycobacterium tuberculosis, Rickettsia typhi, Yersinia pestis, veicolabili in aria o i virus dell’epatite B e C, l’HIV, trasmessi generalmente per via ematica. Da evidenziare che l’art. 4 del d.l. 7 ottobre 2020 n. 125, in attuazione della direttiva UE 2020/739, va ad inserire il vi- rus della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS-Cov-2) nell’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008, gruppo 3; invece è ancora in corso di recepimento l’elenco aggiornato degli agenti biologici sulla base della Direttiva UE 2019/1833 che comprendono nel gruppo 3 patogeni tra i quali il vi- rus dell’influenza H1N1, il virus della Sindrome respirato- ria acuta grave da coronavirus (virus SARS), il virus della Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS), veicolabili in aria.
In ambito sanitario, sulla base di un’attenta valutazione del rischio, nel caso di attività che potrebbero esporre gli operatori ad agenti infettivi del gruppo di rischio 3 devo- no essere rigorosamente attuate tutte le possibili misure di sicurezza, commisurate alle specifiche attività e vie di trasmissione, considerando attentamente modalità e tipologia di tutte le procedure operative.
Fonte:Inail 2020
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