Maternità flessibile dopo la gravidanza

la nuova normativa, che va a modificare il testo unico della maternità, Dlgs 151/2001

Le lavoratrici potranno scegliere di restare a casa nei primi cinque mesi di vita del figlio, lavorando quindi per tutti i nove mesi della gravidanza, un’ipotesi che fino ad ora non era stata prevista. Vediamo cosa prevede la nuova normativa, che va a modificare il testo unico della maternità, Dlgs 151/2001.

La durata del congedo di maternità resta a cinque mesi, che però la lavoratrice è libera di utilizzare restando al lavoro fino al termine del nono mese, facendo dunque iniziare il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Attualmente, lo ricordiamo, il congedo obbligatorio di maternità va utilizzato negli ultimi due mesi o nell’ultimo mese di gravidanza, e di conseguenza nei tre o quattro successivi. La nuova possibilità di restare al lavoro per tutti i nove mesi di gravidanza è alternativa alle ipotesi precedenti, quindi sarà la lavoratrice a scegliere quando far partire il congedo obbligatorio.In pratica, quindi, il nuovo congedo di maternità è così strutturato:

astensione nei due mesi prima del parto e nei tre successivi: è prevista dall’articolo 16 della legge 151/2001, resta l’ipotesi privilegiata, nel senso che è vietato adibire al lavoro le donne in questo periodo. A meno che non scelgano, spontaneamente, una delle due ipotesi successive, che come vedremo richiedono il benestare del medico.


Astensione nel mese prima del parto e nei quattro successivi: è l’ipotesi prevista dall’articolo 20 del testo unico, nel caso in cui la lavoratrice scelga questa possibilità è necessario che «il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».


Astensione nei cinque mesi successivi al parto: è la nuova opzione appena introdotta, che modifica l’articolo 16 del testo unico. Prevede che la lavoratrice, in alternativa alle due ipotesi sopra riportate, possa «astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso». Anche in questo caso, «a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

Un’altra novità relativa alla maternità riguarda lo smart working. I datori di lavoro pubblici e privati che introducono forme di lavoro agile devono dare priorità alle lavoratrici che lo richiedono nei tre anni successivi al termine del congedo obbligatorio di maternità. Sottolineiamo che questa nuova norma (la precedenza in caso di smart working) riguarda anche i genitori di figli disabili.



MESSAGGIO INFORMATIVO SUL NOSTRO SERVIZIO DI NEWSLETTER PROFESSIONAL:

Gli iscritti alla nostra Newsletter Professional hanno accesso all'area condivisione gratuita dove trovare oltre 7000 file gratuiti  utili sulle tematiche prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e cantieri temporanei e mobili.

Abbonarsi alla nostra newsletter è conveniente e permette di ricevere via mail notizie, approfondimenti,software freeware,documenti in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro...e non solo.

L'iscrizione alla newsletter darà diritto a ricevere le mail contenenti notizie in materia di prevenzione e sicurezza, ad accedere al download del software freeware condiviso gratuitamente con tutti gli iscritti (Trovi il materiale condiviso gratuitamente, Fogli excel utili per la gestione sicurezza, software freeware, Dwg per layout in Autocad,Schede di sicurezza
..Manuali..Approfondimenti...e altro ancora).

L'iscrizione da' diritto anche a particolari scontistiche su vari servizi offerti.

L'iscrizione alla Newsletter Professional non ha scadenze o rinnovi annuali da sostenersi.






Maggiori Info

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it