LINEE GUIDA 2021 SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Decreto n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

I principali riferimenti normativi sulla classificazione dei rifiuti sono rappresentati, a livello comunitario, dalla direttiva 2008/98/CE e successive modificazioni e dalla decisione 2000/532/CE (e relative modifiche) e, su scala nazionale, dalla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, da ultimo modificato dal d.lgs. 116/2020. Le suddette normative richiamano però estesamente le definizioni e i criteri contenuti nelle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, con particolare riferimento ai regolamenti 2008/1272/CE (regolamento CLP) e 2008/440/CE (tabella 1.1).
I vari atti normativi in materia di classificazione contengono inoltre rimandi ad altre disposizioni. Ad esempio, l’allegato alla decisione
2000/532/CE fa riferimento, nell’ambito della procedura di verifica della pericolosità dei rifiuti in relazione alla presenza di inquinanti organici persistenti (POPs), ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento 2004/850/CE (regolamento POPs), ora da leggersi allegato IV del regolamento 2019/1021/UE.
Per una conoscenza adeguata delle procedure da applicare ai fini della classificazione dei rifiuti è, pertanto, sempre necessaria
un’attenta lettura della pertinente normativa comunitaria e nazionale.


La valutazione delle caratteristiche di pericolo e la classificazione dei rifiuti devono essere effettuate conformemente a quanto riportato dall’allegato alla decisione 2000/532/CE, così come sostituito dall’allegato alla decisione 2014/955/UE.
Ai fini della valutazione delle caratteristiche di pericolo e della conseguente classificazione valgono le seguenti definizioni.

Definizioni
Ai fini dell’allegato alla decisione 2000/532/CE, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva
96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio,cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

I criteri generali per la valutazione delle caratteristiche di pericolo e per l’attribuzione della pericolosità, così come in dividuati
dall’allegato alla decisione 2000/532/CE, sono di seguito riportati.


1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP4, HP6 e HP8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione (1). Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

(1) NB: si veda quanto riportato nell’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 116/2020che ha così modificatola frase: “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia”.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a
meno che non si applichi l’articolo 20 di detta direttiva.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
- l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e/o da HP10 a HP15 di cui all'allegato III della direttiva
2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.
- Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo
una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofuranipoliclorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin,
pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato
IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi.
- I limiti di concentrazione di cui di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono (2) considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).

(2) NB: in base a quanto riportato nell’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. n. 116/2020 la frase “I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*)” è da intendersi come “I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*)”.

- Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
o 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
o 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.
- Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di
pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.
Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

Le note citate al quinto trattino dell’elenco (sopra riportato) individuato al paragrafo “2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso” dell’allegato alla decisione 2000/532/CE (punti 1.1.3.1. e 1.1.3.2 dell’allegato VI al regolamento 2008/1272/CE) recitano quanto segue:

Note relative all’identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze, di cui al punto 1.1.3.1:
Nota B: talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione. Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla nota B è utilizzata una denominazione generale del tipo: «acido nitrico...%».
In questo caso il fornitore deve indicare sull’etichetta la concentrazione della soluzione in percentuale. La concentrazione
espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione.
Nota D: alcune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o alla decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma che sono elencate nella parte 3. Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare sull’etichetta il
nome della sostanza seguito dalla dicitura «non stabilizzata».
Nota F: questa sostanza può contenere stabilizzanti. Se lo stabilizzante modifica le caratteristiche di pericolosità della sostanza, indicate dalla classificazione riportata nella parte 3, la classificazione e l’etichettatura devono essere effettuate in base alle regole per la classificazione e l’etichettatura delle miscele pericolose.
Nota J: la classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1% di peso/peso (EINECS n. 200-753-7). La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio figuranti nella parte 3.
Nota L: la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3% di estratto di DMSO secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.
Nota M: la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzo[a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005% di peso/peso (EINECS n. 200-028-5). La presente nota si applica soltanto a talune
sostanze composte derivate dal carbone figuranti nella parte 3.
Nota P: la classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1% di peso/peso (EINECS n. 200-753-7). Se la sostanza non è classificata come cancerogena, devonoalmeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 (tabella 3) o la frase S (2-)23-24-62 (tabella 3.2). La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.
Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza
superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di
lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Nota R: la classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6 μm.
Nota U: al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è
confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.


Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele di cui al puto 1.1.3.2:
Nota 1: le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.
Nota 2: la concentrazione indicata di isocianato rappresenta la percentuale in peso del monomero libero, calcolata in rapporto al peso totale della miscela.
Nota 3: la concentrazione indicata è espressa in percentuale in peso degli ioni cromato disciolti in acqua, calcolata in rapporto al peso totale della miscela.
Nota 5: i limiti di concentrazione delle miscele gassose sono espressi in percentuale volume/volume.

In merito alle note sopra citate è utile rilevare, tre le altre cose, quanto indicato dalla Nota 1 riportata in corrispondenza dei composti metallici elencati nella tabella 3 del regolamento CLP. In base a tale nota, infatti, le concentrazioni possono essere espresse come percentuale in peso dell’elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela. L’applicazione della nota alla classificazione dei rifiuti evita, limitatamente alle sostanze da essa accompagnate, l’effettuazione di correzioni stechiometriche. Infatti, ferma restando l’applicazione delle classi, categorie e indicazioni o informazioni supplementari previste dal regolamento CLP, la valutazione del superamento dei limiti è eseguita tenendo conto della concentrazione percentuale dell’elemento metallico e non del composto metallico.Negli altri casi, ossia per le sostanze non accompagnate dalla suddetta Nota 1, una volta identificato il composto metallico pertinente, risulta invece necessario procedere alla correzione stechiometrica per la verifica del superamento dei limiti.
Un elenco indicativo e non esaustivo delle sostanze accompagnate dalla Nota 1 di cui al punto 1.1.3.2 dell’allegato VI al
regolamento 2008/1272/CE è riportato nell’Appendice 3 delle presenti linee guida.
Altre note, si vedano in particolare J, L, M e P, possono rappresentare un utile riferimento in sede di valutazione della pericolosità di rifiuti contenenti sostanze idrocarburiche complesse.

SOMMARIO DELLA LINEA GUIDA


1. INTRODUZIONE NORMATIVA.
1.1 Principali riferimenti normativi e linee guida tecniche
1.2 Classificazione dei rifiuti pericolosi e procedura di attribuzione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti ai sensi della normativa comunitaria 
1.2.1 Criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi 
1.2.2 Procedura di attribuzione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti
1.2.3 Procedura di valutazione delle caratteristiche di pericolo e valori limite 
1.2.4 Regolamento CLP e rapporto con la classificazione dei rifiuti 
1.3 Brevi cenni ad alcune normative europee connesse alla classificazione dei rifiuti
1.3.1 Regolamento 2006/1907/CE (REACH) 
1.3.2 Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), recepita dal d.lgs. n. 105/2015
1.3.3 Direttiva 1999/31/CE, recepita dal d.lgs. n. 36/2003 così come modificato dal d.lgs. 121/2020
1.3.4 Direttiva 2006/21/CE, recepita dal d.lgs. n. 117/2008 
1.3.5 Regolamento 2006/1013/CE
1.3.6 Regolamento 2019/1021/UE (regolamento POPs)

2. APPROCCIO METODOLOGICO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
2.1 Procedura di valutazione della pericolosità di un rifiuto
2.1.1 Fase 1 
2.1.2 Fase 2 
2.1.3 Fase 3 
2.2 Schemi sintetici della procedura di classificazione.

3. ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI ED ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
3.1 Premessa 
3.2 Criteri per l’individuazione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti
3.3 Capitoli dell’elenco europeo dei rifiuti
3.4 Codici dell’elenco europeo dei rifiuti commentati 
3.5 Esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti 
3.5.1 Rifiuti di imballaggio 
3.5.2 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
3.5.3 Veicoli fuori uso 
3.5.4 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione 
3.5.5 Metalli e leghe metalliche in forma massiva 
3.5.6 Rifiuti contenenti amianto .
3.5.7 Rifiuti abbandonati su aree pubbliche 
3.5.8 Altri esempi di classificazione 


4. CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO
4.1. HP1 – Esplosivo 
4.1.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.1.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.1.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite 
4.1.1.3 Valori di cut-off 
4.1.1.4 Metodi di prova
4.1.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico 
4.1.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.2. HP2 - Comburente 
4.2.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.2.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.2.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite
4.2.1.3 Valori di cut-off 
4.2.1.4 Metodi di prova 
4.2.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico .
4.2.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.3. HP3 - Infiammabile
4.3.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.3.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.3.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite .
4.3.1.3 Valori di cut-off 
4.3.1.4 Metodi di prova
4.3.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.3.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.4. HP4 - Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari
4.4.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.4.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.4.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite
4.4.1.3 Valori di cut-off 
4.4.1.4 Metodi di prova
4.4.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.4.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.5. HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
4.5.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.5.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo
4.5.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite 
4.5.1.3 Valori di cut-off 
4.5.1.4 Metodi di prova
4.5.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.5.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.6. HP6 - Tossicità acuta
4.6.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.6.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.6.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite 
4.6.1.3 Valori di cut-off 
4.6.1.4 Metodi di prova
4.6.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.6.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo.
4.7. HP7 - Cancerogeno 
4.7.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.7.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.7.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite 
4.7.1.3 Valori di cut-off
4.7.1.4 Metodi di prova 
4.7.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico 
4.7.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo.
4.8. HP8 - Corrosivo 
4.8.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.8.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo
4.8.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite
4.8.1.4 Metodi di prova 
4.8.2 Analisi delle procedure di verifica della 
4.8.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.9. HP9 - Infettivo 
4.9.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa .
4.9.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.9.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite 
4.9.1.3 Valori di cut-off 
4.9.1.4 Metodi di prova 
4.9.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico 
4.9.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo.
4.10. HP10 - Tossico per la riproduzione
4.10.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.10.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.10.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite
4.10.1.3 Valori di cut-off
4.10.1.4 Metodi di prova
4.10.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.10.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.11. HP11 - Mutageno 
4.11.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.11.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.11.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite 
4.11.1.3 Valori di cut-off
4.11.1.4 Metodi di prova
4.11.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico 
4.11.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.12. HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta 
4.12.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.12.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo
4.12.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite
4.12.1.3 Valori di cut-off
4.12.1.4 Metodi di prova 
4.12.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.12.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.13. HP13 - Sensibilizzante 
4.13.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.13.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.13.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite 
4.13.1.3 Valori di cut-off.
4.13.1.4 Metodi di prova
4.13.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico 
4.13.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.14. HP14 - Ecotossico 
4.14.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.14.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo 
4.14.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite
4.14.1.3 Valori di cut-off.
4.14.1.4 Metodi di prova 
4.14.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.14.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.15. HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla  Successivamente
4.15.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.15.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo
4.15.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite
4.15.1.3 Valori di cut-off.
4.15.1.4 Metodi di prova 
4.15.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico 
4.15.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.16 Valutazione della pericolosità di un rifiuto in relazione alla presenza di Inquinanti Organici Persistenti (POPs) 
4.16.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa 
4.16.1.1 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite
4.16.1.2 Valori di cut-off.
4.16.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.16.3 Schema decisionale per la valutazione della pericolosità di un rifiuto per presenza di POPs


APPENDICI 
Appendice 1 - Riepilogo delle caratteristiche di pericolo e dei relativi valori limite per la classificazione dei rifiuti pericolosi 
Appendice 2 - Codici di classe, categorie e indicazioni o informazioni supplementari di pericolo (attinenti alla classificazione dei rifiuti) di cui al regolamento 2008/1272/CE (CLP) 
Appendice 3 - Elenco (indicativo e non esaustivo) delle sostanze, a base di elementi metallici, accompagnate dalla Nota 1, di cui al punto 1.1.3.2 dell’allegato VI al regolamento 2008/1272/CE, riportate nella tabella 3 del medesimo allegato 
Appendice 4 - Indicazione di massima delle possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE

 
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